È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2024, la L. 4 luglio 2024, n. 104, recante modifiche al Codice del Terzo settore. Di seguito, un quadro di sintesi sulle principali novità in vigore dal 3 agosto 2024.
Prima di dettagliare, ricordaimo che una prima parte delle novità in arrivo è stata pubblicata nel seguente approfondimento: Modifiche al Codice di terzo settore in GU, in vigore dal 3 agosto 2024
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1) Correttivo al CTS: il lavoro autonomo e le Reti
La lettera g), art. 4, L. 104/2024, novella l’art. 36 CTS al venti per cento del numero degli associati la percentuale (attualmente fissata al cinque per cento) di lavoratori che può essere impiegata per lo svolgimento dell’attività di interesse generale o per il perseguimento delle finalità delle associazioni di promozione sociale. Inoltre, si aggiunge linciso diretto a salvaguardare espressamente il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 35, comma 1, del codice del Terzo settore, relativamente alla prevalenza delle attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.
La successiva lettera h), art. 4, L. 104/2024, inserisce un comma 2-bis nell’articolo 41 del codice del Terzo settore, articolo disciplinante le reti associative.
Il nuovo comma dispone che, se successivamente all’iscrizione delle reti associative nel registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di esse diviene inferiore a quello stabilito nei commi 1 e 2 dell’art. 41 CTS o, con riferimento alle reti operanti nel settore della protezione civile, a quello stabilito nell’articolo 33, comma 3, del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 122, esso debba essere integrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. Si attribuisce dunque un anno di tempo alle reti associative per adeguare il numero di enti che le compongono al minimo previsto dalla legge, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dal RUNTS.
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2) Iscrizione al RUNTS da parte di un delegato
La novella di cui alla successiva lettera i), art. 4, L. 104/2024, concerne l’articolo 47, comma 1, del codice del Terzo settore, che disciplina l’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
La modifica proposta è diretta a consentire la presentazione della domanda di iscrizione anche ad un delegato dei soggetti espressamente indicati dall’articolo 47, ossia il rappresentante legale dell’ente o della rete associativa cui lente eventualmente aderisca.
La modifica proposta è diretta a consentire la presentazione della domanda di iscrizione anche ad un delegato dei soggetti espressamente indicati dall’articolo 47, ossia il rappresentante legale dell’ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca.
La lettera l), art. 4, L. 104/2024, modifica l’articolo 48 del codice del Terzo settore, articolo disciplinante il contenuto e l’aggiornamento del suddetto RUNTS.
Si interviene su due fronti:
- comma 3, primo periodo, dell’articolo 48, riguardante i termini di deposito dei rendiconti e bilanci e dei rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente.La novella modificativa in esame prevede che il deposito dei rendiconti e dei bilanci degli enti del Terzo settore debba avvenire ogni anno presso il RUNTS entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio e che, per gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (di cui all’articolo 13, comma 4), il citato deposito debba avvenire presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall’approvazione degli indicati documenti contabili.
- comma 4 del citato articolo 48 del codice del Terzo settore: dispone che in caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui all’articolo 48 nel rispetto dei termini in previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro. La novella specifica che il termine (non superiore, come detto, a centottanta giorni) deve essere comunque non inferiore a trenta giorni.
Formulazione previgente CTS | Formulazione vigente dal 3 agosto 2024 L. 104/2024 |
Art. 48 comma 3
I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno. Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1e 2, incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica. | Art. 48 comma 3
I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, devono essere depositati ogni anno entro 180 gg. Dalla chiusura dell’esercizio. Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1e 2, incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica. |
Art. 48 comma 4
In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro. | Art. 48 comma 4
In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro. |
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3) Rendiconto per cassa (art. 87 CTS)
La lettera m), art. 4 , L. 104/2024, modifica l’articolo 87, comma 3, del codice del Terzo settore, e successive modificazioni, al fine di porre un coordinamento con la revisione dei limiti della misura dei proventi operata dalla lettera c) e con la nuova introduzione della tipologia di rendiconto per cassa in forma aggregata.
Nel testo come riformulato il citato articolo 87, comma 3, prevede la possibilità, per gli enti del Terzo settore non commerciali e che non applichino il regime forfettario di cui all’ articolo 86 CTS, di adottare, in luogo della tenuta delle scritture contabili, il rendiconto per cassa ovvero per cassa in forma aggregata, al verificarsi della condizione del novellato comma 2, dell’art. 13, e comma 2-bis (si veda par. 3 di questo contributo)
Questa possibilità prescinde dalla circostanza che l’ente abbia o meno personalità giuridica ma resta fermo l’obbligo di tenuta delle scritture contabili per l’attività commerciale eventualmente esercitata.
4) Perdita qualifica di ONLUS e devoluzione del patrimonio
La lettera o), art. 4 , L. 104/2024, interviene sul comma 8 dell’articolo 101 (Norme transitorie) del codice del Terzo settore, ampliando le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS non integra la fattispecie di scioglimento dell'ente. L’ipotesi prevista dalla norma vigente concerne la perdita della qualifica di ONLUS a seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale.
Tale estensione concerne, con riferimento ad alcuni soggetti che non possono iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore, fattispecie in cui la perdita della qualifica di ONLUS deriva dalla decorrenza della futura abrogazione della medesima disciplina sulle
ONLUS.
Nello specifico, le fattispecie riguardano:
- i trust dotati della qualifica di ONLUS;
- le ONLUS che, a causa di una situazione di direzione e coordinamento o di controllo da parte dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, del codice del Terzo settore – vale a dire di soggetti che non sono enti del Terzo settore –, non possono assumere la qualifica di ente del Terzo settore ai sensi del medesimo articolo 4.
L’estensione a tali fattispecie è operata, da parte della novella, limitatamente ai casi in cui gli statuti delle predette organizzazioni prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale, di cui all’articolo 5, senza finalità di lucro e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività.
Viene, inoltre previsto che in caso di:
- scioglimento per qualunque causa,
- di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento di attività di interesse generale, l’assenza della finalità di lucro e la stabile destinazione dei beni gli enti devolvano il patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 148 (Enti di tipo associativo), comma 8, del DPR N. 917/86.
5) Associazioni dei militari nel novero degli ETS
La lettera n), inserisce il comma 15-bis nell'articolo 89 del codice del Terzo settore: il nuovo comma prevede che le associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati che svolgano, in via principale, una o più attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del medesimo codice, possano essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.