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ZLS INTERREGIONALE MARCHE UMBRIA TRA AGEVOLAZIONI FISCALI E SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

ZLS interregionale Marche Umbria tra agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative

Nuove opportunità di costituzione di una Zona Logistica Semplificata interregionale per Marche-Umbria a seguito dell’entrata in vigore Decreto coesione

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Si prospettano nuove opportunità di costituzione di una Zona Logistica Semplificata interregionale per Marche-Umbria a seguito dell’entrata in vigore Decreto coesione (DL n. 60/2024 convertito con modificazioni con Legge 4 luglio 2024 n. 95) in combinato disposto con il DPCM 4 marzo 2023 n. 40 (Regolamento istitutivo delle ZLS)

1) ZLS: normativa di riferimento

Una delle novità più rilevanti previste dalla richiamata Legge n. 95/2024 è rappresentata proprio dalla possibilità di istituire una ZLS anche nelle aree delle regioni in transizione (attualmente Marche e Umbria), non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno[1].  

I criteri generali per la costituzione delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), la relativa disciplina e le condizioni speciali applicabili sono definite, come noto, dall’art. 1 commi 61-65 della legge n. 205 del 2017 e s.m.i. e dallo specifico regolamento emanato con DPCM n. 40 del 4 marzo 2024.  La richiamata normativa definisce nel dettaglio:

a) le modalità per l'istituzione della ZLS, comprese le ZLS interregionali;

b) la loro durata;

c) i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ZLS;

d) le misure di organizzazione e di funzionamento della ZLS;

e) le misure di semplificazione (amministrativa) applicabili alla ZLS.

In aggiunta, il citato D.L. Coesione - convertito con modificazioni in L. n. 95/2024 – introduce una specifica disciplina in tema di agevolazioni tributarie applicabili alle ZLS. 

[1] Si demanda ad apposito D.P.C.M., da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, la definizione della disciplina delle procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le citate regioni in transizione, le modalità di funzionamento, le condizioni per l’applicazione di determinate misure di semplificazione fiscale e amministrativa.

2) ZLS interregionale: semplificazioni amministrative e agevolazioni tributarie

In tale contesto esiste, quindi, la possibilità per le regioni in transizione Marche e Umbria, sulla base della citata normativa, di costituire una ZLS interregionale che faccia perno sul porto di Ancona[2] e comprenda infrastrutture viarie, ferroviarie, aree e commerciali di entrambe le regioni, con importante ricadute positive per lo sviluppo del corrispondente tessuto economico e imprenditoriale.

Il legislatore ha, infatti, previsto che nel caso di una regione in cui non sia presente alcuna area portuale (Umbria) e un’altra regione in cui sia presente almeno un’area portuale (Marche), le due regioni possono presentare insieme una richiesta per istituire una ZLS interregionale con la possibilità di beneficiare di importanti semplificazioni amministrative e agevolazioni fiscali. 

Nel nostro Paese, la burocrazia ha aumentato a dismisura gli obblighi gravanti sulle imprese che, ormai, operano in un ginepraio legislativo che ha assunto le dimensioni di una vera e propria babele normativa. Le corrispondenti leggi, spesso, risultano incomprensibili, modificate un’infinità di volte con inevitabili incertezze applicative.  Semplificare, quindi, per non scoraggiare l’avvio di nuove realtà economiche attraverso specifici processi di semplificazione, già sperimentati nelle riformate ZES.

Al riguardo, l’art. 12  del DPCM 4 marzo 2024 n. 40, prevede una serie di misure di semplificazione amministrative, applicabili nei territori ove viene istituita una ZLS, che vanno dall’Autorizzazione unica alla riduzione dei termini dei corrispondenti procedimenti. Con l’Autorizzazione unica, non risultano più soggetti a segnalazione certificata di inizio d’attività (SCIA) o a comunicazione, i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZLS. Tali progetti sono, quindi, soggetti ad Autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti, in materia di valutazione di impatto ambientale. Con l’autorizzazione unica, molteplici procedure per ottenere tutti i permessi necessari per avviare o espandere le attività nelle Zone Economiche Speciali (ZLS), ora sono unificate in un’unica richiesta.  

La domanda di Autorizzazione unica viene presentata allo sportello unico individuato dalla Regione ovvero, nelle more della sua istituzione, al SUAP territorialmente competente, che la trasmettono all’Autorità delegata al rilascio (individuata sempre dalla regione). In ogni caso, semplificare non significa necessariamente deregolamentare in modo indiscriminato, ma tagliare il superfluo, migliorare il necessario ovvero escludere il complicato, l’incerto, l’inutile, l’ambiguo e il contraddittorio”.

Le imprese operanti in una ZLS possono, inoltre, beneficiare di specifiche agevolazioni tributarie che vanno dalla sospensione dei dazi doganali al riconoscimento di un credito di imposta per gli investimenti effettuati nelle aree in esame.

Infatti, ai sensi dell’art. 12, comma 5, DPCM n. 40/2024 cit., nelle zone in esame possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. In proposito, va ricordato che le Zone Franche Doganali (ZFD) sono spazi del territorio doganale dell’Unione Europea dove è possibile depositare merci terze in sospensione dal pagamento dei diritti doganali. 

A completare il quadro, l’art. 13 della Legge n. 95/2024 prevede infatti, un contributo sotto forma di credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027[3]. Il credito d’imposta si riferisce a investimenti in beni strumentali, da parte delle imprese già esistenti e delle nuove che si insediano presso le Zone logistiche semplificate (ZLS) situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Tale agevolazione fiscale era precedentemente prevista solo per le imprese operanti nelle ZES.

In conclusione, la ZLS rappresenta il luogo, il fisco e la semplificazione, lo strumento; la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo economico dei territori, il risultato atteso.

[2] Il porto di Ancona attualmente serve la ZES Abruzzo, in quanto inserito stabilmente nella Rete infrastrutturale europea.

[3] Si tratta  della Carta degli aiuti a finalità regionale dell'Italia per il periodo dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 finale del 2 dicembre 2021 e sue successive modificazioni.

Fonte immagine: Foto di Jason Goh da Pixabay
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