HOME

/

FISCO

/

REDDITI DIVERSI

/

DIRITTI DI GODIMENTO SU IMMOBILI TRA I REDDITI DIVERSI

Diritti di godimento su immobili tra i redditi diversi

Redditi derivanti dalla costituzione di diritti reali di godimento tra i redditi diversi

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'articolo riguarda l'inclusione dei redditi derivanti dalla costituzione di diritti reali di godimento (uso, abitazione, enfiteusi, superficie, servitù prediali) tra i "redditi diversi" ai sensi della L. 213/2023, art. 1, comma 92. 

Dal 1° gennaio 2024, queste somme percepite da un  persona fisica al di fuori dell’esercizio di un’arte e professione o di un’impresa commerciale o da una società in nome collettivo e in accomandita semplice o in relazione alla qualità di lavoratore dipendente sono fiscalmente rilevanti al momento della costituzione dei diritti e non dipendono dal periodo di possesso o dalla natura dell'immobile. La rilevanza fiscale della plusvalenza si applica solo alla cessione del diritto reale. 

1) Redditi derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento tra i redditi diversi

L’art. 1, comma 92, della L. 30.12.2023, n. 213, ha inserito tra i “redditi diversi” (art. 67, comma 1, lett. h), del d.p.r. 22.12.1986, n. 917) i redditi derivanti “dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento” (cioè uso, abitazione, enfiteusi, superficie e servitù prediali) in aggiunta ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto.

La norma, operante dal 1°.1.2024, si applica sulle somme che sono percepite da un  persona fisica al di fuori dell’esercizio di un’arte e professione o di un’impresa commerciale o da una società in nome collettivo e in accomandita semplice o in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.

La disposizione trova il suo completamento nell’integrazione che è stata apportata al precedente art. 9, comma 5 secondo cui “ai fini delle imposte sui redditi, laddove non è previsto diversamente, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società”.

In sintesi per effetto dell’innovazione normativa:

  • le cessioni a titolo oneroso sono operanti anche per le cessioni a titolo oneroso di diritti reali di godimento;
  • la rilevanza fiscale sussiste al momento della costituzione degli stessi;
  • i proventi sono attratti tra i redditi diversi, qualora non siano attratti tra i redditi di lavoro autonomo o di impresa o di lavoro dipendente;
  • è ininfluente il periodo di possesso;
  • non rileva la natura del bene immobile.

La rilevanza fiscale della plusvalenza sussiste solo per la cessione del diritto reale di godimento che si verifica successivamente alla sua costituzione ad iniziativa del proprietario. I corrispettivi che questi ha percepito sono imponibili nel periodo d’imposta. 

La tassazione della costituzione dei diritti reali di godimento 

Costituzione dei diritti reali

Reddito diverso

Tipo di immobile

qualsiasi (cioè fabbricato, terreno agricolo, ecc.).

Durata:

  • di possesso del bene
  • del diritto reale

 

non ha rilevanza fiscale;

non ha rilevanza fiscale.

Rilevanza fiscale

redditi percepiti nel periodo d’imposta.

Determinazione dell’imponibile

  • differenza tra le somme percepite e le spese inerenti alla loro produzione; irrilevanza delle altre spese;
  • concorre a formare reddito complessivo.

 La norma, però suscita il problema della sua applicazione qualora sia stato stipulato un contratto preliminare per la costituzione con data certa di un diritto di superficie nell’anno 2023 o in precedenza, se l’atto definitivo di compravendita è avvenuto dopo il 1°.1.2024, per cui l’imposta potrebbe essere applicata sull’intero importo percepito.

Il punto focale è se il nuovo regime fiscale riguarda soltanto le compravendite di immobili e le costituzioni dei diritti reali di godimento.

Nel merito, è importante considerare la risposta data all’interrogazione parlamentare 29.5.2024, n. 5-02424 secondo cui, “a legislazione vigente, l’ambito applicativo del nuovo regime non può che essere definito in relazione alle fattispecie negoziali perfezionatasi successivamente alla data di entrata in vigore della novella normativa”. Pertanto, la rilevanza impositiva sussiste soltanto per gli atti definitivi, cioè per gli atti costitutivi dei diritti reali di godimento che si sono perfezionati dopo il 31.12.2023.

Visita la nostra sezione Modulistica e scarica GRATIS:

  • Modelli redditi 2023
  • Modelli per il 5x1000
  • Modello RAP registrazione atti privati
  • e tanto altro

Fonte immagine: Foto di F. Muhammad da Pixabay
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

REDDITI DIVERSI · 17/09/2024 Master universitario e premio al 1° classificato: tassazione

Imponibilità dei premi corrisposti ai primi classificati all'esito dell'esame di un Master Universitario

Master universitario e premio al 1° classificato: tassazione

Imponibilità dei premi corrisposti ai primi classificati all'esito dell'esame di un Master Universitario

ETC: il trattamento fiscale dei titoli rappresentativi di materie prime

Il sistema di tassazione degli ETC, strumenti finanziari rappresentativi di materie prime, come oro, petrolio, gas naturale, altro

Società semplice: l’immobile in godimento al socio non produce reddito

Secondo la Cassazione non è applicabile alla società semplice la disciplina di sfavore prevista per le imprese commerciali

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.