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IMPUGNAZIONE DI DELIBERA ASSEMBLEARE: ALCUNI ASPETTI DA CONSIDERARE

Impugnazione di delibera assembleare: alcuni aspetti da considerare

Assemblea condominiale e i diritti del condomino assente, dissenziente o astenuto

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L’articolo 1137 c.c. stabilisce che contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

1) Impugnazione delibera e qualità di condomino

Legittimati all’esercizio dell’azione ex art. 1137 c.c. sono i soli condomini dissenzienti, assenti o astenuti; ciò discende dal principio maggioritario, dal quale è retto il funzionamento dell'assemblea, giacché, come la stessa norma prescrive, le deliberazioni prese dall’assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini e, perciò, unicamente costoro possono far valere la contrarietà delle stesse alla legge o al regolamento di condominio. L’azione di annullamento delle delibere dell’assemblea di condominio, disciplinata dall'art. 1137 c.c., presuppone, quindi, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di condomino dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, atteso che la perdita di tale qualità determina la conseguente perdita dell'interesse ad agire dell'istante (arg. da Cass. civ. n. 26842 del 2008; Cass. civ. n. 4372 del 2003). 

Lo status di condomino, e cioè di “avente diritto” (artt. 66 e 67 disp. att. c.c.) a partecipare all’assemblea, e perciò ad impugnarne le deliberazioni, attiene, dunque, alla legittimazione ad agire per annullamento ex art. 1137 c.c., ovvero al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La legittimazione ad agire per l’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea manca, viceversa, ove l’attore non sia (più) un condomino, e la relativa carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal giudice (Cass. civ., sez. II, 14/06/2024, n. 16654). 

2) Condominio e impugnazione delibera: il valore della causa

Secondo l'orientamento fino a qualche anno fa prevalente, ai fini della determinazione della competenza per valore, occorre far riferimento soltanto all'entità della spesa specificamente contestata dall'attore. Per questa tesi, dunque, se ad esempio si impugna la deliberazione con cui vengono approvati lavori per 150.000,00 € ma la contestazione riguarda solamente la quota del singolo condomino (ad esempio, 2000 €), allora sarà sulla scorta di questa specifica doglianza che andrà individuato il valore della controversia e, di conseguenza, la competenza del giudice.

L'orientamento appena riportato è stato abbandonato dalla giurisprudenza più recente, la quale ha sposato la tesi avversa e cioè che, in tema di impugnazione della delibera condominiale, il giudice competente si individua sulla base del valore complessivo della delibera. Così è stato affermato che la domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e, dunque, all'intero ammontare della spesa, giacché “l'effetto caducatorio” dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro (in questo senso, Cass. civ., sez. VI, 30/11/2022 n. 35265).

Di conseguenza, nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato e non su quella dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione.

3) Condominio e impugnazione delibera: il giudice competente

Nel caso di impugnazione della delibera condominiale, il giudice competente si individua sulla base del valore complessivo. 

Come è stato affermato se un condomino impugna una delibera per una spesa totale di 9.000 €, anche se la sua singola quota contestata è solo di 100 euro, l’intero valore di 9.000 euro sarà considerato per determinare la competenza del Giudice di Pace. L’art. 7 c.p.c., infatti, prevede che il Giudice di Pace sia competente, oltre che per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore a 25.000 € e per le specifiche ipotesi di competenza per qualunque valore elencate dal comma 3 (cause relative ad apposizione di termini e distanze riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case; cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e altre propagazioni superiori alla normale tollerabilità; e cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali), per tutte le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 10.000 €, quando la legge non le attribuisce alla competenza di un altro giudice. 

Da quanto sopra deriva pertanto che, per le cause di impugnazione di una delibera condominiale, sarà il Giudice di Pace ad essere competente se il valore della causa non sia superiore ad € 10.000,00, €; qualora invece il valore sia superiore ad €. 10,000,00 € la competenza spetterà al Tribunale.

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