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SOSPENSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI PER IL 2024

Sospensione termini procedimentali per il 2024

Panoramica di tutte le sospensioni dei termini tributari 2024 per adempimenti e versamenti: vediamola

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Anche per il 2024 nel mese di agosto (ma non solo) vi sono diverse ipotesi di sospensioni-slittamenti dei termini, relativi sia ai versamenti che agli adempimenti, alle richieste documentali e a quanto da versare per i c.d. “avvisi bonari”.

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Questo articolo è un estratto della CdG n 144 del 22 luglio acquistabile:

1) Sospensione adempimenti e versamenti

Anche nel 2024 per gli adempimenti fiscali e i versamenti che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno vige il differimento allo stesso 20 di agostotermine ultimo entro cui gli stessi possono essere effettuati.

Da notare che simile slittamento al 20.08.2024 trova applicazione:

  • anche per gli importi rateizzati (art. 20 del D.Lgs 241/1997); 
  • senza che il contribuente debba corrispondere importi a titolo di interessi qualora si tratti di somme da versare.

Esempio – versamento IVA mese di luglio

Un contribuente soggetto passivo IVA, con liquidazione dell’imposta mensile, risulta a debito per il mese di luglio, con versamento che scadrebbe il 16.08.2024.

Tuttavia, vista la sospensione dei versamenti, l’IVA in oggetto andrà versata entro il 20.08.2024.


2) Sospensione richieste documentali

Quanto visto in precedenza vige poi, di fatto, anche   per le richieste ai contribuenti di documenti e informazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria. Viene infatti specificamente previsto (art. 37, comma 11-bis, secondo periodo del D.L. 223/2006) che “I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”.

Trattandosi di una “sospensione” dei termini ha di fatto luogo il “non decorso” dei medesimi: la presente casistica si differenzia quindi dalla “proroga” (o “differimento”) vista per i versamenti in scadenza nel periodo 01.08-20.08 di ogni anno, laddove si ha semplicemente uno spostamento in avanti dei termini originariamente previsti. 

Per questo motivo, tutte le richieste di documenti e informazioni che scadono tra il 01.08.2024 e il 04.09.2024 vedranno il proprio termine bloccato, con ripresa della decorrenza a partire dallo stesso 04.09.2024

Vi rientrano, tra le altre, le diverse ipotesi di cui all’art. 32 del D.P.R. 600/1973, tra cui (a titolo esemplificativo):

DISPOSIZIONE

(art. 32 del D.P.R. 600/1973)

FATTISPECIE

 

 

 

comma 1, n. 2)

invito a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni i cui dati, notizie e documenti sono stati acquisiti per mezzo delle c.d. “indagini finanziarie”

comma 1, n. 3)

invito a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento 

 

comma 1, n. 4)

invio di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento anche di altri contribuenti con i quali siano stati intrattenuti rapporti

 

comma 1, n. 6)

richiesta di copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali

Diversamente, non risultano sospesi – per espressa previsione normativa – i termini per:

  • le richieste effettuate nell’ambito dei c.d. “controlli sostanziali” (attività di accesso, ispezione verifica), così come
  • le procedure di rimborso dell’IVA.


Esempio – indagine documentale

Un professionista ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate, in data 20.07.2024, un questionario relativo ai suoi rapporti con alcuni clienti in un precedente periodo d’imposta: la scadenza per la produzione delle risposte è stata fissata in 30 giorni (18.08.2024).

In considerazione della sospensione dei termini dal 01.08.2024, il riscontro al questionario da parte del professionista dovrà essere fornito entro il 21.09.2024.

PERIODO

GIORNI

TOTALE

20.07.2024 – 31.07.2024

12

30 gg.

01.08.2024 – 04.09.2024

0 (sospensione)

04.09.2024 – 21.09.2024

18




3) Sospensione avvisi bonari

Vi è poi un’ulteriore sospensione, sempre dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno (quindi anche per il 2024), per i versamenti e per le richieste di chiarimenti collegati:

  • ai c.d. avvisi bonari – ossia gli esiti derivanti dai controlli automatici (art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 per le imposte dirette e all’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972 per l’IVA) e dai controlli formali (art. 36-ter del D.P.R. 600/1973); 
  • agli avvisi di liquidazione relativi ai redditi a tassazione separata (art. 1, comma 412 della Legge 311/2004).

