Il Decreto 5 giugno 2024 del Ministero dell'Agricoltura contiene criteri e modalita' di utilizzazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» per il sostegno alla filiera ovina IGP.
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1) Fondo filiera ovina IGP: gli aiuti 2024
Il decreto prevede che in considerazione delle difficoltà di adeguamento da parte degli allevamenti ovi caprini alle disposizioni innovative introdotte dal decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022, è concesso un aiuto secondo le disposizioni del presente decreto, in relazione ai capi ovi caprini macellati nell'anno 2023 le cui carni sono certificate a denominazione di origine protetta o indicazione geografica ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Il sostegno è concesso, fatte salve le altre condizioni di ammissibilita' applicabili, agli agricoltori in attivita', detentori e/o proprietari di allevamenti, sotto forma di pagamento per capo di bestiame.
Gli importi unitari effettivi da erogare, relativamente a ciascun anno per il quale è richiesto il sostegno, sono determinati da Agea in relazione al numero dei capi ammissibili al sostegno nel rispetto dell'importo unitario massimo di euro 5,50 a capo macellato.
Le risorse destinate all'aiuto ammontano a euro 2.000.000,00 per l'anno 2024.
2) Fondo filiera ovina IGP 2024: beneficiari
Il decreto prevede che l'aiuto è concesso ai soggetti detentori e/o proprietari di allevamenti attivi che:
- a) siano soggetti che hanno richiesto il pagamento dei contributi della politica agricola comunitaria nell'ambito della campagna 2023 della domanda unica con riferimento agli aiuti accoppiati delle filiere zootecniche «premio per ovi-caprini macellati»;
- b) non hanno beneficiato del sostegno accoppiato al reddito previsto dall'art. 25, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 680077 del 23 dicembre 2022;
- c) abbiano detenuto nell'anno 2023, dalla nascita fino alla macellazione, agnelli/capi ovi caprini le cui carni sono certificate a denominazione di origine protetta o indicazione geografica ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.
L'aiuto e' concesso nei limiti per azienda nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
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3) Fondo filiera ovina IGP: regole per le domande
Il decreto prevede che ciascun soggetto detentore e/o proprietario di allevamenti attivi, in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti e, per i quali abbiano provveduto, per l'anno 2023, a certificare le carni a denominazione di origine protetta o indicazione geografica ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, presenta all'Organismo pagatore AGEA, secondo le modalità definite dallo stesso Organismo pagatore, la domanda di aiuto.
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