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IL REGIME SPECIALE IVA PER LE IMPRESE AGRICOLE

Il regime speciale IVA per le imprese agricole

Obblighi e adempimenti nei conferimenti alle cooperative. Per determinare il momento impositivo serve verificare il regime di imposta applicato dal socio e dalla cooperativa

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Il regime speciale IVA riservato alle imprese agricole, in relazione ai conferimenti effettuati dai soci, determina obblighi e adempimenti differenziati a seconda del regime fiscale adottato dalle parti.

Infatti, il comma 7 dell’articolo 34, D.P.R. n. 633/1972 dispone che, in deroga al principio generale in base al quale il momento impositivo delle cessioni coincide con la consegna dei beni,  per i passaggi di prodotti agricoli alle cooperative lo stesso dipende dal regime in cui opera il socio.

Di seguito i dettagli.

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*L'intero ricavato delle vendite della monografia sarà devoluto, in quote paritarie, a favore delle famiglie alluvionate, tramite l'Associazione di Promozione Sociale "Un'Altra Storia", e per le attività istituzionali della "Fondazione per gli studi giuridici e fiscale in agricoltura Gian Paolo Tosoni".

1) Imprese agricole: regime speciale e regime ordinario

Quando il socio opera in regime speciale, l'operazione si considera effettuata al momento del pagamento del prezzo da parte della cooperativa, pertanto, con il corrispondente pagamento al socio si determina l’obbligo di emissione della relativa fattura.

Qualora il socio abbia optato per il regime ordinario, la cessione si considera effettuata al momento della consegna del prodotto. Tuttavia, dato che il prezzo dei prodotti conferiti alla cooperativa non è ancora definito all’atto della consegna, opera la  disposizione di cui al D.M. 15 novembre 1975  relativa alle cessioni con prezzo da determinare. Ne consegue che, in questa ipotesi, la fattura possa essere emessa entro il mese successivo a quello in cui il prezzo è noto o viene, comunque determinato.

Come noto, infatti, le cooperative determinano il prezzo dei prodotti conferiti tenendo in considerazione anche l’eventuale avanzo della gestione mutualistica, definito con l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci. Per tale ragione il prezzo fissato dalla cooperativa è fissato in un periodo sempre successivo alla consegna.

Pertanto, nel caso di conferimenti effettuati da soci in regime IVA normale, la fattura deve essere emessa entro il mese successivo alla determinazione del prezzo, tuttavia l’imposta resta comunque dovuta con riferimento al mese in cui il prezzo viene determinato. Per non incorrere nel rischio di tardivi versamenti, le cooperative provvedono comunque ad emettere fattura entro il mese in cui il prezzo è determinato.

Per quanto concerne il momento impositivo, quindi, è necessario verificare il regime di imposta applicato  dal socio e dalla cooperativa.

Un altro aspetto da non dimenticare è che nell’ipotesi in cui sia il socio, che conferisce i prodotti agricoli, sia la cooperativa agricola, che riceve detti prodotti, applichino entrambi il regime speciale ex articolo 34, la fattura non sarà assoggettata all’aliquota IVA propria dei prodotti conferiti ma alla percentuale di compensazione. Ciò non vale invece quando uno dei due soggetti non applica il regime speciale IVA.

Nella tavola che segue vengono esaminati tutti i casi possibili:

Socio

Cooperativa

Momento impositivo

Aliquota

Regime speciale

Regime speciale

Pagamento del prezzo

Percentuali di
compensazione

Regime speciale

Regime normale

Pagamento del prezzo

Aliquote
 ordinarie

Regime normale

Regime speciale

Determinazione del prezzo
 (D.M. 15/11/1975)

Aliquote
 ordinarie

Regime normale

Regime normale

Determinazione del prezzo
 (D.M. 15/11/1975)

Aliquote
 ordinarie

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*L'intero ricavato delle vendite della monografia sarà devoluto, in quote paritarie, a favore delle famiglie alluvionate, tramite l'Associazione di Promozione Sociale "Un'Altra Storia", e per le attività istituzionali della "Fondazione per gli studi giuridici e fiscale in agricoltura Gian Paolo Tosoni".

2) Imprese agricole: emissione della fattura

Un ulteriore aspetto che caratterizza il conferimento dei prodotti alla cooperativa, anch’esso indicato al comma 7 dell’art. 34, è dato dal fatto che si consente alla cooperativa di emettere fatture a nome e per conto dei propri soci conferenti.

A seguito dell’introduzione dell’obbligo di emissione della fattura elettronica, la cooperativa emette fatture elettroniche per conto dei soci, trasmettendole al Sistema di Interscambio (SDI) e indicando il proprio codice come destinatario della fattura. Per mantenere la progressione numerica delle fatture per ciascun socio, l'Agenzia delle Entrate ha suggerito l'utilizzo di registri sezionali separati per ciascun socio, all'interno dei quali le fatture vengono numerate progressivamente.

La cooperativa che applica il regime speciale ex art. 34, dovrà pertanto preoccuparsi di applicare le corrette percentuali di compensazione nelle fatture emesse per conto dei soci conferenti che applicano il medesimo regime IVA mentre, per i soci che hanno optato per il regime IVA normale, nella fattura dovrà essere applicata l’aliquota IVA propria del prodotto ceduto.

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Fonte immagine: Foto di Joe da Pixabay
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