Si ricorda che, in caso di scelta per la ricezione dell’avviso bonario in via telematica attraverso l’intermediario – con barratura dell’apposita casella nel frontespizio del modello di dichiarazione – i 30 giorni non decorrono dalla data di ricezione dell’atto, iniziando dopo 60 giorni dalla data in cui l’avviso è stato ricevuto dall’intermediario stesso.


Esempio – avviso bonario inviato ante sospensione

Un avviso di irregolarità è stato notificato al contribuente il 25.07.2024.

Il versamento delle somme (o la fornitura di chiarimenti all’Amministrazione finanziaria) potrà avvenire entro il 26.09.2024.

PERIODO

GIORNI

TOTALE

25.07.2024 – 31.07.2024

7

30 gg.

01.08.2024 – 04.09.2024

0 (sospensione)

01.09.2024 – 26.09.2024

23

4) Sospensione invio di comunicati e inviti da parte di AE

L’art. 10, comma 1 del c.d. “Decreto Adempimenti” (D.Lgs 1/2024) ha di recente introdotto due periodi di sospensione, nell’arco dell’anno, dell’invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle Entrate

Si tratta, in particolare:

1)

delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni (di cui agli artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972) – lettera a)

2)

delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni (di cui all’art. 36-ter del D.P.R. 600/1973) – lettera b)

3)

delle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata ( di cui all’art. 1, comma 412 della Legge 311/2004) – lettera c)

4)

delle lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance” di cui all’art. 1, commi da 634 a 636 della Legge 190/2014) – lettera d)

Sul piano temporale, la sospensione dei citati atti riguarda i periodi dal 1° al 31 agosto dal 1° al 31 dicembre di ogni anno.

Per effetto della novella in commento, durante tali periodi di sospensione è precluso all’Agenzia delle Entrate l’invio degli atti in precedenza indicati, ancorché siano già stati elaborati o emessi, salvo il caso in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza tali da richiedere una deroga all’ordinario regime di sospensione. 

In proposito l’Agenzia delle Entrate si è espressa tramite la propria circolare n. 9/E del 02.05.2024, riportando – tra le altre cose – e a titolo esemplificativo che possono costituire ipotesi di indifferibilità e urgenza:

  • le situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione, intendendosi come tali anche i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute;
  • l’invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato (ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale);
  • l’invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo.

Il successivo comma 2 dell’art. 10 del Decreto prevede inoltre che restano ferme

  • le disposizioni di cui all’articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

ossia le norme che riguardano la sospensione che si è vista in precedenza per i controlli automatizzati, formali e per quelli riguardanti la liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Ciò comporta che, qualora l’Ufficio, ravvisando la sussistenza di ragioni di indifferibilità, nel periodo 1° agosto – 31 agosto invii comunque una comunicazione di irregolarità derivante dal controllo automatizzato effettuato sul modello dichiarativo – ricevuta dal contribuente, ad esempio, il 26 agosto – il termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute a seguito dell’anzidetta comunicazione, previsto dall’art. 2, comma 2 del D.Lgs 462/1997, inizierà a decorrere, per effetto della sospensione di cui all’art. 7-quater, comma 17 del D.L. 193/2016, a partire dal 4 settembre (e non invece dalla data di ricezione della stessa).

La previsione normativa di cui all’art. 10, comma 2 del “Decreto Adempimenti” conferma, infine, che la sospensione dell’invio degli atti da parte dell’Agenzia delle entrate nel periodo 1° agosto – 31 agosto non incide sulla sospensione relativa al periodo 1° agosto – 4 settembre, dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti da parte della stessa Agenzia delle Entrate oppure da altri enti impositori
Fonte immagine: Pixabay
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