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CERTIFICAZIONE CREDITI RICERCA E SVILUPPO: LINEE GUIDA DEL MIMIT

Certificazione crediti ricerca e sviluppo: Linee guida del MIMIT

Credito ricerca e sviluppo, innovazione e disign: Linee guida per i valutatori per la certificazione. Il MIMIT fissa le regole e gli invii dall'8 luglio

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Il MIMIT ha pubblicato il Decreto 4 luglio con le Linee Guida per la corretta applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione e disign.

A partire dalle ore 14.00 dell'8 luglio 2024 i certificatori potranno quindi inviare alla piattaforma dedicata le certificazioni richieste dalle imprese e ad esse rilasciate. Leggi anche Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: pronti i modelli e le linee guida.

Il MIMIT precisa che i  certificatori che hanno firmato l'apposito modello di certificazione in data antecedente alla data di pubblicazione delle linee guida (4 luglio 2024) sono invitati ad accedere alla piattaforma di rilascio delle certificazioni, effettuare il download del documento, procedere alla sua firma e successivamente all’invio, previa valutazione della coerenza con il contenuto delle linee guida. In difetto di tale procedura, si riterrà che il certificatore, procedendo all’invio della certificazione firmata in data antecedente alla pubblicazione delle linee guida abbia comunque valutato la coerenza di tale certificazione con le predette linee guida.

Ricordiamo che il credito d'imposta ha l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica.

Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: [email protected]

Come evideziato in premessa delle linee guida, l’obiettivo del documento è di fornire indicazioni di carattere generale e trasversale in merito ai criteri che devono essere seguiti dai valutatori ai sensi dell’art. 23, co. 5 del D.L. n. 73/2022, convertito, con modifiche, dalla L. n. 122/2022, per la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design ed ideazione estetica ammissibili al beneficio di cui all’art. 1, commi 198 – 208 della L. 160/2019, per i periodi di imposta dal 2020 in poi, o nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013, convertito in L. n. 9/2014, per i periodi di imposta dal 2015 al 2019, in riferimento a progetti condotti da un soggetto che intenda usufruire (o abbia già usufruito) di tale beneficio, in assenza di constatazione di violazioni circa l’utilizzo del credito d’imposta.
Le indicazioni verranno successivamente integrate per esaminare casi concreti, determinate tipologie di attività o fattispecie particolari e periodicamente aggiornate per tener conto di modifiche normative, interventi giurisprudenziali o orientamenti di prassi.

Il documento di 50 pagine è suddiviso in 4 sezioni con specifica, tra l'altro, delle attività ammissibili per:

  • il credito di imposta ricerca e sviluppo,
  • il credito di imposta innovazione,
  • il credito di imposta design.

1) Credito d'imposta ricerca e sviluppo: attività ammissibili secondo le Linee Guida MIMIT

Ai sensi dell’art. 3, co. 4 del D.L. n. 145/2013 «sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

  • a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
  • b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
  • c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi,
    modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
  • d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali».

Di contro, giusta il disposto del successivo comma quinto, «non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti».

In virtù dell’art. 2 del D.M. del 27.5.2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

  • «a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
  • b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
  • c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché' non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
  • d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali».

In virtù del secondo comma di tale disposizione «non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti

2) Credito d'imposta innovazione: attività ammissibili secondo le Linee Guida MIMIT

Le attività di innovazione devono essere legate a progetti che rispettino i criteri di cui al Manuale di Oslo soprariportati e quindi devono avere riferimenti puntualmente differenti rispetto ai principi generali applicati ai progetti di ricerca e sviluppo, per potersi allineare alle indicazioni della normativa che ne differenziano la portata in termini di documentazione e di
benefici associati.
Il dettaglio applicativo nella definizione della portata associata alle attività di innovazione tecnologica è da intendersi, fondamentalmente ed in linea con le indicazioni del Manuale di Oslo, nel perimetro del confronto di valutazione ed analisi sia delle conoscenze di riferimento, sia del contesto di ricaduta delle attività medesime.
Si precisa, poi, che l’accezione “tecnologica” aggiunta alla definizione di innovazione è propedeutica a distinguere le attività ammissibili al credito rispetto alle altre forme di rinnovamento che possono caratterizzare le imprese e che possono riguardare, ad esempio, le attività volte ad aggiornare le caratteristiche estetiche dei prodotti (legate alla moda, al design, al marchio, alla confezione, ecc.), le tecniche di gestione aziendale (procedure di qualità, ecc.), le strategie e gli strumenti di marketing, le modalità di finanziamento dei nuovi prodotti (venture capital ecc.) o le strategie d’impresa (accordi produttivi e commerciali tra imprese).

