Nel mondo dello spettacolo, solitamente, è necessario distinguere tra lavoratori:
• non direttamente connessi allo spettacolo (impiegati contabili e amministrativi): questi percepiscono di norma una retribuzione mensilizzata, in quanto svolgono un’attività continuativa nel tempo e legata alla gestione aziendale;
• altri lavoratori: questi sono principalmente rappresentati da artisti e tecnici, legati in modo più diretto alle diverse produzioni, quali dischi, film, spettacoli televisivi ecc. Vengono retribuiti a giornate e pagati con una retribuzione, spesso comprensiva sia della retribuzione corrente (diretta), che differita, in modo tale che tutto il compenso erogato sia omnicomprensivo di quanto dovuto.
Lo speciale è un estratto dal libro Il lavoro nello spettacolo - libro di carta Guida agli aspetti contrattuali, fiscali e previdenziali - II Edizione - di M.Matteucci, G. Ulivi, B. Garbelli, S. Ricci
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1) La retribuzione dei lavoratori generici
Il CCNL CINEMA: Generici Produzione non presenta particolari differenze con il CCNL Troupe, anche qui troviamo una forfettizzazione, del 38% a differenza del 27% delle Troupe, del pagamento delle ferie, tredicesima ecc.
Nei generici bisogna prestare attenzione all’orario di lavoro dei minori, ed essere in possesso delle autorizzazioni dell’ITL per l’impiego degli stessi nella produzione cine audiovisiva. Andiamo ad analizzare nello specifico alcuni particolari articoli.
Andiamo ad analizzare nello specifico alcuni particolari articoli (in questo speciale si analizzano solo gli articoli 10-12 e 20)
Art. 10 – Forfetizzazione istituti normativi (trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, premio annuo, festività, TFR e modalità di pagamento)
Il trattamento economico spettante ai lavoratori per ferie, premio annuo, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali – ivi comprese le festività di cui alla legge n. 54 del 1977 – anche se cadenti di domenica, TFR (ex premio di fine lavoro), è assolto dalle imprese con una percentuale complessiva del 38% calcolata sulla retribuzione globale oraria di fatto (paga base e indennità di contingenza, ora conglobata) per le ore di lavoro effettivamente prestate.
La percentuale di cui al presente articolo non viene computata:
a) sulla retribuzione e relativa maggiorazione per il lavoro straordinario sia esso diurno, notturno o festivo; b) sulla maggiorazione per lavoro normale, notturno e festivo;
c) su qualsiasi compenso speciale attribuito volontariamente dall’impresa per prestazioni speciali, per disagio o per particolari condizioni ambientali.
Art. 12 – Ferie
I lavoratori che abbiano maturato presso l’impresa un anno di anzianità consecutiva hanno diritto annualmente al godimento di 18 giornate di ferie. Tenuto conto delle particolari caratteristiche del lavoro cine audiovisivo il compenso per il periodo di ferie sarà corrisposto con la percentualizzazione di cui all’articolo 10.
Art. 20 – Trasferta e diarie
Sia per le lavorazioni da eseguirsi fuori degli stabilimenti che comportino la consumazione dei pasti e il pernottamento, sia in caso di assunzione fatta per altra località e durante il viaggio, il datore di lavoro attribuirà o il rimborso a piè di lista (vitto, alloggio, lavatura e stiratura), o una diaria che dovrà essere stabilita di comune accordo e che in linea di massima non potrà essere inferiore ai costi fissati dagli Enti provinciali del turismo per il pernottamento in camere singole in albergo di seconda categoria e a due pasti completi giornalieri in ristoranti della stessa categoria, con la maggiorazione del 20%.
Lo speciale è un estratto dal libro Il lavoro nello spettacolo - libro di carta Guida agli aspetti contrattuali, fiscali e previdenziali - II Edizione - di M.Matteucci, G. Ulivi, B. Garbelli, S. Ricci
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2) Il lavoro dei minori ne mondo dello spettacolo
Nel mondo dello spettacolo, la gestione del lavoro dei minori è una tematica molto frequente a cui i datori di lavoro si trovano a dover far fronte, a seguito dell’abituale impiego di minori dal teatro al cinema, nella musica, in televisione e nella pubblicità.
