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COMMERCIO DI ORO: DEFINITE LE MODIFICHE ALLA LEGGE N° 7/2000

Commercio di oro: definite le modifiche alla Legge N° 7/2000

Allineamento degli obblighi dichiarativi tra commercio di oro e disciplina valutaria e passaggio degli Operatori professionali in oro all’OAM

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Nella seduta del 4 settembre scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare il Decreto Legislativo che adegua la disciplina nazionale alle prescrizioni contenute nel Regolamento Europeo 2018/1672 (relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall’Unione), introducendo altresì importanti variazioni alla Legge n° 7/2000 sul commercio di oro, a partire dalla definizione di materiale d’oro e dalle soglie degli obblighi dichiarativi, fino al passaggio dell’elenco degli Operatori Professionali in Oro dalla Banca d’Italia all’Organismo Agenti e Mediatori – OAM.

Di seguito i dettagli.

1) Commercio di oro: definizione di materiale d’oro e nuove soglie obblighi dichiarativi

Tali interventi di modifica hanno avuto impulso dalla Legge Delega n° 15 del 21 febbraio 2024 che, tra gli altri punti, invocava la variazione alla citata Legge n° 7/2000 al fine di evitare la sovrapposizione degli obblighi dichiarativi sulle operazioni in oro previsti anche dal Regolamento UE per effetto dell’equiparazione dell’oro (sotto forma di monete con un tenore in oro di almeno il 90 % e lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5 %) al denaro contante

Il Regolamento, infatti, impone in campo al portare che rechi con sé denaro contante (ivi compreso il richiamato oro) di valore pari o superiore ai 10 000 €, l’obbligo di dichiarare tale somma alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale entra nell'Unione o esce dall'Unione

Per effetto di ciò, il Decreto Legislativo approvato preliminarmente in Consiglio dei Ministri, abbassa la soglia rilevante per le dichiarazioni in oro ai sensi della Legge n° 7/2000, da € 12.500 a € 10.000 equiparandola a quella prevista dalla disciplina valutaria e, in subordine, introduce una specifica disposizione stabilendo che la dichiarazione in oro ex L. n° 7/2000 non è dovuta quando, ricorrendone i presupposti, l’operazione è soggetta agli obblighi di dichiarazione e di informativa di cui al Regolamento UE 2018/1672 e al D.lgs n° 195/2008

Ad ogni buon conto, le modiche alla disciplina sul commercio di oro hanno interessato ulteriori aspetti che necessitavano di un sostanziale rinnovamento tenuto conto anche dell’evoluzione del contesto operativo generale degli Operatori specializzati appartenenti al comparto

Il primo riferimento specifico, è alla definizione di materiale d’oro che, con il Decreto Legislativo di modifica, ricomprende ora anche i semilavorati come definiti nell’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3 del DPR 150/2002 (Regolamento di applicazione della Legge sui titoli e marchi – D.lgs n° 251/99), ovvero: “i semilavorati di qualsiasi forma e dimensione, e cioè i prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio”.

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2) Commercio di oro: migliorare la gestione e il monitoraggio degli Operatori in oro

In aggiunta, con il nuovo D.lgs approdato in CdM, è stato previsto che le comunicazioni obbligatorie per l’esercizio in via professionale del commercio di oro, sono trasmesse all’Organismo Agenti e Mediatori – OAM e non più alla Banca d’Italia

Il tutto, quindi, sancendo il sostanziale passaggio dell’Elenco degli Operatori Professionali in Oro al citato Organismo già tenutario, tra gli altri, del Registro degli Operatori Compro Oro previsto dall’articolo 3 del Decreto Legislativo n° 92/2017 recante la disciplina in materia di compravendita di oggetti preziosi usati.

In particolare, gli Operatori Professionali in Oro saranno accolti in un’apposita sezione del citato Registro Compro Oro che l’Organismo Agenti e Mediatori dovrà avviare secondo i tempi tecnici stabiliti dal D.lgs di modifica alla Legge n° 7/2000, e cioè entro 3 mesi dalla sua entrata in vigore. 

Alla luce di quanto avanti, dunque, pare evidente che la scelta del Legislatore sia di fatto orientata a migliorare la gestione e il monitoraggio di tutti gli Operatori in oro esercenti attività che talvolta convergono e si integrano tra loro.

Fonte immagine: Foto di Steve Bidmead da Pixabay
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