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NOTIFICA ATTI IMPOSITIVI AL SOGGETTO IRREPERIBILE

Notifica atti impositivi al soggetto irreperibile

Modalità di notifica al soggetto irreperibile, le indicazioni arrivano dalla Corte di Cassazione

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La Corte di Cassazione, con la recente Ordinanza n. 10356   del 17/04/2024, torna sulla questione relativa alle modalità di notifica al soggetto irreperibile, indicando la rotta da seguire.  

Di seguito ulteriori dettagli.

1) Notifica atti impositivi al soggetto irreperibile: normativa di riferimento

La notifica al soggetto irreperibile deve rispettare determinati step introdotti al fine di salvaguardare la legittimità non solo del procedimento di notifica ma, cosa ancora più importante, la validità dell’eventuale contenzioso instaurato successivamente

In tal senso, l’art.140 del cpc espressamente prevede che “la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione.”

Tale disposizione normativa deve essere coordinata con quanto stabilito dalla legislazione speciale tributaria e, nello specifico, con il contenuto dell’ art. 60, lett. e) , del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale prevede che : “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche…. E) quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”.

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2) Notifica atti impositivi al soggetto irreperibile: le due fattispecie di irreperibilità e il loro distinto trattamento procedurale

Si possono ricavare, pertanto, due distinte ipotesi di irreperibilità:

  1. La c.d. irreperibilità relativa : questa si manifesta quando sia conosciuta l’ultima residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto (e regolata dall’art.140 del cpc)
  2. L’irreperibilità assoluta: ipotesi più grave e che si determina quando l’incaricato alla notifica non riesca a reperire il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato previe ricerche, da indicare specificatamente nella relata di notifica, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune del domicilio fiscale. In quest’ultimo caso, la notifica va effettuata ai sensi dell’art. 60 DPR N. 600/1973.

Al di là delle ipotesi elencate,  le conseguenze del mancato rispetto della procedura di notifica, in ogni caso, determinano effetti variegati a seconda del raggiungimento o meno dello scopo dell’atto notificato.

In estrema sintesi , la notifica ha un mero intento di scopo (far conoscere l’atto impositivo al destinatario) ma non si traduce mai in  un   elemento  costitutivo  dell'atto amministrativo  di   imposizione  tributaria,  cosicché   il  vizio  di   nullità  della stessa  è   irrilevante  ove  l'atto   abbia  raggiunto  lo   scopo.

Sul punto si richiama, fra le tante, la seguente pronuncia della Cassazione (ordinanza  n.   6944/2022) che ha ormai confermato un principio granitico per il giudice di legittimità:

Secondo  la   giurisprudenza  di  questa   Corte,  richiamata  dal   controricorrente,  è  nulla   e non  inesistente  la   notificazione  eseguita  in   luogo  e  a   soggetto  diversi  da   quelli  indicati nella  norma   processuale,  ma  aventi   sicuro  riferimento  con   il  destinatario  dell'atto; conseguentemente,  la   nullità  è  sanabile   mediante  costituzione  della   parte  -  che   non  può ritenersi  intervenuta   con  la  semplice   deduzione  della  nullità   della  notificazione  -   o  in forza  della   rinnovazione  della  notifica,   ai  sensi  dell'articolo   291  c.p.c.” (Cass.,  Sez.   V,  6 marzo  2015,   n.  4584;  Cass.,   Sez.  Lav.,  23   ottobre  2013,  n.   24032;  Cass.,  Sez.   VI,  25  ottobre 2012,   n.  18238;  Cass.,   Sez.  V,  5   febbraio  2007,  n.   2413).

Tali pronunce, a completamento di quanto indicato,  vanno completate con il recente art. 7-sexies contenuto nella L. 9.8.2023 di riforma fiscale la quale ora prevede, accanto alla nullità sopra richiamata, l’ipotesi estrema dell’inesistenza della notifica nei casi in cui la stessa è priva dei suoi elementi essenziali o è effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti.

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3) Notifica atti impositivi al soggetto irreperibile: caso trattato dalla Suprema Corte

Nel caso di specie, il ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione dell' art. 140 cod. proc. civ. , in relazione all' art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , non avendo la CTR ritenuto la nullità della notifica della cartella di pagamento, avvenuta con le forme della irreperibilità relativa del destinatario, in ragione del mancato inoltro, a seguito del deposito del plico nella casa comunale, della raccomandata informativa.

Appare evidente, pertanto, come per il ricorrente, nell’ipotesi di irreperibilità, l’agente della riscossione avrebbe dovuto regolarmente notificare la raccomandata informativa di deposito del plico raccomandato, tramite specifica comunicazione.

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4) Notifica atti impositivi al soggetto irreperibile: principio espresso dalla sentenza

La Corte di Cassazione, dopo aver succintamente indicato gli elementi fondamentali  che regolano le notifiche ai soggetti irreperibili nelle due ipotesi precedentemente indicate al punto 1) del presente contributo, specifica l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità su tale tema, rimarcando, pertanto, il seguente principio di diritto : “Nelle ipotesi di cd. irreperibilità relativa, il perfezionamento della notifica avviene con il deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi, con l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario e, infine, con la comunicazione con raccomandata a.r. dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto; il perfezionamento della notifica avviene entro dieci giorni dalla spedizione di detta raccomandata”

Per converso, per le ipotesi di cd. irreperibilità assoluta, per il perfezionamento della notifica si richiede, accanto al deposito dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso nell'albo del Comune e il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione.

Accertato che, nel caso per il quale sono stati investiti i Giudici di legittimità, la notificazione della cartella di pagamento al contribuente era avvenuta  a mezzo messo notificatore ed eseguita nelle forme previste dall' art. 140 cod. proc. civ. per la notifica a persona relativamente irreperibile, a mezzo il deposito nella casa comunale e l'invio, successivo, accertata l'irreperibilità relativa e la effettiva residenza del destinatario, di regolare raccomandata a.r. di avviso informativo ritornata al mittente per compiuta giacenza, il ricorso veniva respinto e il contribuente condannato al rimborso delle spese di lite.

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Fonte immagine: Foto di Muhammad Ribkhan da Pixabay
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