Nel nostro ordinamento, il lavoro minorile è regolamentato e tutelato dalla legge n. 977 del 17 ottobre 1967 (“Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti”). In particolare è pre[1]sente una prima distinzione tra:
- bambino: minori d’età che non abbiano ancora compiuto i 15 anni o ancora soggetti all’obbligo scolastico;
- adolescenti: minori tra i 16 e i 18 anni non più soggetti all’obbligo scolastico.
In linea generale è disposto il divieto di lavoro per i bambini, tranne che in particolari circostanze.
In ogni caso, l’inosservanza dei limiti di età stabiliti comporta la nullità del rapporto di lavoro.
Le particolari circostanze in cui è ammesso il lavoro dei bambini possono essere suddivise in due categorie:
- prestazioni durante le vacanze estive;
- prestazioni di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo.
In particolare per i minori di età compresa tra 14 e 15 anni è prevista la possibilità di impiego, solo se sussistono le 3 condizioni previste dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 183/1972:
1) la prestazione lavorativa sia limitata al periodo estivo;
2) il minore abbia concluso con profitto l’anno scolastico;
3) l’orario di lavoro non superi le 7 ore giornaliere e le 35 ore settimanali.
Per quanto riguarda i minori di 14 anni impiegati per attività dello spettacolo, ottenuta l’autorizzazione preventiva per l’impiego dei minori da parte della ITL è possibile inserire fanciulli o adolescenti nell’ambiente dello spettacolo, previa produzione di una serie di documenti (D.M. n. 218/2006):
- una copia del programma, limitatamente alla parte in cui è interessato il minore;
- la certificazione medica d’idoneità rilasciata dalla ASL o dal medico di famiglia del minore;
- la dichiarazione di assenso dei titolari la potestà genitoriale;
- la dichiarazione dell’Istituto scolastico attestante la non interferenza della prestazione con il programma scolastico.
La verifica dovrà essere fatta per garantire:
- che la prestazione non si protrarrà oltre le ore 24:00, in deroga al divieto di lavoro not[1]turno previsto per i minori (non oltre le 22:00) (articolo 17 L. n. 977/1967);
- che sarà garantita l’idoneità psico-fisica, morale dei minori e lo sviluppo del minore;
- che sarà tutelata la dignità personale, l’immagine e la privacy;
- che non verrà pregiudicato l’adempimento dell’obbligo scolastico;
- che non sarà adibito a lavori pericolosi, faticosi o insalubri e che quindi non venga pregiudicata la sicurezza;
- che i minori godranno di almeno 14 ore consecutive di riposo a prestazione ultimata anche in un giorno diverso dalla domenica (articolo 22 L. n. 977/1967);
- che è in regola in relazione agli obblighi di cui agli articoli 2, D.Lgs. n. 39/2014 (lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile) e 25-bis D.P.R. 313/2002.
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3) Lavoro dei minori nello spettacolo: le tutele
Oltre ai divieti e controlli, la normativa riconosce una serie di tutele volte a regolare la durata e l’orario della prestazione lavorativa:
Minori da 3 a 6 anni
L’impegno lavorativo non dovrà superare le 4 ore giornaliere e deve avvenire in presenza di un genitore o del tutore o di persona delegata. Deve essere garantito ai genitori o al tutore un posto disponibile per garantire il soddisfacimento delle esigenze fisiologiche del bambino.
Non deve essere esposto a fonti di rumore o di calore particolarmente intense.
Minori da 7 a 15 anni
Il periodo di frequenza scolastica e le ore lavorative non devono superare complessivamente le 7 ore giornaliere e le 35 ore settimanali.
Non deve essere esposto a fonti di rumore o di calore particolarmente intense.
Minori da 16 a 18 anni
Il periodo di frequenza scolastica e le ore lavorative non devono superare complessivamente le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali.
Non deve essere esposto a fonti di rumore o di calore particolarmente intense.
Lo speciale è un estratto dal libro Il lavoro nello spettacolo - libro di carta Guida agli aspetti contrattuali, fiscali e previdenziali - II Edizione - di M.Matteucci, G. Ulivi, B. Garbelli, S. Ricci
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