Non è semplice dichiarare i redditi dei terreni che sono distinti in reddito dominicale e in reddito agrario.
Se l’attività agricola è esercitata dal proprietario del terreno o dal titolare di altro diritto reale, questi deve dichiarare sia il reddito dominicale sia il reddito agrario.
Nel caso di usufrutto, il titolare della “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno poiché l’obbligato è l’usufruttuario.
Se l’attività agricola è esercitata da un’altra persona,
- il reddito dominicale deve essere dichiarato dal proprietario mentre
- il reddito agrario deve essere dichiarato da chi esercita l’attività agricola, cioè l’affittuario o l’associato nel caso di conduzione associata.
Il Quadro RA deve essere compilato dal titolare dell’impresa agricola in forma familiare e dal titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria. L’obbligo non sussiste per il partecipante all’impresa familiare agricola, per il coniuge dell’azienda coniugale e per i soci di società semplici, società in nome collettivo o società in accomandita semplice oppure di società di fatto poiché devono compilare il Quadro RH.
Di seguito, la prima parte dello speciale dedicato alla dichiarazione dei redditi dei terreni.
Leggi anche
- Dichiarare i redditi dei terreni 2024 per l'anno 2023 - 2° parte
- Dichiarare i redditi dei terreni 2024 per l'anno 2023 - 3° parte
- Dichiarare i redditi dei terreni 2024 per l'anno 2023 - 4° parte
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1) Dichiarare i redditi dei terreni: quali terreni non vanno dichiarati nel quadro RA
Nel Quadro RA non vanno dichiarati:
- i redditi che non sono produttivi di reddito dominicale e/o agrario quali:
- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani (ad esempio, i cortili, i giardini, ecc.);
- i terreni che sono utilizzati dal possessore come beni strumentali nell’esercizio della propria attività commerciale;
- i terreni, i parchi e i giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero della cultura, a condizione che il proprietario non abbia percepito alcuna somma per tutto l’anno precedente, circostanza che deve essere comunicata all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate entro il termine di tre mesi dalla data in cui sia stato riconosciuto lo stato di pubblico interesse;
- i terreni situati all’estero.
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2) Dichiarare i redditi dei terreni: coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP)
Per l’anno 2023 i redditi dominicali e agrari non concorrono a formare la base imponibile dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale dei CD e degli IAP che sono iscritti alla previdenza agricola (art. 1, comma 44, della l. 232/2016), circostanza che va segnalata nel Quadro relativo ai terreni barrando la casella di colonna 10 del Quadro A del Modello 730 o del Quadro RA del Modello REDDITI PERSONE FISICHE.
Se la condizione sussiste solo per una parte dell’anno, vanno compilati due righi per lo stesso terreno (compilando la casella “continuazione”) barrando la casella “Coltivatore diretto o IAP” solo per il terreno interessato dall’agevolazione. La stessa regola va osservata anche qualora il terreno sia stato interessato da più situazioni nello stesso anno.
Va ricordato che il beneficio è di carattere soggettivo per cui non ha alcuna rilevanza il fatto che il terreno non sia stato coltivato o sia stato concesso o assunto in base ad un contratto di affitto.
L’agevolazione si applica anche a favore dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto (barrando la colonna 10) a condizione che:
- appartengano allo stesso nucleo familiare;
- siano iscritti nella previdenza agricola in qualità di coltivatori diretti;
- siano effettivamente partecipi all’esercizio dell’impresa familiare.
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3) Dichiarare i redditi dei terreni: la rivalutazione dei terreni
Il reddito dominicale e agrario sono determinati mediante appositi coefficienti catastali applicando le seguenti avvertenze:
- nel Quadro RA va indicato il reddito non rivalutato, cioè la rendita catastale attribuita;
- nella determinazione del reddito va operata la rivalutazione per il reddito dominicale nella misura dell’80% e del reddito agrario nella misura del 70%;
- l’importo così determinato va ulteriormente rivalutato del 30%, fatta eccezione per i CD e gli IAP (considerando che per tali soggetti sussiste l’ esonero dal computo dell’IRPEF e delle addizionali relative).
Se i terreni sono concessi in affitto per uso agricolo, con contratto di durata non inferiore a cinque anni, non si applica la rivalutazione dei redditi dominicali nella misura dell’80% e dei redditi agrari nella misura del 70% se l’affittuario è un giovane:
- che non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- che ha la qualifica di CD o di IAP (anche in forma società che è posseduta prevalentemente da CD e da IAP); la qualifica può essere assunta anche successivamente alla stipulazione del contratto di affitto ma entro due anni da tale data.
