Il ravvedimento operoso rappresenta un'importante opportunità per i sostituti d'imposta di correggere eventuali errori o ritardi nella trasmissione del modello CU (Certificazione Unica). Secondo la normativa vigente, il modello CU deve essere rilasciato entro specifici termini annuali, con particolare attenzione alle sanzioni previste in caso di inadempienze. Questo articolo offre una panoramica completa delle scadenze, delle sanzioni applicabili e delle modalità di ravvedimento operoso, alla luce delle recenti circolari dell'Agenzia delle Entrate e delle sentenze della Corte di Cassazione
1) Modello CU e termini di trasmissione
Il sostituto d’imposta deve rilasciare all’interessato la certificazione unica, modello CU, entro il giorno 16.3 dell’anno successivo, con la particolarità che il documento relativo alle somme corrisposte nell’anno 2023 il termine era differito al giorno 18.3 essendo sabato il giorno 16.3.
Qualora il rapporto di lavoro dipendente fosse cessato nel corso dell’anno 2023, la consegna doveva essere eseguita entro 12 giorni dalla richiesta fatta dall’interessato.
La trasmissione telematica del modello CU all’Agenzia delle entrate è così articolata:
- se è rilasciato ai dipendenti e ai titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente, va trasmesso entro il 16.3 (cioè relativamente all’anno 2023);
- se contiene esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante il modello 730 la trasmissione può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione di sostituto d’imposta Mod. 770, cioè entro il 31.10.
2) Le sanzioni in materia di modello CU
Secondo l’art. 4, comma 6-quinquies, del d.p.r. 22.7.1998, n. 322:
- l’omessa, tardiva o errata certificazione è punita con la sanzione di 100 euro, con un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta;
- l’errata trasmissione non è punita se la corretta certificazione è effettuata entro 5 giorni successivi alla scadenza prevista;
- se la certificazione è trasmessa correttamente entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20.000 euro per sostituto d’imposta.
Inoltre, secondo le circolari 24.7.1999, n. 195 e 7.5.2015, n. 26, la sanzione non è irrogata se la comunicazione è stata trasmessa tempestivamente ma è stata scartata, a condizione che la nuova trasmissione corretta sia stata effettuata entro cinque giorni dalla data del ricevimento della ricevuta che ha segnalato lo scarto.
La dichiarazione scartata e non ritrasmessa entro 5 giorni o priva di ricevuta è considerata omessa (Corte di cassazione, sentenza 2.5.2017, n. 11828).
La dichiarazione scartata è considerata tempestiva previa rimozione di eventuali errori, se ritrasmessa entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione che motiva lo scarto (Corte di cassazione, sentenza 27.6.2023, n. 18248).
Le sanzioni in materia di modello CU
Fattispecie | Sanzione |
Omesso, tardivo o errato modello CU | 100 euro per ogni modello, con un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta |
Errata trasmissione del modello sanata entro 5 giorni dalla scadenza prevista | nessuna sanzione |
Trasmissione del modello entro 60 giorni dalla scadenza prevista | riduzione della sanzione a un terzo (cioè a 33,33 euro) per ogni modello con un massimo di 20.000 per sostituto d’imposta |
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3) Il ravvedimento operoso per modello errato nel 2024
Nel caso di errori la procedura di ravvedimento operoso era stata negata dalla circolare 19.2.2015, n. 6/E, ma tale opinione è stata superata con la circolare 31.5.2024, n. 12/E, secondo cui “è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio del CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti” per cui il contribuente può presentare la certificazione tardiva al CAF o al professionista abilitato affinché si provveda alla predisposizione del modello 730 e all’eventuale rettifica di quello che è già stato presentato.
Trasmissione | Sanzione |
entro 18.3 | nessuna, modello regolare |
entro 23.3 | nessuna, se è eseguita la correzione del modello errato |
entro 17.5 | sanzione di 33,33 euro, ridotta a 3,71 euro (cioè a 1/9) |
entro 17.6 | sanzione di 100 euro, ridotta a 11,12 euro (cioè a 1/9) |
entro 31.10 | sanzione di 1000 euro, ridotta a 12,50 euro (cioè a 1/8) |
entro 31.12.2025 | sanzione di 100 euro, ridotta a 14,29 euro (cioè a 1/9) |
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