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CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: ILLUSIONE E DISILLUSIONE

Concordato preventivo biennale: illusione e disillusione

Perchè aderire al concordato? quali sono i vantaggi e quali invece le controindicazioni

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L’interrogativo più diffuso che coinvolge la platea di partite iva riguarda proprio il concordato preventivo biennale: concretezza o miraggio? 

Secondo l’economista Adam Smith, gli individui sarebbero spinti da una “mano invisibile” a operare in modo da assicurare tali benefici, pur perseguendo null’altro che vantaggi individuali.

Sarà così anche per il Fisco? 

Luci e ombre si celano dietro questo “accordo”.

Esaminiamo brevemente la disciplina. 

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1) Il concordato in breve: modalità di adesione

Il Concordato preventivo biennale è un accordo con il Fisco che permette, per un biennio, di pagare le tasse non in base agli effettivi guadagni bensì sulla base di quanto preventivato dall’Agenzia delle entrate, favorendo così l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi.

Possono accedervi i contribuenti che applicano gli ISA e gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario.

I criteri di accesso sono principalmente tre:

  • Assenza di debiti fiscali di rilevante entità nei confronti dell’erario;
  • Regolare presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • Assenza di condanne per reati fiscali, societari o di riciclaggio/ autoriciclaggio.

Per l’adesione al concordato preventivo biennale viene prevista la possibilità di utilizzo del software integrato all’applicativo web “il tuo ISA” (dalla data del 15 giugno e non oltre la data del 15 ottobre).

Tramite l’applicativo, il contribuente potrà ottenere una proposta personalizzata di base imponibile per le tasse relative agli anni d’imposta 2024/2025.

I redditi concordati e il valore della produzione netta da dichiarare nei periodi d’imposta 2024 e 2025 non possono assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

Il modello è presentato congiuntamente al modello ISA in fase di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Per effetto di quanto previsto dai Provv. Agenzia delle Entrate 28.02.2024 n. 68687 e n. 68629 la comunicazione di tali dati dovrà essere effettuata con la compilazione:

  • Del quadro P del modello ISA 2024, per quanto riguarda i soggetti ISA;
  • Della sezione VI del quadro LM del modello Redditi 2024, per quanto riguarda i contribuenti in regime forfettario.

Sia per i contribuenti in regime forfettario, sia per i soggetti che applicano gli ISA, l’accesso al nuovo istituto si concretizzerà con la presentazione del modello redditi 2024.

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2) Vantaggi e svantaggi dell'adesione al Concordato Preventivo biennale

Ma adesso, concentriamoci sui principali benefici e svantaggi che questo strumento possiede.

I vantaggi all’adesione di questo istituto sono essenzialmente due:

  • Esclusione dagli accertamenti previsti dall’art.39 del Dpr 600/1973;
  • Diritto ai benefici premiali specifici del regime ISA.

Tra i principali benefici si considera la prevedibilità della tassazione per un periodo di due anni: se il contribuente genera entrate superiori a quanto dichiarato non sarà soggetto a tassazione, viceversa non si otterrà alcuna riduzione fiscale.

Il concordato preventivo biennale, oltre ai numerosi vantaggi, presenta molteplici dubbi.

Il contribuente dovrà versare le imposte a prescindere dall’effettivo andamento della propria attività.

Senza dubbio uno degli svantaggi consiste proprio nella difficoltà di previsione: prevedere in maniera accurata le variazioni di reddito per due anni non è affatto semplice. Infatti, il rischio di previsioni errate sovrastimando le entrate può vanificare i potenziali vantaggi.

Capire se il concordato è la strada giusta richiede un’attenta analisi della propria situazione finanziaria e delle prospettive future di reddito.

Allo scadere del periodo oggetto di concordato l’Agenzia delle entrate formulerà un’ulteriore proposta, relativa al biennio successivo, a condizione che il contribuente continui a soddisfare i requisiti di accesso e in assenza di cause di esclusione.

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