LA RIVALUTAZIONE DEI REDDITI DEI TERRENI
RIVALUTAZIONE | NO CD/IAP – REDDITO DOMINICALE | NO CD/IAP –REDDITO AGRARIO | CD/IAP – REDDITO DOMINICALE | CD/IAP – REDDITO AGRARIO | CD/IAP FINO 40-REDDITO DOMINICALE (a) | CD/IAP FINO 40- REDDITO AGRARIO (a) | |
Rendita catastale | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Rivalutazione l. n. 662/1996 | 80% | 70% | 80% | 70% | - | - | |
Rendita rivalutata | 180 | 170 | 180 | 170 | 100 | 100
| |
Ulteriore rivalutazione | 30% | 30% | - | - | - | - |
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Rivalutazione totale | 234 | 221 | 180 | 170 | 100 | 100 |
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a) Il contratto di affitto deve avere una durata minima di cinque anni. Avvertenza: nella dichiarazione dei redditi al quadro A del Modello 730 e al quadro RA del modello Redditi –Persone fisiche va indicata la redita catastale non rivalutata, ma ai fini del computo della partecipazione al reddito complessivo va considerata la redita catastale rivalutata. |
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4) Dichiarare i redditi dei terreni: le agroenergie
La produzione e la cessione di energia elettrica o calorica da fonti rinnovabili agroforestali (c.d. “biomasse”) fino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni di vegetali che provengono direttamente dal fondo e di prodotti chimici che derivano da prodotti agricoli che provengono prevalentemente dal fondo, che sono effettuate dagli imprenditori agricoli sono considerate “attività connesse” ai sensi dell’art. 2135 del codice civile per cui sono produttive di reddito agrario (art. 1, comma 423, della l. 23.12.2005, n.266) e vanno indicate nel Quadro A o RA.
Per la parte eccedente di produzione di energia non è possibile presentare il modello 730 ma va utilizzato il modello REDDITI Persone fisiche, ove nel Quadro RA va compilato per la produzione di energia entro i suddetti limiti e il Quadro RD per la parte eccedente ovvero il Quadro RF o RG per la determinazione del reddito nei modi ordinari.
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5) Dichiarare i redditi dei terreni: l'IMU
Come regola generale l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali sul reddito dominicale, a differenza del reddito agrario che ne è assoggettato.
Terreno | IMU | Irpef e relative addizionali |
non affittato | Soggetto all’IMU | Solo reddito agrario |
non affittato | Esente dall’IMU | Reddito dominicale e reddito agrario |
affittato | Soggetto o esente IMU | Conduttore: reddito agrario |
affittato | Soggetto o esente IMU | Locatore: reddito dominicale |
Va barrata la casella “IMU non dovuta” se il terreno è esente dall’IMU, cioè se:
- iI terreno ricade in area montana o parzialmente montana di cui all’art. 7, comma 1, lett. h) del d.lgs. 30.12.1992, n. 504, indicata nella c.m. 14.6.1993, n. 9;
- il terreno è ubicato nelle isole minori indicate nell’Allegato A alla l. 28.12.2001, n. 448;
- il terreno è ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, a prescindere dalla sua ubicazione;
- il terreno è posseduto da coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto alla previdenza agricola, anche se pensionato (r.m. 28.2.2018, n. 1/DF) e indipendentemente dalla sua ubicazione e anche se qualificato come edificabile (r.m. 28 .2. 2018, n. 1/DF);
- il terreno è posseduto da comproprietari anche per coloro che non possiedono la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (r.m. 10.3.2020, n. 2/DF);
- il terreno è posseduto da società agricole di cui all’art. 2 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99, ai sensi dell’art. 16-ter del d.l. 30.4.2019, n. 34;
- il terreno posseduto o composseduto dal familiare coadiuvante del coltivatore diretto che esercita direttamente l’attività agricola e che risulta iscritto come coltivatore diretto nel nucleo familiare del capoazienda ai fini previdenziali; il beneficio non si estende agli altri terreni posseduti dal familiare che sono ceduti in affitto o comodato (nota 23.5.2016, n. 20535);
- il terreno posseduto da coltivare diretto o da imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, che ha costituito una società di persone cui ha concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantiene il possesso ma che, in qualità di socio, continua a coltivare direttamente (nota 23,5,2016, n. 20535);
- il terreno oggetto di contratto di rete (art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10.2.2009, n. 5, e art. 1-bis, comma 3, del d.l. 24.6.2014, n. 91) o di compartecipazione agraria (art. 56 del d.l. 3.5.1982, n. 203) in quanto il coltivatore diretto, l’imprenditore agricolo professionale e la società di persone contraenti permangono nella conduzione dei terreni oggetto del contratto (ris. 16.11.2023, n. 4/DF).