Anche l’attività di agriturismo è interessata dall’applicazione degli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale), di cui all’art. 9-bis del d.l. 24.4.2017, n. 50.
Va osservato che la norma ha per oggetto soltanto chi esercita un’attività di impresa ovvero artistica o professionale.
La risposta 18.10.2019, n. 418, è chiara “se il reddito è riconducibile a quello agrario (determinato sulla base di quanto è disposto dall’art. 32 del TUIR), non rientra nel campo di applicazione ISA, in quanto non si tratta di attività di impresa o di lavoro autonomo”.
Va aggiunto che le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’art. 99 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99, in base a quanto è previsto dall’art. 1, comma 1093, della l. n. 96 del 2006, possono esercitare l’opzione per la determinazione del reddito applicando le tariffe di reddito agrario per cui possono dichiarare la clausola di esclusione dall’applicazione degli ISA relativa alla “determinazione del reddito con altre tipologie di criteri forfetari” (circolare 2.8.2019, n. 17/E).
Può interessarti ISA per il periodo d’imposta 2023 - La Circolare del Giorno n. 95 del 06.05.2024
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1) Esclusione dagli ISA per le attività di agriturismo iniziate nel corso del periodo di imposta
Con la circolare 25.6.2024, n. 15/E, è stata affrontata la problematica dell’esclusione dagli ISA dell’attività di agriturismo iniziata nel corso del periodo di imposta.
La normativa esclude l’obbligo di compilare la dichiarazione ISA per chi inizia l’attività nel periodo di imposta evento che viene identificato con l’apertura della partita IVA.
E’ inequivocabile il fatto che l’attività di agriturismo segue sempre l’inizio dell’attività agricola poiché l’attività ha inizio - ed è l’attività principale – con l’avvio dell’attività agricola cui è attribuito il numero di partita IVA che il contribuente utilizza.
In altre parole, l’avvio dell’attività agrituristica non comporta l’apertura di un nuovo e apposito numero di partita IVA.
Pertanto, non si ravvisa la causa di esclusione dagli ISA con l’avvio dell’attività di agriturismo, poiché in epoca precedente è già stato attribuito il numero di partita IVA.
Se l’attività agricola rientra nell’ambito dell’art. 32 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, e quindi il contribuente applica la tariffa di reddito agrario, “l’attività di agriturismo, nell’anno in cui quest’ultima inizia, è esclusa dall’applicazione degli ISA perché per tale anno configura quello di inizio dell’attività (agriturismo) che produce reddito d’impresa” (circolare n. 15 citata). In tale ipotesi l’agriturismo è il primo periodo di imposta in cui ha inizio un’attività produttiva di reddito d’impresa che si aggiunge all’attività agricola che determina il reddito applicando le tariffe di reddito agrario.
Se l’attività agricola determina il reddito operando la differenza tra i ricavi e i costi, ricordando che gli ISA sono applicati sull’attività prevalente, è necessario tenere presente la seguente distinzione:
- se il reddito, che è d’impresa, è determinato su base catastale, gli ISA non trovano applicazione sia per il settore agricolo sia per il settore agrituristi “causa di esclusione per reddito determinato forfetariamente”;
- se il reddito è determinato in maniera analitica, “il soggetto è eventualmente tenuto all’applicazione degli ISA all’attività agricola, in quanto attività prevalente. In questo caso, pertanto, andandosi ad aggiungere un’attività complementare a quella prevalente già esercitata, non ricorrerebbe l’ipotesi della causa di esclusione dell’inizio dell’attività”.
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