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ART BONUS PER RESTAURO E MANUTENZIONE DI TEATRO. I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

Art bonus per restauro e manutenzione di Teatro. I chiarimenti delle Entrate

Erogazioni liberali e Teatro: si per spese di manutenzione e restauro del teatro, no per sostenere i costi di organizzazione dell'attività spettacolistica

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Con risposta a interpello n. 133 del 17 giugno 2024, le Entrate fanno chiarezza sull’ammissione delle erogazioni liberali destinate a sostenere spese di manutenzione e restauro del Teatro; diversamente non vi rientrano i costi di gestione della Fondazione che ha in concessione il Teatro stesso.

1) Art bonus per restauro e manutenzione di Teatro: fatti oggetto di interpello

L’ente istante dichiara di essere una Fondazione di Diritto privato, senza fini di lucro, iscritto al RUNTS. 

La Fondazione rappresenta, nel caso di specie, di aver acquisito un immobile (Teatro) chiuso perché inagibile per donarlo al Comune; con apposita delibera, il Comune aveva accettato l'immobile in donazione e stabilito che lo avrebbe concesso a titolo gratuito alla costituenda Fondazione nei nove anni successivi. Il Teatro, inoltre, è stato dichiarato di interesse storico e artistico e assoggettato al vincolo di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con decreto del Ministero della Cultura.

Al tempo stesso, la Fondazione, in qualità di concessionario-affidatario si occupa dell'opera di integrale restauro dell'immobile, «nonché della dotazione di nuove attrezzature ed impianti necessari per la gestione e l'allestimento di spettacoli teatrali e cinematografici».

Ai fini di una corretta interpretazione della normativa fiscale per cui di propone domanda di interpello, la Fondazione dichiara di voler svolgere in via esclusiva e principale le seguenti attività di interesse generale:

  • gestione del Teatro, recuperandone e sviluppando il patrimonio immobiliare, produttivo, artistico, musicale, tecnico e professionale;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  • promozione e sviluppo della cultura, dell'arte, dello spettacolo, di tutte le espressioni teatrali nonché dell'arte cinematografica.

 L’Istante ha anche evidenziato di aver ricevuto somme sotto forma di erogazioni liberali a sostegno:

  • del parziale finanziamento del progetto di acquisto del Teatro, nonché dei lavori e delle spese di restauro dello stesso;
  • della propria attività di gestione e, in particolare, della realizzazione della stagione teatrale e spettacolistica in corso e futura;
  • dell'acquisto della strumentazione multimediale di cui il Teatro necessita per lo svolgimento dell'attività spettacolistica.

Ciò posto, si chiede dunque se i soggetti che effettuano erogazioni liberali in danaro finalizzate a sostenere sia il finanziamento del progetto di ristrutturazione del Teatro, sia quelle destinate al sostenimento dei propri costi di gestione, sia le erogazioni presenti e future effettuate a sostegno della propria attività di organizzazione di spettacoli presso l'immobile ricevuto in concessione, possono fruire del credito d'imposta c.d. Art bonus.

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2) Art bonus per restauro e manutenzione di Teatro: la soluzione delle Entrate

Le Entrate fanno, in primis, riferimento alla normativa che istituisce e disciplina il credito di imposta cd. Art bonus, ossia l'art. 1 del D.l. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1.

Nello specifico, come precisato nella circolare del 31 luglio 2014, n. 24/E e, da ultimo, nella circolare del 28 dicembre 2023, n. 34/E, il credito d'imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:

  • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • il sostegno di «istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica» come definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale di danza, nonché dei circuiti di distribuzione come integrato dall'articolo 5, comma 1 della legge n. 175 del 2017;
  • realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
  • realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

Rientrano tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per la progettazione dei lavori sopra elencati.

In riferimento al caso di specie, si specifica che è stato necessario acquisire il parere del competente Ministero della Cultura. 

Detto Ministero ha affermato, che 

  1. con riferimento alle erogazioni ricevute dalla Fondazione per gli interventi di restauro da effettuare sull'immobile, si ritiene che queste possano essere ammesse al beneficio. Tanto in ragione dell'appartenenza del bene ad un ente pubblico territoriale, nonché dell'intervenuta dichiarazione di interesse culturale. Inoltre, come specificato dalla norma primaria, il credito d'imposta è riconosciuto anche alle erogazioni effettuate per interventi di manutenzione e restauro di beni culturali pubblici destinate a soggetti concessionari o affidatari del bene. 
  2. al contrario, per quanto concerne le erogazioni destinate a sostenere i costi di gestione della Fondazione nonché l'organizzazione di attività spettacolistica, non è possibile rinvenire in capo all’Istante i requisiti necessari al riconoscimento della misura in oggetto. Infatti, il sostegno delle attività svolte dalla fondazione, sia con riferimento ai costi di gestione della medesima che con riferimento all'attività svolta presso l'immobile in parola, non può configurarsi come sostegno a istituti o luoghi della cultura di appartenenza pubblica. Ai fini di tale qualifica, ciò che rileva sono gli istituti puntualmente individuati dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali).».

Alla luce di quanto illustrato, si ritiene che le erogazioni liberali destinate a sostenere gli interventi di manutenzione e restauro del Teatro possano essere ammesse al beneficio fiscale dell'Art bonus di cui all'articolo 1, comma 1, del D.l. n. 83 del 2014.

Diversamente, le erogazioni liberali destinate al sostenimento dei costi di gestione della Fondazione istante, nonché le erogazioni destinate al sostegno dell'organizzazione di attività spettacolistica, non rientrano nell'ambito di applicazione del beneficio fiscale in parola. 

Erogazioni liberali ammesse all’Art bonus 

Erogazioni liberali non ammesse all’art. bonus 

  • interventi di manutenzione e restauro del Teatro
  • costi di gestione della Fondazione concessionaria-affidatario di un Teatro
  • organizzazione di attività spettacolistica

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