HOME

/

DIRITTO

/

APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI

/

APPALTI: NIENTE ESCLUSIONE DALLA GARA CON VIOLAZIONE NON GRAVE NÉ DEFINITIVA

Appalti: niente esclusione dalla gara con violazione non grave né definitiva

Violazione non grave né definitiva e con rateizzazione accettata: niente esclusione dalla gara

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il principio espresso dall’ANAC: In presenza di una mera comunicazione di irregolarità ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 600/1973, 

  • prontamente rateizzata dal contribuente
  • di importo comunque inferiore a 35.000 euro, e 
  • qualificata nel certificato rilasciato dalla competente articolazione territoriale dell’Agenzia delle Entrate come “violazione non definitiva”, 

è illegittima l’esclusione dalla gara disposta nei confronti dell’operatore: è quanto evidenziato dall’ANAC nel parere di precontenzioso n. 234 dello scorso 15 maggio.

1) Appalti e cause di esclusione automatica dalla gara: norma di riferimento

Ed infatti, l’art. 94, comma 6, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023), in tema di cause di esclusione automatica, prevede che “È inoltre escluso l’operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell’Allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta”.

L’Allegato II.10 (recante “Disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate”) all’art. 1 stabilisce che “Ai sensi e per gli effetti dell’articoli 94, comma 6, del codice, costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale» e all’art. 3 stabilisce che «Ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 2, del codice, la violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale”.

2) Peculiarità del caso specifico analizzato dall'ANAC: violazione non grave e accertamento non definitivo

Nel caso specifico, secondo l’Autorità, non era possibile individuare una grave violazione definitivamente accertata, in quanto:

  • si era dinanzi ad una mera comunicazione di irregolarità e non ad accertamento definitivo;
  • l’operatore aveva richiesto ed ottenuto la rateizzazione;
  • mancava, comunque, la gravità della violazione, visto che, nel caso specifico, era inferiore al limite di € 35.000 previsto dall’All. II.10 al Codice (cfr. art. 3, secondo cui “1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 2, del codice, la violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro. […]”);
  • benché l’importo della violazione (€ 25.730,49) superasse abbondantemente il 10% del valore dell’appalto (importo a base di gara pari a € 98.328,37), non raggiungeva tuttavia il valore di € 35.000,00, che deve essere considerata la soglia (economica) minima di punibilità, al di sotto della quale la violazione (non definitivamente accertata) non può essere in alcun modo considerata “grave” ai fini di una possibile esclusione dalla gara rimessa alla valutazione discrezionale della Stazione appaltante.

3) Appalti e violazioni di modesto valore economico: limite di 35.000 euro

Il chiaro disposto normativo contenuto nell’art. 3, comma 1, 4° periodo (“In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro”), secondo l’ANAC, costituisce una norma di chiusura dettata dalla evidente ratio di non prevedere sanzioni particolarmente gravi, come è certamente quella espulsiva, nel caso di violazioni di modesto valore economico e considerato che l’indicazione contenuta nell’art. 95, comma 2, 3° periodo, secondo cui la gravità deve essere comunque valutata tenendo conto del valore dell’appalto, deve essere intesa quale clausola interpretativa che la Stazione appaltante deve utilizzare all’interno dei due parametri di riferimento predeterminati dal legislatore, costituiti: 

  • da un lato, dalla “violazione superiore al 10% del valore dell’appalto”,
  • dall’altro, dalla soglia minima di “35.000,00 euro”, 

ai fini della valutazione discrezionale circa l’esclusione o meno del concorrente che sia incorso nella

violazione non immediatamente escludente.

Fonte immagine: Foto di Markus Spiske da Pixabay
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI · 19/11/2024 Somma risarcitoria nel contratto di appalto: IVA o registro?

Chiarimenti ADE con Risposta a interpello n 223, sulla imponibilità IVA delle somme stabile a titolo risarcitorio nel contratto di appalto

Somma risarcitoria nel contratto di appalto: IVA o registro?

Chiarimenti ADE con Risposta a interpello n 223, sulla imponibilità IVA delle somme stabile a titolo risarcitorio nel contratto di appalto

Correttivo del Codice degli appalti: il testo approvato dal Consiglio dei Ministri

Approvato dal CdM, in esame preliminare, lo schema del dlgs che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici (dlgs n. 36 del 31.03.2023)

Equo compenso:  nuovo correttivo per i contratti pubblici

Approvato in CDM in esame preliminare un decreto correttivo del Codice degli appalti 36 2023. Novità sull'equo compenso professionisti verso PA.

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.