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IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO E LE ASSEMBLEE DELLE SOCIETÀ CON AZIONI QUOTATE

Il rappresentante designato e le assemblee delle società con azioni quotate

Novità in materia di modalità di partecipazione alle riunioni assembleari delle società con azioni quotate

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All’art. 11 della Legge Capitali 5 marzo 2024 n. 21, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2024 ed entrata in vigore il 27 marzo dello stesso anno, 

  • si prevede l’introduzione dell’art. 135-undecies.1 TUF; 
  • inoltre si prorogano al 31 dicembre 2024, alcune disposizioni che erano state previste al fine di regolare lo svolgimento delle assemblee durante l’emergenza pandemica da COVID-19.

L’articolo in commento introduce quindi una novità in materia di modalità di partecipazione alle riunioni assembleari delle società con azioni quotate. 

L’ebook Il mercato dei capitali e le agevolazioni per gli investimenti in Italia si prefigge l’arduo compito di fornire un’analisi in modo puntuale e schematico degli interventi normativi relativi alla crescita del mercato di capitali in Italia a seguito dell’entrata in vigore della Legge 5 marzo 2024, n. 21.

Segue un breve approfondimento sull’art.11 della Legge Capitali tratto dall’ebook  Il mercato dei capitali e le agevolazioni per gli investimenti in Italia.


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1) Legge Capitali: intervento in assemblea mediante il rappresentante designato

Del nuovo sistema delineato dalla legge meritano di essere segnalati i seguenti profili

  1. al rappresentante designato obbligatorio possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies in deroga dell’articolo 135-undecies
  2. non è possibile presentare proposte di delibera in assemblea
  3. si possono presentare proposte individuali di delibera sugli argomenti all’ordine del giorno entro il quindicesimo giorno precedente l’assemblea; 
  4. le proposte sono pubblicate sul sito della società entro i due giorni successivi alla scadenza del predetto termine; 
  5. la legittimazione alla presentazione di proposte individuali di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione ex art. 83-sexies
  6. il diritto di porre domande si esercita solo prima dell’assemblea e la società fornisce risposte almeno 3 giorni prima dell’assemblea[1].

L’art. 135-undecies.1 del TUF – introdotto dalla Legge Capitali – si compone di quattro commi

Il primo introduce la facoltà di opt-in statutaria mediante la quale è possibile prevedere che il voto e l’intervento dei soci avvenga esclusivamente attraverso il rappresentante designato

Il secondo ed il terzo comma regolano, invece, rispettivamente, la presentazione di proposte di delibera ed il diritto di porre domande

Infine, l’ultimo comma, estende il primo comma anche alle società ammesse su sistemi multilaterali di negoziazione (“MTF”)

Lo speciale è tratto dall’ebook  Il mercato dei capitali e le agevolazioni per gli investimenti in Italia 

2) Il rappresentante designato nelle società quotate

Il nuovo articolo, come detto, consente alle società quotate di prevedere nel loro statuto che ai soci non sia permesso di presentarsi di persona all’assemblea, ma piuttosto, laddove volessero partecipare, essi debbano necessariamente ricorrere al rilascio di una delega al soggetto che la società emittente nomini quale «rappresentante designato» per la partecipazione all’assemblea e per l’espressione del voto in assemblea.

Il rappresentante designato dalla società[2] è stato introdotto dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, in attuazione della Direttiva 2007/36/CE relativa all’esercizio dei diritti degli azionisti delle società quotate (“SRD I”), la quale non prevedeva detta figura[3], ma il legislatore italiano, interpretando gli obiettivi della SRD I nel senso di incentivare «procedure agevoli ed efficienti per l’esercizio del voto per delega»[4] ha introdotto l’obbligo, per tutte le società quotate, di designare, per ciascuna assemblea, un rappresentante, salvo che lo statuto non disponga diversamente.

