HOME

/

FISCO

/

ISA - INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ

/

AGRITURISMO E APPLICAZIONE DEGLI ISA: NORMATIVA ED ESCLUSIONI

Agriturismo e applicazione degli ISA: normativa ed esclusioni

Comprendere le implicazioni degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) nel settore agrituristico

Ascolta la versione audio dell'articolo

Anche l’attività di agriturismo è interessata dall’applicazione degli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale), di cui all’art. 9-bis del d.l. 24.4.2017, n. 50.

Va osservato che la norma ha per oggetto soltanto chi esercita un’attività di impresa ovvero artistica o professionale

La risposta 18.10.2019, n. 418, è chiara “se il reddito è riconducibile a quello agrario (determinato sulla base di quanto è disposto dall’art. 32 del TUIR), non rientra nel campo di applicazione ISA, in quanto non si tratta di attività di impresa o di lavoro autonomo”.

Va aggiunto che le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’art. 99 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99, in base a quanto è previsto dall’art. 1, comma 1093, della l. n. 96 del 2006, possono esercitare l’opzione per la determinazione del reddito applicando le tariffe di reddito agrario per cui possono dichiarare la clausola di esclusione dall’applicazione degli ISA relativa alla “determinazione del reddito con altre tipologie di criteri forfetari” (circolare 2.8.2019, n. 17/E).

Può interessarti ISA per il periodo d’imposta 2023 - La Circolare del Giorno n. 95 del 06.05.2024

Ti potrebbe interessare:

Il tool è compreso nella Raccolta completa di 7 Tools excel utili per la compilazione delle Dichiarazioni dei redditi 2024 Pacchetto Dichiarativi 2024 (Excel) tutti compresi nell'Abbonamento alla Banca dati

Visita il Focus sulle Dichiarazioni Fiscali continuamente aggiornato con Libri E-book Fogli di calcolo 

1) Esclusione dagli ISA per le attività di agriturismo iniziate nel corso del periodo di imposta

Con la circolare 25.6.2024, n. 15/E, è stata affrontata la problematica dell’esclusione dagli ISA dell’attività di agriturismo iniziata nel corso del periodo di imposta.

La normativa esclude l’obbligo di compilare la dichiarazione ISA per chi inizia l’attività nel periodo di imposta evento che viene identificato con l’apertura della partita IVA.    

E’ inequivocabile il fatto che l’attività di agriturismo segue sempre l’inizio dell’attività agricola poiché l’attività ha inizio - ed è l’attività principale – con l’avvio dell’attività agricola cui è attribuito il numero di partita IVA che il contribuente utilizza

In altre parole, l’avvio dell’attività agrituristica non comporta l’apertura di un nuovo e apposito numero di partita IVA

Pertanto, non si ravvisa la causa di esclusione dagli ISA con l’avvio dell’attività di agriturismo, poiché in epoca precedente è già stato attribuito il numero di partita IVA.

Se l’attività agricola rientra nell’ambito dell’art. 32 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, e quindi il contribuente applica la tariffa di reddito agrario, “l’attività di agriturismo, nell’anno in cui quest’ultima inizia, è esclusa dall’applicazione degli ISA perché per tale anno configura quello di inizio dell’attività (agriturismo) che produce reddito d’impresa” (circolare n. 15 citata). In tale ipotesi l’agriturismo è il primo periodo di imposta in cui ha inizio un’attività produttiva di reddito d’impresa che si aggiunge all’attività agricola che determina il reddito applicando le tariffe di reddito agrario.

Se l’attività agricola determina il reddito operando la differenza tra i ricavi e i costi, ricordando che gli ISA sono applicati sull’attività prevalente, è necessario tenere presente la seguente distinzione:

  • se il reddito, che è d’impresa, è determinato su base catastale, gli ISA non trovano applicazione sia per il settore agricolo sia  per il settore agrituristi “causa di esclusione per reddito determinato forfetariamente”;
  • se il reddito è determinato in maniera analitica, “il soggetto è eventualmente tenuto all’applicazione degli ISA all’attività agricola, in quanto attività prevalente. In questo caso, pertanto, andandosi ad aggiungere un’attività complementare a quella prevalente già esercitata, non ricorrerebbe l’ipotesi della causa di esclusione dell’inizio dell’attività”.

Può interessarti Agriturismo ed enoturismo: aprire e gestire l'attività

Fonte immagine: Foto diChriste da Pixabay
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA FISCALE 2023-2024 · 15/11/2024 CPB per gli ISA: possibile aderire entro il 12.12

Riapertura del CPB fino al 12 dicembre: chi può aderire e come in base alle regole del Decreto n 167/2024 pubblicato in GU

CPB per gli ISA: possibile aderire entro il 12.12

Riapertura del CPB fino al 12 dicembre: chi può aderire e come in base alle regole del Decreto n 167/2024 pubblicato in GU

Concordato preventivo biennale: opzione per il ravvedimento entro il 31.03.2025

Le Entrate hanno pubblicato l'atteso provvedimento per il CPB: tutte le regole per gli ISA. L'opzione con presentazione dell'F24

Concordato preventivo biennale: chiarimenti ADE aggiornati al 28.10

Le faq dell'Agenzia chiariscono diversi punti sull'adesione al Concordato preventivo: ulteriore pacchetto di chiarimenti pubblicato dopo il 25, anche in data 28.10

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.