L’importo che il lavoratore riceve alla fine del periodo di paga, e che costituisce il suo stipendio netto, è il risultato di una serie di distinte operazioni. Alla determinazione dello stipendio netto si arriva attraverso i seguenti passaggi:
- Determinazione della retribuzione lorda dovuta al dipendente, partendo dagli “elementi fissi” ed individuando gli eventuali “elementi variabili”, collegati alla prestazione lavorativa effettivamente resa nel periodo di paga.
- Determinazione dell’imponibile previdenziale e delle trattenute previdenziali dovute dal lavoratore agli Istituti di previdenza, per il finanziamento delle prestazioni erogate dagli Istituti stessi.
- Determinazione dell’imponibile fiscale e delle trattenute fiscali dovute dal lavoratore all’Erario, in via provvisoria nel periodo di paga in cui si eroga il compenso ed in via definitiva in occasione del conguaglio, che può essere di fine anno o di fine rapporto.
- Determinazione dello stipendio netto da corrispondere al dipendente.
Lo speciale è estratto dal libro Paghe e contributi 2024 di A. Gerbaldi
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1) La retribuzione imponibile ai fini previdenziali
La contribuzione, sia quella a carico del lavoratore, sia quella a carico del datore di lavoro, si calcola normalmente in percentuale sulla cosiddetta “retribuzione imponibile previdenziale” la cui definizione è contenuta nell’art. 12 della legge n. 153/1969. Dal 1° gennaio 1998, per effetto dell’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997, l’art. 12 citato è stato modificato e per ciò che concerne l’individuazione della base per il calcolo dei contributi, rinvia inoltre all’art. 51 del Tuir (D.P.R. n. 917/1986), il quale al comma 1 stabilisce che costituiscono retribuzione imponibile “tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepite nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
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2) Gli importi e i valori che non concorrono a formare la retribuzione imponibile previdenziale
La retribuzione imponibile ai fini previdenziali non si identifica, anche se spesso può coincidere, con la retribuzione intesa come “corrispettivo” del lavoro prestato. È un concetto più ampio che comprende “tutte le somme ed i valori (beni e servizi) in genere, a qualunque titolo percepiti in relazione al rapporto di lavoro”. Restano esclusi, in tutto o in parte, dalla retribuzione imponibile previdenziale esclusivamente le somme ed i valori tassativamente elencati nell’art. 12 della legge n. 153/1969, così come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997 e nell’art. 51 del Tuir.
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3) Le somme imponibili ai fini fiscali
Sono invece interamente imponibili ai fini fiscali, in quanto non espressamente esclusi dall’art. 51 del Tuir dalla base imponibile fiscale:
- Le prestazioni previdenziali ed assistenziali, quali ad esempio, le indennità di dona[1]zione di sangue, di malattia o di maternità a carico dell’INPS, fatta eccezione per gli assegni familiari (espressamente esclusi ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. d) del Tuir), che costituiscono, quindi, una somma netta da corrispondere al lavoratore.
- Le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.
- I proventi e le indennità risarcitorie che sostituiscono reddito.
- I contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a casse aventi fine assistenziale, diversi da quelli finalizzati alla erogazione di prestazioni di carattere sanitario e anche se previsti da contratti, accordi collettivi o regolamenti aziendali. Nel caso, quindi, in cui una stessa Cassa abbia sia finalità di carattere sanitario (contributi versati esenti) che di carattere assistenziale (contributi versati imponibili) è necessario tenere distinte le gestioni e la contabilità.
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