HOME

/

FISCO

/

RIFORMA FISCALE 2023-2024

/

LE NUOVE SANZIONI AMMINISTRATIVE - 2° PARTE

Le nuove sanzioni amministrative - 2° parte

Riforma fiscale e disciplina sanzioni amministrative: concorso di violazioni e la continuazione, procedimento di irrogazione delle sanzioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’art. 3 del d.lgs. 14.6.2024, n. 87, riforma la disciplina delle sanzioni amministrative e riduce la punibilità delle violazioni fiscali presenti nel d.lgs. 18.12.1997, n. 472. 

La normativa si applica non dal giorno 29.6.2024, cioè dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ma “alle violazioni commesse a partire dal 1°.9.2024”.

Leggi anche Le nuove sanzioni amministrative - 1° parte

1) Nuove sanzioni amministrative: concorso di violazioni e la continuazione

L’art. 12 è stato oggetto di più interventi modificativi, con riflessi anche in materia conteggi relativi alla procedura di ravvedimento operoso di cui all’art. 13, nuovo comma 2-bis.

Si applica la sanzione più grave aumentata da un quarto al doppio, se con una sola azione o omissione sono violate diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero se sono commesse più azioni od omissioni, “diverse violazioni della medesima disposizione, con esclusione delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni” (comma 1). Questa regola si applica anche qualora, in tempi diversi, sono commesse “in progressione o con la medesima risoluzione più violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione, anche periodica del tributo”. Restano in ogni caso escluse le violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni” (comma 2).

Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano per più tributi, non viene più irrogata “la sanzione più grave aumentata di un quinto” ma “l’aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave aumentata di un quinto” (comma 3).

Se le violazioni suddette sono della stessa indole e sono commesse in periodi di imposta diversi, non si applica più “la sanzione base aumentata dalla metà al triplo” ma “l’aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata dalla metà al triplo. Se le violazioni queste rilevano anche ai fini di più tributi, l’incremento dalla metà al triplo opera sulla sanzione aumentata ai sensi del comma 3” (comma 5).

Del tutto nuovo è il contenuto del comma 5-bis secondo cui, se l’ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente a tutte quelle che sono state contestate, quando vi provvede successivamente, determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni che sono oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi che non sono stati riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende in cognizione dell’ultimo di essi provvede a rideterminare la sanzione complessiva, tenendo conto delle violazioni che risultano dalle sentenze che sono state emanate in precedenza. 

Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione (comma 6). La sanzione deve rispettare il principio di proporzionalità e non deve essere comunque superiore a quella che risulta dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni (comma 7)

Nei casi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o di ravvedimento, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla sanzione unica si applicano separatamente per ciascun tributo, per ciascun periodo di imposta e per ciascun istituto deflattivo. La sanzione conseguente alla rinuncia, all’impugnazione dell’avviso di accertamento e alla definizione agevolata di cui agli artt. 16 e 17 non può stabilirsi in progressione di violazioni non indicate nell’atto impositivo.

2) Nuove sanzioni amministrative: procedimento di irrogazione delle sanzioni

A pena di nullità l’ufficio o l’ente impositore competente per l’accertamento del tributo deve indicare non solo i fatti attribuiti al trasgressore, gli elementi probatori, le norme applicate, i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità ma anche “le misure edittali previste dalla legge per le singole violazioni”. Inoltre, se la motivazione si riferisce ad un altro atto che il trasgressore non ha ancora ricevuto o conosciuto, questo deve essere allegato all’atto concorso di violazioni e continuazione che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale (art. 16, comma 2).

Cambiano le regole per la definizione della controversia poiché, come regola generale, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari a un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali, ovvero delle misure fisse o proporzionali, previsti per le violazioni più gravi riferite a ciascun tributo. 

La definizione può avvenire entro il termine di proposizione del ricorso, ovvero, in alternativa, effettuando il pagamento in maniera frazionata in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabili a 16 se le somme dovute superano l’importo di € 50.000, con l’avvertenza:

  • che la prima rata deve essere versata entro il termine per proporre il ricorso;
  • che le rate successive, maggiorate degli interessi decorrenti dal giorno successivo al pagamento della prima rata, devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre;
  • nel caso di inadempimento delle rate si applica l’art. 15-ter del d.p.r. 29.9.1973, n. 602.

La definizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie.

Non addivenendo alla definizione agevolata, entro lo stesso termine, il trasgressore (nonché i coobbligati) possono produrre deduzioni difensive. In mancanza, l’atto di contestazione è considerato provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell’art. 18.

Non è ammessa l’impugnazione immediata e, se proposta, diventa improcedibile se sono presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

L’atto di contestazione deve contenere:

  • l’invito ad effettuare il pagamento delle somme dovute entro il termine previsto per proporre il ricorso;
  • l’indicazione che la definizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie e della possibilità di eseguire il pagamento in forma rateale;
  • l’indicazione dell’invito a produrre entro il suddetto termine, non volendo definire in maniera agevolata, a produrre le deduzioni difensive precisando l’organo al quale va proposta l’impugnazione immediata.

Se le deduzioni sono proposte, entro il termine di decadenza di un anno, l’ufficio, se del caso, irroga le sanzioni con atto motivato anche in ordine alle deduzioni. Se il provvedimento non è notificato entro 120 giorni, le misure cautelari concesse ai sensi dell’art. 22 cessano di avere efficacia (comma 7). In tale ipotesi, a seguito dell’accoglimento delle deduzioni che sono state prodotte, le sanzioni irrogato posso essere definite entro il termine per proporre il ricorso, con il pagamento di cui importo pari a un terzo ovvero ricorrendo al pagamento rateale (comma 8).

3) Nuove sanzioni amministrative: l’accelerazione delle irrogazioni delle sanzioni

Secondo l’art. 16-bis entro 90 giorni dalla constatazione della violazione deve essere eseguita la notificazione dell’atto al trasgressore per le violazioni previste dal d.lgs. 18.12.1997, n. 471, in materia di:

  • trasmissione telematica dei dati, dei corrispettivi e di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto (art. 6, commi 2-bis e 3);
  • omessa o tardiva trasmissione ovvero trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, omessa installazione dei registratori di cassa telematici o manomissione degli stessi (artt. 11. commi 2-quinquies, 5 e 5-bis)

Se il trasgressore non è un soggetto residente, la notifica deve essere eseguita entro 120 giorni (comma 1).

Il termine di decadenza di un anno è ridotto a 6 mesi quando sono state proposte deduzioni (comma 2).

4) Nuove sanzioni amministrative: sanzioni accessorie

E’ soppresso all’art. 21 l’inciso “per una durata massima di sei mesi” per l’interdizione:

  1. dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di entri con personalità giuridica, pubblici o privati;
  2.  dalla partecipazione a gare per l’affidamento di pubblici appalti e forniture;
  3. dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l’esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione;
  4. dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate alla lett. c).

Le singole leggi di imposta, nel prevedere i casi di irrogazione di sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in “relazione alla gravità dell’infrazione e alla misura della sanzione principale” (e non più “entro i limiti minimi e massimi della sanzione principale”).

5) Nuove sanzioni amministrative: sanzioni e autotutela parziale

Secondo il nuovo art. 17-bis, nei casi di annullamento parziale dell’atto, il contribuente può beneficiare degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni di cui all’art. 16 del d.lgs. 18.12.1997, n. 472, e all’art. 15 del d.lgs. 19.6.1997, n. 218, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto a condizione che egli rinunci a proporre il ricorso e che l’atto non risulti definitivo.

Nel caso di rinuncia al ricorso, le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha sostenute.

Fonte immagine: chat gpt
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA FISCALE 2023-2024 · 17/07/2024 CPB forfettari: come aderire entro il 15.10

Entro il 15.10 i forfettari possono scegliere se aderire o no alla CPB tramite precompilata e RedditiOnline

CPB forfettari: come aderire entro il 15.10

Entro il 15.10 i forfettari possono scegliere se aderire o no alla CPB tramite precompilata e RedditiOnline

Le nuove sanzioni amministrative - 2° parte

Riforma fiscale e disciplina sanzioni amministrative: concorso di violazioni e la continuazione, procedimento di irrogazione delle sanzioni

CPB Forfettari: come si calcolano gli acconti

Il Dlgs correttivo per il CPB contiene novità per il calcolo degli acconti dei soggetti che aderiscono, compresi i forfettari, vediamo le anticipazioni

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.