L’art. 5 del d.l. 15/5/2024, n.63 (convertito nella l. 12/7/2024, n. 101), disciplina l’uso del suolo per gli impianti fotovoltaici e la tassazione della produzione di energia elettrica e calorica.
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1) Installazione degli impianti fotovoltaici
Il nuovo testo dell’art. 20 del d. lgs. 8/11/2021, n. 199, detta una nuova disciplina volta a limitare l’uso del suolo.
Più in particolare, la norma consente l’istallazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti esclusivamente nelle aree interessate:
- limitatamente agli interventi per la modifica, il rifacimento, il potenziamento o l’integrale ricostruzione degli impianti che sono già stati installati, ma a condizione che l’area attualmente occupata non venga incrementata;
- le cave che sono oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non rispristinate;
- le discariche o i lotti di ciascuna discarica che sono chiusi ovvero ripristinati;
- i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
- i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali;
- esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza dei vincoli della parte seconda del d. lgs. 22/1/2004, n. 42:
- le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
- le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, come definiti dall’art. 268, comma 1, lett. h), del d. lgs. 3/4/2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
ATTENZIONE
La norma non si applica per i progetti per i quali, in precedenza, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, che sono necessarie per l’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato già rilasciato almeno uno dei titoli che sono necessari. |
La regola non si applica per i progetti che prevedono impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati a costituire una “comunità energetica rinnovabile” ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 8/11/2021, n. 199, e nel caso di progetti di attrazione di altre misure di investimento del PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza) e del PNC (piano nazionale per gli investimenti complementari).
2) Impianti fotovoltaici e diritto di superficie
La durata del contratto di superficie sui terreni che ricadono nelle aree idonee all’installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC di cui al comma 1, lett. a), del d. lgs. citato per l’istallazione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili non può essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni.
Alla scadenza del 12° anno, salvo diverso accordo, ciascuna parte è titolare del diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando il proprio intendimento con lettera raccomandata che va inviata all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La controparte deve rispondere a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, ma, in assenza di risposta o di accordo, il contratto si intende scaduto alla data che è stata fissata per la cessazione.
In assenza della comunicazione, il contratto viene tacitamente rinnovato alle medesime condizioni.
Se le parti hanno pattuito una durata inferiore o hanno convenuto il diritto di superficie senza la fissazione della scadenza, la durata si intende convenuta per sei anni.
Queste regole si applicano anche ai contratti che non sono ancora scaduti. Tuttavia è fatta salva la facoltà di esercitare il diritto di recesso, secondo le suddette modalità, nel termine di 60 giorni dalla data del 14/7/2034 di entrata in vigore della norma.
Va ricordato che, a decorrere dal 1/1/2024, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso si applicano anche per la costituzione o il trasferimento e il conferimento in società del diritto di superficie. Inoltre costituiscono redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. h), del d.p.r. 22/12/1986, n. 917), i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento, tra i quali è incluso il diritto di superficie.
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3) Decreto agricoltura e fotovoltaico: nuovo regime tributario
- La regola attuale
Secondo l’art. 1, comma 423, della l. 23/12/2005, n. 266, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e da fonti fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine vegetale proveniente in misura prevalente dal fondo, effettuate dei produttori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135 c.c. e si considerano produttive di reddito agrario.
Per la produzione di energia oltre i suddetti limiti le persone fisiche, società semplici e i soggetti indicati all’art. 1, comma 1093, della l. 27/12/2006, n. 296, determinano il reddito applicando all’ammontare dei corrispettivi, relativamente alla valorizzazione della parte di energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di reddito del 25%. E’ salva l’opzione per applicare le regole di reddito d’impresa.
- Le novità a decorrere dal 1/1/2026
Per gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 31/12/2025, le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte mediante impianti fotovoltaici con moduli a terra, per la parte eccedente il limite di agrarietà fissato dal comma 423, il reddito è determinato secondo le regole previste per le imprese (cioè in maniera analitica dovendo compilare il quadro RF o RG della dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IRAP), per cui non è più assimilabile a reddito agrario, per effetto del nuovo comma 423-bis (art. 5, comma 2-ter e 2-quater, del d.l. 15/5/2024, n. 63).
La regola di tassazione dal 1/1/2026
Fattispecie | Determinazione del reddito |
Produzione e cessione di energia elettrica e calorica:
Impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente i suddetti limiti (da 1/1/2026) Carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo |
reddito agrario 25% dei corrispettivi Ricavi meno costi
25% dei corrispettivi |
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