3) redito d'imposta design: attività ammissibili secondo le Linee Guida MIMIT

Il co. 202 dell’articolo 1 della L. n. 160 del 2019 ha stabilito che tra le attività innovative ammissibili al credito, diverse da quelle di R&S e di innovazione tecnologica, rientrano anche le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile, dell’arredo, della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. In tal modo si attraggono nel campo di applicazione del beneficio anche le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica, che abbiano ad oggetto innovazioni legate, in via generale, all’aspetto esterno o estetico dei prodotti o comunque non necessariamente legate a
elementi funzionali, tecnici o tecnologici dei prodotti.
L’art. 4, co. 1 del Decreto MISE del 26 maggio 2020 prevede, senza riprodurre l’elencazione dei settori prevista dalla norma istitutiva del credito d’imposta, che del resto ha espressamente carattere meramente esemplificativo, che le attività ammissibili al beneficio siano costituite dall’innovazione significativa dei prodotti dell’impresa «sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali» come (ma non soltanto) «le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti» ovvero anche 14 dei materiali del prodotto stesso.
Per prodotto ai fini della disposizione deve intendersi qualsiasi oggetto avente carattere industriale o artigianale, seppure inserito in (o confezione esterna di tipo decorativo o protettivo di) prodotto complesso, i simboli grafici ed i caratteri tipografici.
Sulla base delle indicazioni previste dall’art. 31 del D.Lgs. del 10.2.2005, n. 30 recante il Codice della proprietà industriale a cui la norma fa sostanzialmente riferimento.
La significatività dell’innovazione estetica, senza pretesa di completezza, può essere rappresentata dai caratteri della “novità” ed “individualità” indicati dagli artt. 31, 32 e 33 del D.Lgs. n. 30 del 10.2.2005 recante il Codice della proprietà industriale e, dunque, nella circostanza che il prodotto i) differisce da quelli precedenti dell’impresa per elementi rilevanti e ii) «l’impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi» prodotto precedente dell’impresa. Per i settori nei quali è previsto il rinnovo ad intervalli regolari dei prodotti sono ammissibili al credito d’imposta i progetti «relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o
campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari recedenti».
L’esclusione disposta per le modifiche non rilevanti dal secondo comma dell’art. 4 del D.M. del MISE come «l'aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio» induce a ritenere che le novità debbano caratterizzarsi per la loro significatività
da interpretarsi come per le attività previste dal primo comma. Le attività ammissibili riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.
A tale riguardo, si osserva che generalmente, le attività di ideazione e sviluppo di una collezione o di un campionario si articolano in quattro fasi che comprendono un insieme diverso di attività:

  • Fase 1 - ideazione: attività volte a individuare le tendenze della moda o dello stile. Sono compresi i viaggi alle fiere di preselezione, gli abbonamenti a riviste, quaderni di tendenze e altre fonti di informazione per la preparazione delle collezioni;
  • Fase 2 - progettazione: questa fase comporta il lavoro di designer esterni o la dedizione degli interni alla creazione di nuove collezioni o campionari. Una volta progettato il prodotto, esso deve essere adattato alle esigenze del mercato o alle caratteristiche di lavoro dell'impresa. Non tutti i progetti originali finiscono per diventare prototipi. Alcuni non vengono accettati. I disegni selezionati sono definiti fino a ottenere l'insieme delle schede tecniche della prima versione dei corrispondenti prototipi;
  • Fase 3 - materializzazione: sulla base delle schede tecniche risultanti dalla seconda fase, saranno prodotte le prime versioni dei prototipi. Questi ultimi possono subire modifiche, frutto di diverse prove, che si materializzano in diverse versioni del prototipo fino alla versione finale dello stesso. Questa versione finale del prototipo può essere riportata in un catalogo;
  • Fase 4 - preserie, marketing e distribuzione: la preserie è una serie di piccoli spin che verranno utilizzati per mostrare i prodotti ai rivenditori, alle fiere, ecc. Le spese di marketing vanno dalla realizzazione dei cataloghi alla campagna pubblicitaria. Infine, il campionario è distribuito.

Delle quattro fasi che caratterizzano la progettazione e relazione di una nuova collezione o di un nuovo campionario, solo le spese relative alle fasi 2 e 3 sono ammissibili ai fini dell’agevolazione

Fonte immagine: Foto di Firmbee da Pixabay
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