Dal 3 agosto 2024 entra in vigore il pacchetto semplificazioni della L. 104/2024 (pubblicata nella G. U. lo scorso 19 luglio 2024). Le lettere e) ed f) dell’art. 4, modificano i parametri dimensionali degli artt. 30 (co. 2) e 31 (co.1), CTS. La modifica introdotta intende semplificare il funzionamento degli Enti del Terzo settore prevedendo limiti più alti al verificarsi dei quali è previsto l’obbligo del controllo interno ed esterno degli enti non piccoli. Fuori dall’obbligo, l’ente potrà valutare la convenienza di adottare forme di controllo su base volontaria.
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1) Organi di controllo ETS: nuovi parametri nomina organi di controllo e revisore legale
La lett. e) dell’art. 4, L. 104/2024, innalza i limiti previsti attualmente dal comma 2, art. 30 per la nomina dell’organo di controllo (anche monocratico) nelle associazioni riconosciute o non riconosciute del Terzo settore, portandoli, rispettivamente, a:
- 150.000 euro (sostituisce il precedente limite di euro 110.000) per l’attivo dello stato patrimoniale;
- 300.000 euro (sostituisce il precedente limite di euro 220.000) per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate;
- 7 unità (sostituisce il precedente limite di 5 unità) per il numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
La nomina è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti predetti, e cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
La lett. f) dell’art. 4, L. 104/2024, modifica i parametri del comma 1, dell’art. 31, CTS elevando i limiti previsti attualmente per la nomina del soggetto preposto alla revisione legale (revisore legale o società̀ di revisione legale, iscritti nell’apposito registro) delle associazioni riconosciute o non riconosciute e delle fondazioni del Terzo settore, portandoli, rispettivamente a:
- 1.500.000 euro (sostituisce il precedente limite di euro 1.100.000) per l’attivo dello stato patrimoniale;
- 3.000.000 euro (sostituisce il precedente limite di euro 2.200.000) per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate
- 20 unità ((sostituisce il precedente limite di 12 unità) per il numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
La nomina è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti predetti, e cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Quadro sinottico art. 30 e art. 31, CTS previgente e vigente dal 3 agosto 2024
Formulazione previgente la L. 104/2024 | Novella vigente dal 3 agosto 2024 |
Art. 30, comma 2
Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità
| Art. 30 comma 2
Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità
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Art. 31 comma 1
Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.
| Art. 31 comma 1
Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3.000.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
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2) Organi di controllo ETS: separazione e contenuti del controllo amministrativo e contabile
Il Dlgs 117/2017, Codice del Terzo settore, nella previsione della nomina dell’organo di controllo interno ed esterno, distintamente nelle funzioni specifiche, la distinzione, come per le società, delle funzioni di:
- controllo amministrativo, di competenza dell’organo di controllo interno, e
- controllo contabile e dei risultati, di competenza della società di revisione o revisore legale, ad eccezione dei casi di accentramento delle due funzioni nell’unico organo di controllo.
Detta separazione si giustifica nel più ampio processo di aziendalizzazione degli Enti del Terzo Settore di fatto avviato dalla Riforma che al tempo stesso integra le specificità proprie di ETS (ente di interesse generale non lucrativo).
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3) Organi di controllo ETS: focus sul controllo amministrativo
Il controllo amministrativo ha ad oggetto la verifica della corretta e puntuale osservanza delle norme che disciplinano i rapporti interni all'ente nonché delle norme che regolano i rapporti tra enti e autorità terze in generale. I controlli, nello specifico, si concentreranno:
- sugli atti costitutivi e loro modifiche e sulle relative procedure di comunicazione agli organi preposti al controllo;
- sull'attuazione di quanto previsto dall'atto costitutivo e dallo statuto;
- sulla coerenza degli organi statutari con le relative norme di legge;
- sulla regolarità della composizione degli organi di amministrazione, direzione e controllo, per i quali deve essere fatta particolare attenzione a situazioni di potenziale conflitto di interessi, facendo riferimento per analogia, ove possibile, alle norme vigenti per le società commerciali;
- sulla regolarità di funzionamento degli organi di amministrazione, direzione e controllo, verificando, tra l'altro, il rispetto delle formalità di convocazione, dei quorum costitutivi e delle procedure di accertamento delle presenze, la presenza e la regolarità dei libri verbali degli organi collegiali, anche in termini di bollatura, raccomandata ancorché non obbligatoria;
- sulla correttezza e il rispetto delle procedure di ammissione e cancellazione dei soci, per gli enti a base associativa, e sulla corretta tenuta dei relativi libri;
- sulla regolare convocazione e costituzione delle adunanze degli organi collegiali, oltre che sulla coerenza dell'ordine del giorno con le loro effettive competenze e sul rispetto dello statuto nelle decisioni adottate.
4) Organi di controllo ETS: focus sul controllo contabile
Il controllo contabile ha ad oggetto la consistenza patrimoniale dell'ente e le opportune forme di garanzia assunte a tutela del patrimonio, nonché la corretta tenuta della contabilità e la verifica periodica tra le novità degli ISA Italia 2022, secondo le specificità dell’ente. In particolare, a titolo esemplificativo:
- l'adeguatezza del patrimonio esistente a far fronte alle obbligazioni assunte, oltre al rispetto di eventuali limiti minimi in ipotesi di enti riconosciuti (ex art. 22, CTS);
- l'esistenza e il rispetto dei vincoli gravanti sul patrimonio aziendale, nonché l'adeguatezza della loro rappresentazione nel prospetto di movimentazione fondi;
- l'esistenza e la misura delle risorse finanziarie dell'ente, e l'adeguatezza delle misure per la loro custodia e i soggetti deputati al loro uso;
- la consistenza dei crediti e delle obbligazioni, e loro soddisfacimento;
- l'esistenza di assicurazioni a favore di chi opera nell'ETS, indipendentemente dalla natura e dall'incarico ricoperto dai diversi soggetti operanti;
- l'esistenza e la congruità del sistema di rilevazione contabile dell'ente, l’organizzazione di un apposito ufficio amministrativo, l'adeguatezza delle procedure di rilevazione dei fatti amministrativi, di archiviazione e di conservazione dei documenti; in mancanza di ufficio amministrativo, l'esistenza di un regolare contratto con il professionista esterno deputato alla tenuta della contabilità e all'espletamento delle pratiche amministrativo-contabili;
- la correttezza e coerenza del piano dei conti, l'esistenza di un'adeguata contabilità separata per le attività commerciali eventualmente svolte dall'ente, la regolarità e correttezza della tenuta delle scritture contabili.
- la verifica delle parti del bilancio nella modulistica di bilancio approvata con DM 5 marzo 2020; e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e la congruità dei criteri di valutazione adottati.
5) Organi di controllo ETS: focus sul controllo dei risultati
Il controllo dei risultati è uno dei compiti primari degli amministratori dell'ETS. Il soggetto preposto alla revisione dell’ente deve sollecitare gli amministratori a tale controllo e in particolare dovrà verificare:
- l'efficacia, l'esistenza di adeguati strumenti di controllo sulla quantità e qualità degli interventi posti in essere;
- l'efficienza, l'esistenza di adeguati strumenti di controllo sulla relazione tra le risorse impiegate per la sopravvivenza e lo sviluppo dell'organizzazione (raccolta fondi, amministrazione, ecc.) e quelle impiegate nelle aree istituzionali tipiche;
- l'economicità, l'esistenza e il permanere dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario che permette all'ente oggetto di revisione di attuare le attività necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali.