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L’ADDEBITO IN CONTO DEI PAGAMENTI FUTURI CON L’I24

L’addebito in conto dei pagamenti futuri con l’I24

Criteri e modalità applicative addebito in conto con scadenze future per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi, effettuati telematicamente

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La disciplina dei pagamenti delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e delle altre somme ammesse alla procedura di pagamento con il modello F24 di cui al d.lgs.  9/7/1997, n. 241, è estesa anche ai versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati.

L’art. 17 del d.lgs. 8/1/2024, n. 1, consente di effettuare i suddetti versamenti attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate se il contribuente o l’intermediario autorizzato dispone in via preventiva l’addebito di somme per le scadenze future su di un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato (banche, Poste Italiane S.p.A., prestatori di servizi di pagamento non bancari).

La norma ha il suo regolamento operativo con il Provvedimento 26/7/2024 ove è precisato che si intende per:

- “F24”, la delega di pagamento relativa ai versamenti unitari di cui al citato art. 17;

- “I24”, la modalità di addebito delle deleghe F24 presentate tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

1) Le regole dell’addebito I24

L’addebito in conto dell’I24 ha per oggetto le scadenze future per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati delle somme cui si applica la disciplina del modello F24.

Attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, il contribuente può inviare uno o più modelli F24 per effettuare il pagamento delle somme dovute alla diverse scadenze indicate, mediante l’autorizzazione preventiva dell’addebito in conto.

Avvertenza: La data futura di pagamento indicata nell’I24 non può essere superiore a cinque anni dalla data dell’invio della delega (punto 3.2).


Ad ogni singola scadenza l’Agenzia delle entrare effettua l’inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione con la richiesta di eseguire l’addebito sul conto indicato e di riversamento delle somme dovute in base alle vigenti convenzioni.

La durata massima della modalità di addebito fissata in cinque anni coincide con la rateizzazione dei versamenti delle comunicazioni di irregolarità (c.d. “avvisi bonari” di cui all’art. 3-bis del d.lgs. 18/12/1997, n. 462) per le quali è previsto un numero massimo di 20 rate trimestrali.

2) La compensazione dei crediti in I24

Il provvedimento disciplina anche l’utilizzazione dei crediti d’imposta in compensazione, secondo quanto è previsto da ciascuna norma.

La possibilità di compensazione è riconosciuta soltanto a condizione che i crediti d’imposta devono risultare disponibili non solo alla data in cui le deleghe di pagamento con scadenza futura sono inviate ma anche alla data di scadenza che è indicata nella stessa.

Avvertenze

Il credito indicato nella delega di pagamento con scadenza futura non è più nella disponibilità del contribuente dal momento del suo invio, fatta eccezione per il caso in cui la delega è annullata (punto 4.3).

Il credito indicato è considerato utilizzato nel momento in cui avviene il pagamento tramite la compensazione, alla maturazione di ogni singola scadenza (punto 4.4).

Il credito d’imposta non è ammesso in compensazione oltre l’eventuale scadenza prevista dalla norma di riferimento o qualora non sia utilizzabile, anche per effetto di contestazioni sulla sua esistenza (punto 4.5).

3) Addebito I24: le modalità operative

La richiesta di addebito I24 con scadenze future può essere presentata soltanto attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate mediante l’invio dei modelli F24 per eseguire il pagamento delle somme dovute alle diverse scadenze.

L’estinzione, la riduzione o altro evento che incide sull’obbligo dei versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati (ad esempio, la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di eseguire i pagamenti ovvero la modifica del piano di pagamento o la decadenza dal piano di pagamento rateale) non comporta l’automatico annullamento delle deleghe di pagamento inviate con scadenza futura.  Lo stesso vale per l’eventuale credito d’imposta in compensazione indicato nella delega.

Avvertenze

L’annullamento di una o più deleghe può essere richiesto al terzultimo giorno lavorativo antecedente la data di versamento indicata in ciascun modello F24, esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate (punto 5.3).

Il contribuente ha l’obbligo di verificare:

- che il conto di addebito aperto presso l’intermediario della riscossione risulti aperto al momento dell’invio delle deleghe e al momento del pagamento nella data di addebito;

- che la disponibilità finanziaria sia sufficiente per eseguire l’integrale pagamento della somma dovuta;

- che il conto di addebito sia intestato o cointestato, con abilitazione ad operare con firme disgiunte, allo stesso contribuente o all’intermediario autorizzato di cui all’art. 3, comma 3, del d.p.r 22/7/1998, n. 322 (5.4)
Fonte immagine: Foto di Steve Buissinne da Pixabay
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