Il 7 agosto scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo normativo doganale: “disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione”.
Il testo, in attesa di pubblicazione, di fatto sostituisce e racchiude tutte le norme doganali nazionali, compreso il vecchio Testo Unico delle leggi doganali (TULD), offrendo in tal modo un testo normativo più snello (da 400 articoli circa a 122 articoli del nuovo testo).
Le nuove disposizioni nazionali si allineano alle norme unionali, intervengono e riordinano normativamente talune fattispecie, come per esempio il contrabbando.
Vediamo di seguito alcune tra le principali novità che verranno introdotte con il nuovo decreto di riforma.
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1) Riforma doganale: contrabbando
Il nuovo testo normativo con gli articoli 78 e 79 mira a razionalizzare la fattispecie criminosa del contrabbando, superando l’attuale frammentazione in diverse e poco coordinate disposizioni. A tal fine in luogo dell’attuale ripartizione in molteplici fattispecie (articoli da 282 a 300 del vigente TULD) sono state individuate solo due specifiche macro-fattispecie: il contrabbando per omessa dichiarazione, di cui all’articolo 78, e il contrabbando per dichiarazione infedele, di cui al successivo articolo 79. Secondo le disposizioni sopra richiamate, il nuovo contrabbando ora prevede in generale la sanzione della multa dal 100 al 200% dei diritti di confine dovuti, a cui si aggiunge la confisca dei beni che ne rappresentano oggetto del reato e del loro equivalente monetario.
Da segnalare che con l’articoli 82 del decreto di riforma il legislatore ha fatto rientrare nella fattispecie del contrabbando anche l’indebita richiesta di restituzione dei diritti doganali già versati.
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2) Riforma doganale: IVA all'importazione
In tema di IVA all’importazione deve rilevarsi che all’articolo 27 della nuova disposizione, è stata inserita esplicitamente l’imposta sul valore aggiunto tra i diritti di confine, al fine di chiarire che anche a questo tributo, per le operazioni di importazione, si applica la normativa unionale in materia di individuazione del debitore e di estinzione dell’obbligazione doganale.
La stessa norma prevede l’eccezione secondo cui l’IVA all’importazione non costituisce diritto di confine nei casi di:
a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell’Unione europea;
b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale”.
La novità appena sopra richiamata, in realtà è frutto di anni di orientamenti giurisprudenziali (e non solo) contrapposti.
Da un lato, un orientamento della giurisprudenza comunitaria la quale era giunta ad affermare che L’IVA assolta all’importazione avesse natura di tributo interno, compatibile con l’ordinamento europeo e con il principio di neutralità fiscale (alle condizioni che la merce oggetto di importazione non fosse soggetta a una doppia imposizione, ovvero, non scontasse un’imposta nel Paese di esportazione e al contempo non scontasse un’altra imposta nella fase di importazione) e allo stesso modo l’eventuale evasione dell’IVA all’importazione non fosse sanzionata in modo più stringente rispetto all’IVA relativa agli scambi domestici.
In senso opposto, un altro orientamento affermato dai Giudici della suprema Corte di Cassazione ha inteso ritenere l’IVA all’importazione quale diritto di confine la cui eventuale evasione integra il reato di contrabbando ex art. 292 TULD.
Questa soluzione interpretativa, a ben vedere dei sostenitori, sembrerebbe più aderente al testo letterale del previgente articolo 34 del TULD che, relativamente alle merci in importazione, ricomprende tra i diritti di confine non solo i dazi ma anche "ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato".
In questo senso il legislatore delegato ha inteso inserire espressamente all’articolo 27 tra i diritti di confine da riscuotere anche l’IVA all’importazione.
La necessità di inserire testualmente l’IVA all’importazione tra i diritti di confine raccoglie anche la necessità per il legislatore di fornire una risposta normativa al principio enunciato dalla Corte di Giustizia Europea, 12 maggio 2022, causa C-714/20, secondo il quale “non può essere riconosciuta la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione, in solido con l’importatore, in assenza di disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano, in modo esplicito e inequivocabile, come debitore di tale imposta”. Pertanto, il legislatore con la nuova disposizione ha inteso ricomprendere espressamente l’imposta sul valore aggiunto tra i diritti di confine dovuti all’importazione e per tale previsione, riconoscere il rappresentante (indiretto) quale responsabile (in solido con l’importatore) per il pagamento dell’IVA all’importazione.
3) Riforma doganale: sportello unico doganale e dei controlli
Altra novità importante riguarda il potenziamento dello Sportello Unico DOganale e dei COntrolli (SU.DO.CO.).
L’art. 39 delle Disposizionali nazionali complementari al codice doganale dell’Unione prevede che l’Agenzia, nell’ambito dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli, attua il coordinamento operativo delle amministrazioni che concorrono al controllo sulle merci in ingresso e uscita nel o dal territorio doganale dell’Unione europea.
La norma precisa inoltre che qualora debbano essere effettuati controlli di natura amministrativa previsti dalla normativa unionale al momento dell’ingresso o dell’uscita nel o dal territorio dell’Unione europea, finalizzati al rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati e che comportino una visita delle merci, le amministrazioni competenti assicurano che questi avvengano contemporaneamente e nello stesso luogo di quelli doganali.
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