3) Legge Capitali: novità svolgimento assemblee società per azioni quotate

Questa disposizione amplia, dunque, le opzioni disponibili per le società quotate riguardo la modalità di svolgimento delle loro assemblee, consentendo loro, a partire dal 27 marzo 2024 (data di entrata in vigore della nuova normativa), di tenere l’assemblea

  1. solo con la partecipazione fisica dei soci (se lo statuto non consente altre modalità); 
  2. in modalità ibrida, con la partecipazione fisica dei soci e con la possibilità (se previsto dallo statuto) di intervenire e votare con l’utilizzo di strumenti di telecomunicazione; 
  3. solo mediante l’attribuzione di deleghe al rappresentante designato, sempre che lo statuto contenga questa previsione.

Come detto, la clausola statutaria riguardante il rappresentante designato può contemplare l’impiego di questo soggetto come unica modalità per condurre l’assemblea; tuttavia, è plausibile considerare che nello statuto possa essere specificato anche il potere del consiglio di amministrazione di decidere, assemblea per assemblea

  • se l’incontro dei soci debba avvenire con la loro presenza fisica (o in forma ibrida) o 
  • se i soci siano tenuti a delegare al rappresentante designato senza poter partecipare di persona (né tramite strumenti di telecomunicazione)[5].

È da notare infatti che, considerata la possibilità per i soci di deliberare, durante la modifica dello statuto, di escludere le altre modalità di convocazione dell’assemblea previste dalla legge (i.e. l’assemblea in presenza o in forma ibrida), optando invece per l’uso esclusivo del rappresentante designato, sembra logico che possano altresì rinunciare a tali modalità alternative, permettendo agli amministratori di valutare di volta in volta se sia opportuno adottarle.

È certo, tuttavia, che non sia possibile convocare la stessa assemblea prevedendo in parte la presenza dei soci di persona, e in parte prevedendo, invece, la necessità di attribuire le deleghe al rappresentante designato.

Come corollario alla nuova previsione di imporre ai soci di avvalersi del rappresentante designato per partecipare alle assemblee, l’art. 11 prevede che «al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies, in deroga all’articolo 135-undecies, comma 4». Ciò significa che il socio può conferire la delega (con istruzioni di voto) al rappresentante designato sia delegare un terzo di sua fiducia (anche senza istruzioni di voto) per conferire una sub-delega (con istruzioni di voto) al rappresentante designato.

La nuova norma, inoltre, prevede che non è consentita ai soci la presentazione di proposte di delibera in assemblea. Coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all’ordine del giorno (o argomenti per cui la legge lo consente) entro il quindicesimo giorno precedente l’assemblea in prima o unica convocazione.

Queste proposte devono essere rese pubbliche sul sito web della società entro due giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione. Inoltre, il diritto dei soci di porre domande deve essere esercitato esclusivamente prima dell’assemblea, e la società deve fornire le risposte almeno tre giorni prima della stessa.

4) Il rappresentante designato e le assemblee delle società con azioni quotate: note

[1] Cfr. Assonime, Circolare 6/2024 - Legge 5 marzo 2024, n. 21: interventi a sostegno della competitività del mercato dei capitali, p. 7.

[2] Per un approfondimento sull’istituto cfr., L. Schiuma, Commento sub art. 135-undecies, in Le società per azioni. Codice civile e norme complementari, diretto da P. Abbadessa-G. Portale, II, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 4046 ss.; A. Busani, Il rappresentante designato per il conferimento delle deleghe di voto, in Le Società, fasc. 3/2011, pp. 307 ss.; E. Ricciardello, Art. 135-undecies, in Commentario T.U.F., a cura di F. Vella, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 1493 ss..

[3] Cfr. in tal senso, R. Sacchi, Voto in base alla data di registrazione e voto per delega dopo l’attuazione della Direttiva azionisti, in Giur. comm., fasc. 1/2012, p. 53.

[4] Cfr. Considerando 10 SRD I, laddove si prevede che «Il buon governo societario richiede procedure agevoli ed efficienti per l’esercizio del voto per delega. Le limitazioni e i vincoli esistenti che rendono il voto per delega difficile e oneroso dovrebbero pertanto essere eliminati […]».

[5] Cfr. in tal senso Consiglio Nazionale del Notariato, La nuova figura del rappresentante designato obbligatorio nella legge capitali: primi problemi interpretativi, Studio n. 41/2024.

Lo speciale è tratto dall’ebook  Il mercato dei capitali e le agevolazioni per gli investimenti in Italia 

Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay
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