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DECRETO OMNIBUS: REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO E NUOVI TERMINI

Decreto Omnibus: regolarizzazione magazzino e nuovi termini

Regolarizzazione rimanenze magazzino o differimento versamenti e adeguamento contabile nel Decreto Omnibus

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Il Decreto Omnibus, DL 113/2024, ha ammesso il differimento dei termini di versamento per l’adeguamento delle rimanenze iniziali del magazzino, misura prevista dalla Legge di Bilancio 2024 mediante il versamento dell’imposta sostitutiva del 18% ed il versamento dell’imposta sul valore aggiunto in ipotesi specifica.

Detta facoltà riguarda il periodo d'imposta in corso alla data del 30 settembre 2023, (ovvero, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, periodo d'imposta 2023) e consente il riconoscimento (ai fini civilistici e fiscali) dei valori risultanti a decorrere dal periodo in corso alla data del 30 settembre 2023.

La proroga dei termini, permette a chi non ha provveduto, di recuperare e regolarizzare il magazzino evitando sanzioni e interessi.

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1) Regolarizzazione rimanenze magazzino: cosa prevede il DL Omnibus

In particolare, l’articolo 7 (commi 1, 2), DL Omnibus ha previsto senza aggravio di interessi, il nuovo termine 30 settembre 2024:

  • per il versamento delle imposte. È il nuovo termine di versamento (inizialmente prevista al 30 giugno) della prima rata delle imposte dovute per il riallineamento delle rimanenze per i soggetti che hanno esercitato la facoltà di avvalersi della misura per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023. Per tali soggetti, quindi, non opera l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate entro il termine di versamento della prima rata delle imposte sui redditi, e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti (di cui all'articolo 1, comma 82, della legge 30 dicembre 2023, n.213). Il comma 1 dell’art. 7, del DL Omnibus specifica altresì che, se, in applicazione del nuovo termine il versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest'ultimo termine è differito anch'esso al 30 settembre 2024;
  • per l’adeguamento delle scritture contabili. Per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024, l'adeguamento delle esistenze iniziali (di cui all'articolo 1, comma 78, della legge n. 213 del 2023), può essere effettuato entro il 30 settembre 2024 nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo

2) Regolarizzazione rimanenze magazzino: perimetro soggettivo e oggettivo e ipotesi specifiche

L’articolo 20, comma 1, e ss., Legge di Bilancio 2024, ha previsto che “gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali, possono procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92, DPR n. 917/86, TUIR”, per il periodo d’imposta al 31 dicembre 2023., in due ipotesi specifiche di applicazione della misura:

  • eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
  • iscrizione di valori precedentemente omessi

In entrambi i casi, l’adeguamento non rileva ai fini sanzionatori ed i valori eliminati o iscritti non possono essere utilizzati per l’accertamento riferito a periodi precedenti. 

3) Regolarizzazione rimanenze magazzino: eliminazione esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi

Sotto il profilo contabile e delle politiche di bilancio, in generale, le rimanenze possono risultare superiori a quelle effettive al ricorrere di due possibili situazioni:

  1. sovrastima del magazzino che cela eventuali perdite d’esercizio. Seppure sia censurabile sotto il profilo della responsabilità degli amministratori (possibile ed eventuale falso in bilancio) di fatto, tale ipotesi sottintende che l’impresa abbia comunque sostenuto maggiori imposte sul reddito in corrispondenza dei maggiori valori di magazzino iscritti in bilancio, di conseguenza, non dovrebbe essere interessata dalla misura in commento; 
  2. sovrastima del magazzino per presunte vendite in nero. Questa ipotesi si verifica quando il magazzino è sovrastimato in quanto non è stato mai caricato e rientra nella “regolarizzazione” o “sanatoria” dell’IVA e dell’imposta sostitutiva delle dirette non assolte.

L’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori contabili superiori a quelli effettivi, determina:

  1. il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, calcolata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività con apposito decreto dirigenziale. L’aliquota media, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l’imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
  2. il versamento dell’imposta sostitutiva pari al 18% da calcolare sulla differenza tra l’ammontare come determinato sopra ai fini dell’iva ed il valore eliminato.

4) Regolarizzazione rimanenze magazzino: iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

Se le rimanenze sono inferiori per valori o quantità (anche per acquisti in nero) rispetto a quelle effettive questo significa che l’impresa non ha contabilizzato dei costi di acquisto e presenta un magazzino sottostimato. L’adeguamento comporta il pagamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nella misura pari al 18 per cento (imposta indeducibile) da applicare al valore iscritto. 

5) Regolarizzazione rimanenze: adempimenti e nuovi termini DL Omnibus

L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo:

  •  la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta di riferimento (2023), e
  • la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo. 

Al mancato pagamento nei termini consegue l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.

 

Adempimenti (Modello redditi 2024)

Scadenze /o iscrizione a ruolo

 

 

 

Dichiarazione dei redditi (Modello 2024) relativa all’anno 2023, anno in cui si effettua il riallineamento delle rimanenze. 

Versare l’imposta sostitutiva 

nella misura del 18%, in due rate

- prima rata entro il termine differito del 30 settembre 2024 (anziché 30 giugno);

 

- seconda rata entro il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi 30 novembre 2024  

Omesso versamento

Iscrizione a ruolo delle somme non pagate, più interessi e sanzioni 

 

Non opera nell’ipotesi di differimento previsto dal DL Omnibus

 

 

 

Fonte immagine: Foto di THAM YUAN YUAN da Pixabay
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