Non è semplice dichiarare i redditi dei terreni che sono distinti in reddito dominicale e in reddito agrario.
Se l’attività agricola è esercitata dal proprietario del terreno o dal titolare di altro diritto reale, questi deve dichiarare sia il reddito dominicale sia il reddito agrario.
Nel caso di usufrutto, il titolare della “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno poiché l’obbligato è l’usufruttuario.
Se l’attività agricola è esercitata da un’altra persona,
- il reddito dominicale deve essere dichiarato dal proprietario mentre
- il reddito agrario deve essere dichiarato da chi esercita l’attività agricola, cioè l’affittuario o l’associato nel caso di conduzione associata.
Il Quadro RA deve essere compilato dal titolare dell’impresa agricola in forma familiare e dal titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria. L’obbligo non sussiste per il partecipante all’impresa familiare agricola, per il coniuge dell’azienda coniugale e per i soci di società semplici, società in nome collettivo o società in accomandita semplice oppure di società di fatto poiché devono compilare il Quadro RH.
Di seguito, la quinta e ultima parte dello speciale dedicato alla dichiarazione dei redditi dei terreni che approfondisce il caso in cui il terreno del coltivatore diretto si trova in un comune montano o non montano; il caso in cui il terreno abbia subito un intervento di miglioramento fondiario e di minor pregio. Infine si analizza il caso di un terreno sottoposto a lavori di costruzione di un immobile da destinare ad abitazione principale del proprietario.
Leggi anche:
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1) Redditi dei terreni: possesso di un terreno anche in un comune montano
Un coltivatore diretto iscritto nella previdenza agricola possiede:
- un terreno in un comune non montano con reddito dominicale di 1.000 e reddito agrario di 900;
- un terreno in un comune montano con reddito dominicale di 500 e reddito agrario di 400.
reddito annuo | importo | rivalutazione | importo rivalutato | ulteriore rivalutazione 30% | reddito imponibile annuo |
Dominicale terreno no montano | 1.000 | 80%: 800 | 1.800 | - | 1.800 |
Dominicale terreno montano | 500 | 80%: 400 | 900 | - | 900 |
Agrario terreno no montano | 900 | 70%: 630 | 1.530 | - | 1.530 |
Agrario terreno montano | 400 | 70%: 280 | 680 | - | 680 |
I terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sono esenti dall’IMU a prescindere dalla loro ubicazione, per cui i redditi rilevano ai fini del computo del reddito complessivo.
Per l’anno 2023 non concorrono a formare il reddito complessivo i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, ma devono essere indicati tra i “redditi fondiari non imponibili” ai fini previdenziali.
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2) Redditi dei terreni: terreno con variazione colturale migliorativa
Si supponga che un terreno abbia un reddito dominicale di 500 e agrario di 400 e che abbia subito un intervento di miglioramento fondiario cui è attribuibile un reddito dominicale di 800 e agrario di 700, quali medie attribuibili alla nuova coltura.
La determinazione del reddito dominicale e del reddito agrario ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in cui è intervenuta la variazione della coltura che comporta un aumento del reddito, ma il contribuente ha l’onere di dover denunciare la variazione delle tariffe di estimo al competente ufficio locale dell’Agenzia delle entrate entro il 31.1 dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.
Se, ad esempio, la modifica della variazione della coltura è avvenuta il 10.9.2023 e la sua denuncia è stata presentata il 15.1.2024, per l’anno 2023 il contribuente, correttamente, può dichiarare le precedenti tariffe di estimo.
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3) Redditi dei terreni: terreno con variazione colturale di minor pregio
Si supponga che un terreno abbia un reddito dominicale di 500 e agrario di 400 e che abbia subito un intervento di minor pregio cui è attribuibile un reddito dominicale di 400 e agrario di 300, quali medie attribuibili alla nuova coltura.
La determinazione del reddito dominicale e del reddito agrario ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in cui è intervenuta la variazione della coltura che comporta una riduzione del reddito, ma il contribuente ha l’onere di dover denunciare la variazione delle tariffe di estimo al competente ufficio locale dell’Agenzia delle entrate entro il 31.1 dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione, ovvero dal periodo di imposta in cui la denuncia è stata presentata oltre tale termine.
Se, ad esempio, la modifica della variazione della coltura è avvenuta il 30.5.2023 e la sua denuncia è stata presentata il 25.1.2024, per l’anno 2023 il contribuente, correttamente, può dichiarare le nuove tariffe di estimo.
4) Redditi dei terreni: terreno oggetto di edificazione
Se su di un terreno con reddito dominicale di 1.000 e agrario di 800 in data 1.2.2023 sono iniziati i lavori di costruzione di un immobile da destinare ad abitazione principale del proprietario e i lavori sono terminati il 30.4.2024, per l’anno 2023 il contribuente dichiara:
- il reddito dominicale che non va assoggettato all’IRPEF poiché il terreno è stato assoggettato all’IMU come area fabbricabile;
- il reddito agrario rivalutato.
Per l’anno 2023 non concorrono a formare il reddito complessivo i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, ma devono essere indicati tra i “redditi fondiari non imponibili” ai fini previdenziali.
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