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SUPERBONUS ENTI ECCLESIASTICI: SERVE IL PASSAGGIO DALL’ANAGRAFE DELLE ONLUS AL RUNTS

Superbonus Enti ecclesiastici: serve il passaggio dall’Anagrafe delle ONLUS al RUNTS

Ente ecclesiastico e possibilità di accesso al Superbonus: è richiesta prima l'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS per poter accedere alle agevolazioni fiscali

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L’istanza di interpello in esame (n.138 del 20.06.2024) riguarda ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, costituito nel 1961, che svolge attività socio­sanitaria e assistenziale in immobili posseduti in piena proprietà classificati nelle categorie catastali B/1 e D/4.

Dovendo effettuare sui predetti immobili interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici, dichiara di voler usufruire della detrazione prevista dall'art. 119 del D.l n. 34 del 2020 (cd. Superbonus), con l'applicazione delle modalità di calcolo ai sensi del comma 10 bis, norma cit. (esercitando l'opzione per lo sconto in fattura).

Tuttavia, l’ente ecclesiastico rappresenta anche che non ha mai avanzato richiesta per l’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus, pure essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 10 d.lgs. n. 460/97, ma che intende ottenere l'iscrizione al RUNTS prima di affidare e avviare i lavori sopra citati.

Alla luce della delineata situazione concreta, l’ente domanda se 

  1. potrà avvalersi del superbonus in qualità di soggetto di cui alla lett. d­bis) del co. 9 dell'art. 119 del DL 34/2020 e 
  2. potrà fruirne mediante sconto sul corrispettivo applicato in fattura del fornitore ex art. 121 comma 1 lett. a) del DL 34/2020. 

1) Fruibilità del cd. Superbonus da parte di enti no profit

Le Entrate ribadiscono come, ai sensi del comma 9, lettera d-bis), dell'art. 119 del Decreto Rilancio, la detrazione si applica agli interventi effettuati 

  • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, 
  • dalle organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, 
  • dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

La Circolare n. 23/E del 2022 ha, inoltre, chiarito che i soggetti indicati (ONLUS, ODV e APS), possono avvalersi del Superbonus anche qualora abbiano acquisito la qualifica di «enti   del terzo settore» ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Con la successiva circolare dell'8 febbraio 2023, n. 3/E è stato, inoltre, precisato che la tassativa elencazione dei soggetti contenuta nella norma, non richiamando tutti gli Enti del Terzo Settore, limita il proprio ambito applicativo solamente alle ONLUS, alle APS e alle OdV. Occorre, tuttavia, tener conto dell'entrata in vigore del Codice del Terzo settore e della conseguente istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). 

L'iscrizione a quest'ultimo, infatti, consente di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) o, a seconda dei casi, quelle specifiche di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa.

In particolare, per le ONLUS, che conseguono l'iscrizione nel RUNTS, avviene la cancellazione dall'Anagrafe delle ONLUS ma tale cancellazione non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente.

Di conseguenza, il passaggio dall'Anagrafe delle ONLUS al RUNTS comporta una sostanziale  continuazione della operatività della ONLUS, che acquisisce formalmente la qualifica   di ETS e, pertanto, non fa venir meno la possibilità di fruire del Superbonus nei limiti di spesa previsti dal citato comma 10­bis, dell'articolo 119 del decreto Rilancio a condizione che vengano rispettati gli ulteriori requisiti ivi previsti.

2) L’iscrizione al RUNTS: conseguenze sulla fruibilità delle agevolazioni fiscali

Con riferimento alle ONLUS, l'articolo 1 D.M. 18 luglio 2003, n. 266 ha disposto che l'iscrizione nella predetta Anagrafe ha effetto costitutivo del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997.

Parimenti per le ODV, e  per  le  APS è  previsto normativamente che l'iscrizione nei rispettivi registri ha effetto costitutivo e sia condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali.

Il D.M.  15 settembre 2020,  n.  106, all’art.  7stabilisce che: l'iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS.

In altri termini, l'iscrizione  nel  RUNTS   nelle  sezioni  dedicate alle ODV e APS è condizione necessaria per mantenere/acquisire la   relativa  qualifica.

In base al quadro normativo sopra delineato si ritiene, pertanto, che l'iscrizione al RUNTS,  per le  ONLUS  con la  ''trasformazione'' in  ETS   e  per le  ODV  e le  APS,   mantenendo  la  stessa   qualifica,  non  osta   alla  fruizione  del   Superbonus  e  consente   l'applicazione  della  modalità   di  calcolo  di   cui  al  comma   10­bis  dell'articolo 119 del decreto Rilancio.

Ne consegue,  in  particolare,   che  una  ONLUS   iscritta  nella  relativa   Anagrafe  prima dell'operatività del RUNTS continua a mantenere i medesimi benefici previsti dal  decreto Rilancio anche successivamente all'acquisizione della qualifica di ETS a seguito  dell'iscrizione al RUNTS.

Diversamente, un  ente   iscritto  al  RUNTS   che,  pur  possedendo   i  requisiti  soggettivi ed oggettivi richiesti per l'iscrizione alla predetta Anagrafe delle ONLUS non  si   sia  iscritto  acquisendone   la  relativa  qualifica,   non  può  accedere   al  Superbonus  in   quanto, come chiarito, la tassativa elencazione contenuta nel comma 9 del citato articolo  119 non richiama gli Enti del Terzo Settore.

3) Superbonus: l’ente ecclesiastico – ONLUS

Con specifico riferimento, agli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le  quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, con le circolari del 26 giugno1998, n. 168 e del 22 gennaio 1999, n. 22/E è stato precisato che detti soggetti possono acquisire  la qualifica di ONLUS e accedere al relativo regime tributario limitatamente ai settori di   cui al comma 1, lett. a), dell'articolo 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 a condizione  che:

  • per   tali  attività  siano  tenute  separatamente   le  scritture  contabili   previste  all'articolo 20­bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  introdotto dall'articolo 25, comma 1 del d.lgs. n. 460 del 1997;
  • siano rispettati i requisiti statutari e i vincoli imposti dall'articolo 10 del d.lgs. n.  460 del 1997, ferme restando le deroghe previste dal comma 7 dello stesso articolo 10;
  • adempiano all'onere della comunicazione, di cui all'articolo 11 del d.lgs. n. 460 del 1997, per l'iscrizione nell'Anagrafe delle ONLUS.

In sostanza, dunque, un ente ecclesiastico avrebbe dovuto iscriversi alla suddetta Anagrafe per poter accedere alle agevolazioni fiscali riservate alle ONLUS, ivi compreso  il Superbonus.

Alla luce di quanto evidenziato, poiché l'Istante afferma che, pur possedendo i requisiti necessari, non ha mai richiesto l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS (e, non ha mai acquisito la qualifica di ONLUS), non può accedere al Superbonus: non rientra, infatti,  tra i soggetti tassativamente elencati nel citato articolo 119, comma 9, lett. d­bis, del decreto Rilancio. 

A nulla rileva inoltre la sua dichiarata intenzione di iscriversi al RUNTS perché come ETS non potrebbe comunque usufruire dell’agevolazione in oggetto. 

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