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NUOVE SANZIONI PER GLI ERRORI DEI VERSAMENTI DAL 1° SETTEMBRE

Nuove sanzioni per gli errori dei versamenti dal 1° settembre

Decreto Sanzioni riforma le penalità previste per gli omessi o tardivi versamenti riducendo le sanzioni applicabili

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Il “Decreto Sanzioni” (D.Lgs 87/2024) ha riformato, tra le altre cose, le penalità previste per gli omessi o tardivi versamenti, riducendo – come accaduto in diversi altri comparti – le sanzioni applicabili.

1) Ridotte le sanzioni per irregolarità dei versamenti

Con il D.Lgs 87/2024 sono state ridotte diverse sanzioni applicabili alle casistiche più disparate (dichiarative, relative alle irregolarità della fatturazione e registrazione delle operazioni eccetera), cosa che è accaduta anche con riguardo a quelle previste per le irregolarità dei versamenti, laddove è stata variata la misura della penalità applicabile “a regime” (dall’art. 13, comma 1, primo periodo del D.Lgs 471/1997) per i pagamenti dei tributi:

  • tardivi oltre i 90 giorni, oppure 
  • omessi;

per i quali la nuova sanzione risulta pari al 25%, non invece più al 30% come era previsto in precedenza. 

Si può però notare come simile novità si ripercuota anche sulle ulteriori previsioni, di ritardo contenuto: 

  • nei 90 giorni dalla scadenza (come previsto dal secondo periodo del citato art. 13, comma 1), laddove l’aliquota sanzionatoria risulta ridotta alla metà, così come 
  • nei primi 14 giorni (ex art. 13, comma 1, terzo periodo del D.Lgs 471/1997), laddove la sanzione risulta quella appena vista – già ridotta alla metà – e ulteriormente diminuita a 1/15 per ogni giorno di ritardo.,

Le diverse misure sanzionatorie, così come riformate dal “Decreto Sanzioni” e comparate con le precedenti, diventano dunque le seguenti:

SANZIONI TARDIVI / OMESSI VERSAMENTI

RITARDO VERSAMENTO

VECCHIA PREVISIONE

NUOVA PREVISIONE

Entro i primi 14 giorni

1% per ogni giorno di ritardo

0,83% per ogni giorno di ritardo

Tra 15 e 90 giorni

15%

12,50%

Oltre 90 giorni

(oppure omissione)

30%

25%


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Fonte immagine: Foto di Leo da Pixabay
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