Non è semplice dichiarare i redditi dei terreni che sono distinti in reddito dominicale e in reddito agrario.
Se l’attività agricola è esercitata dal proprietario del terreno o dal titolare di altro diritto reale, questi deve dichiarare sia il reddito dominicale sia il reddito agrario.
Nel caso di usufrutto, il titolare della “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno poiché l’obbligato è l’usufruttuario.
Se l’attività agricola è esercitata da un’altra persona,
- il reddito dominicale deve essere dichiarato dal proprietario mentre
- il reddito agrario deve essere dichiarato da chi esercita l’attività agricola, cioè l’affittuario o l’associato nel caso di conduzione associata.
Il Quadro RA deve essere compilato dal titolare dell’impresa agricola in forma familiare e dal titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria. L’obbligo non sussiste per il partecipante all’impresa familiare agricola, per il coniuge dell’azienda coniugale e per i soci di società semplici, società in nome collettivo o società in accomandita semplice oppure di società di fatto poiché devono compilare il Quadro RH.
Di seguito, la terza parte dello speciale dedicato alla dichiarazione dei redditi dei terreni, che analizza quali redditi vanno indicati in dichiarazione in caso di perdita durante l'anno per eventi naturali per almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo. Inoltre viene trattato il caso del terreno concesso in affitto, quindi cosa deve indicare in dichiarazione il proprietario e l'affittuario. Viene poi distinto il caso del terreno concesso in affitto in regime non vincolistico ed in regime vincolistico con canone superiore o inferiore all'80% del reddito dominicale.
Leggi anche:
- Dichiarare i redditi dei terreni 2024 per l'anno 2023: il quadro RA - 1° parte
- Dichiarare i redditi dei terreni 2024 per l'anno 2023 - 2° parte
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1) Redditi dei terreni: perdita del prodotto per eventi naturali
La perdita durante l’anno per eventi naturali per almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo comporta l’esclusione dalla formazione del reddito complessivo della componente dominicale e agraria a condizione che il possessore del terreno ne abbia presentato la denuncia all’ufficio del Territorio (cioè l’ex Ufficio tecnico erariale) entro tre mesi dalla data in cui si è verificato l’evento, ovvero, in caso contrario, almeno 15 giorni prima del raccolto.
In tale ipotesi, vanno indicati i redditi dominicale e agrario ma va anche compilata la casella “casi particolari” con il codice 2 relativo alla perdita del prodotto al fine di beneficiare dell’esclusione dal concorso al reddito complessivo.
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2) Redditi dei terreni: terreno concesso in affitto
L’affittuario possiede in affitto per l’intero anno un terreno con reddito dominicale di 100 e reddito agrario di 90, per il quale ha corrisposto un canone annuo di € 900.
Il reddito dominicale va dichiarato dal proprietario per cui l’affittuario non deve indicarlo, al pari dal canone che non ha rilevanza impositiva
L’affittuario deve indicare il codice “4” nella colonna “Titolo”, riferito al conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario.
La dichiarazione dell’affittuario
reddito annuo | importo | rivalutazione | importo rivalutato | ulteriore rivalutazione 30% | reddito imponibile annuo |
Dominicale (è imputabile al proprietario) | - | - | - | - | - |
Agrario (affittuario) | 90 | 70%: 63 | 153 | 46 | 199 |
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3) Redditi dei terreni: terreno concesso in affitto in regime non vincolistico
Il proprietario ha in corso un contratto di affitto stipulato in regime non vincolistico per un canone di € 7.000 che assoggettato all’IMU per il quale il reddito dominicale è 100 e il reddito agrario è 90.
reddito annuo | importo | rivalutazione | importo rivalutato | ulteriore rivalutazione 30% | reddito imponibile annuo |
Dominicale (proprietario) | 100 | 80%: 80 | 180 | 54 | 234 |
Agrario (affittuario) | 90 | 70%: - | - | - | - |
Il canone percepito non va dichiarato.
Il reddito agrario va dichiarato dall’affittuario.
Il reddito dominicale rivalutato di 234 va dichiarato dal proprietario e va indicato con il codice identificativo “3” in base al quale l’obbligo impositivo grava sull’affittuario.
4) Terreno concesso in affitto in regime vincolistico con canone superiore all’80% del reddito dominicale
A decorrere dal 1.10 il proprietario ha concesso in affitto un terreno, esente dall’IMU, in regime vincolistico per un canone di € 5.000 superiore all’80% del reddito dominicale di 100 e con reddito agrario di 90.
reddito annuo | importo | rivalutazione | importo rivalutato | ulteriore rivalutazione 30% | reddito imponibile annuo |
Dominicale (a) | 100 | 80%: 80 | 180 | 54 | 234 |
Dominicale (b) | 100 | 80%: 80 | 180 | 54 | 234 |
Agrario (c) | 90 | 70%: 63 | 153 | 46 | 199 |
Riparto in funzione del periodo di possesso:
- reddito dominicale ( periodo di possesso 1.1-30.9): 234x273:365= 175;
- reddito dominicale (periodo di possesso 1.10-31.12): 234x92:365= 59;
- reddito agrario (periodo 1.1-30.9): 199 x 274 : 365 = 149.
Il canone di affitto (€ 5.000) è superiore all’80% del reddito dominicale rivalutato riferito al periodo di 92 giorni del contratto di affitto.
Riassumendo, relativamente al proprietario:
a) il reddito dominicale va esposto su due righi cioè:
- una riga relativa al reddito dominicale del terreno per il periodo non oggetto del contratto, anche a causa del fatto che il terreno non è soggetto all’IMU, cioè per € 175;
- una riga relativa al periodo di oggetto del contratto, cioè per € 59.
b) il reddito agrario rivalutato è riferito al solo periodo non interessato dal contratto, cioè per € 149.
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5) Terreno concesso in affitto in regime vincolistico con canone inferiore all’80% del reddito dominicale
A decorrere dal 1.10 il proprietario ha concesso in affitto un terreno, esente dall’IMU, in regime vincolistico per un canone di € 720 inferiore all’80% del reddito dominicale di 1.000 e con reddito agrario di 900.
reddito annuo | importo | rivalutazione | importo rivalutato | ulteriore rivalutazione 30% | reddito imponibile annuo |
Dominicale (a) | 1.000 | 80%: 800 | 1.800 | 540 | 2.340 |
Dominicale (b) | 1.000 | 80%: 800 | 1.800 | 540 | 2.340 |
Agrario (c) | 900 | 70%: 630 | 1.530 | 460 | 1.990 |
Riparto in funzione del periodo di possesso:
- reddito dominicale (periodo di possesso 1.1-30.9): 2.340x273:365= 1.750;
- reddito dominicale (periodo di possesso 1.10-31.12): 2.340x92:365= 590;
- reddito agrario (periodo 1.1-30.9): 1.990 x 274 : 365 = 1.488.
Il canone di affitto per tre mesi (€ 180) è inferiore all’80% del reddito dominicale rivalutato (cioè € 590 x 80%) riferito al periodo di 92 giorni del contratto di affitto.
Riassumendo, relativamente al proprietario:
a) il reddito dominicale va esposto su due righi cioè:
- una riga relativa al reddito dominicale del terreno per il periodo non oggetto del contratto, anche a causa del fatto che il terreno non è soggetto all’IMU, cioè per € 1.750;
- una riga relativa al periodo di oggetto del contratto assumendo come reddito imponibile l’importo dei canoni per l’ultimo trimestre, cioè per € 180;
b) il reddito agrario rivalutato è riferito al solo periodo non interessato dal contratto, cioè per € 1.488.