Oltre agli agenti di commercio, esistono altre figure di intermediazione: il procacciatore d'affari (occasionale e propedeutico per diventare agente), i mandatari (che operano con un mandato), i venditori porta a porta, i commercianti (che acquistano e rivendono beni), i franchisor/franchisee (contratti di franchising) e i mediatori (che mettono in relazione due parti senza vincoli stabili). La figura del mediatore è incompatibile con quella dell'agente di commercio.
Di seguito un estratto dall’ebook Agente di commercio e il contratto di agenzia
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1) L’attività di agente di commercio
È quella caratteristica dell’intermediario del commercio ed è regolamentata, nel rapporto con l’azienda preponente, da precise regole e disposizioni espresse da:
- La Direttiva 86/653/CEE
- Codice Civile, dall’articolo 1742 al 1753;
- Accordi Economici Collettivi, definiti A.E.C.;
- Dal Contratto o Mandato di Agenzia.
Gli Accordi Economici Collettivi più utilizzati – e che spesso troviamo citati in fondo al contratto – sono: -Aec Industria (2014) -Aec Commercio (2009 e variazioni successive) -Aec Artigianato (2014)
Vi sono poi altri Aec “minori, riferiti a specifiche situazioni e/o accordi interassociativi, come ad esempio l’Aec delle piccole industrie – Confapi oppure quello degli agenti assicurativi.
L’articolo è un estratto dall’ebook Agente di commercio e il contratto di agenzia (eBook)
2) Altre figure professionali che svolgono attività di intermediazione
Attualmente sono circa 220 mila gli agenti e rappresentanti di commercio iscritti all’Enasarco (oltre a circa 120 mila i pensionati) che lavorano quotidianamente, ma è opportuno segnalare che vi sono altre forme di intermediazione commerciale, per le quali non è necessaria l’iscrizione all’Enasarco. Di seguito elenco le principali e più diffuse categorie.
Il procacciatore d’affari è un intermediario del commercio che svolge la sua opera in forma saltuaria e occasionale, attività spesso propedeutica al successivo inserimento in azienda come Agente di Commercio. Nell’interesse delle parti, è bene formalizzare l’incarico con atto scritto. Non vale quale pratica professionale per l’accesso diretto alla professione.
I mandatari disciplinati dall’articolo 1703 del Codice Civile sono coloro che si obbligano, con un contratto di mandato, a compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante, con o senza rappresentanza. Il compenso non sempre è legato al raggiungimento di un obiettivo.
Il venditore a privato consumatore è di norma il venditore “porta a porta”; può avere un incarico saltuario e occasionale, oppure essere un dipendente ovvero essere un commerciante con licenza di vendita ambulante. Talvolta, se l’azienda fattura direttamente al cliente finale, può essere un agente di commercio.
Il commerciante è un intermediario della vendita ma, a differenza dell’Agente, ha la piena proprietà e disponibilità delle merci, beni o servizi. Il commerciante compra e rivende. (L’agente propone la conclusione di un affare).
Il franchisor e il franchisee regolano i rapporti tra loro con un contratto di franchising e possono essere produttori, possessori di un marchio, di un format d’impresa, commercianti.
Il mediatore è un intermediario che pone in relazione due o più soggetti per la conclusione di un affare. Non è legato alle parti da alcun vincolo stabile di collaborazione, dipendenza o rappresentanza. La retribuzione, di norma in percentuale, viene da ambedue le parti messe in relazione (equidistanza tra le parti).
Ha diritto, salvo patto contrario, al rimborso delle spese sostenute e può vincolare temporalmente la clientela con l’esclusiva nei suoi confronti. L’attività del mediatore è incompatibile con quella dell’agente di commercio.
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