Per analizzare le modalità di esercizio del diritto di recesso, è fondamentale identificare chi debba ricevere l'atto di recesso, il quale, a sua volta, si differenzia a seconda del tipo di fattispecie nel quale si versi.
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1) Recesso del socio: destinatari della comunicazione di recesso
Secondo il primo comma dell’art. 2285 del Codice Civile, nel caso di recesso da una società costituita a tempo indeterminato o per la vita di un socio, la comunicazione deve essere inviata collettivamente agli altri soci, con un preavviso di almeno tre mesi.
Di conseguenza, tutti i soci devono ricevere la comunicazione personalmente, a prescindere dalla loro posizione all'interno della società. La natura imperativa della norma non permette deroghe all'obbligo di comunicazione né consente clausole che limitino i destinatari ai soli amministratori.
Secondo una dottrina autorevole, il legislatore ha adottato una scelta logica basata sul fatto che il contratto societario è stipulato tra tutti i soci personalmente. Pertanto, la volontà di uno di essi di recedere dalla società deve essere comunicata a ciascuno dei soci con cui originariamente ha stipulato l'accordo. Questa decisione, infatti, influisce direttamente sulla sfera giuridica dei singoli soci e non sulla società nel suo complesso, che potrebbe continuare la sua attività anche dopo l'uscita di uno o più soci originari
Per questi motivi, un recesso comunicato solo agli amministratori non è valido, a meno che non sia dimostrato che questi ultimi abbiano informato tutti i soci della decisione.
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2) Recesso del socio: posizione della Giurisprudenza di merito e della Dottrina
In merito alla validità del recesso, una parte della Giurisprudenza di merito adotta una posizione particolarmente restrittiva, richiedendo che il recesso venga comunicato personalmente e individualmente a tutti i soci. Questa posizione non ammette che un eventuale difetto di comunicazione possa essere sanato successivamente mediante una delibera assembleare che approvi la dichiarazione di recesso.
Invece, la Dottrina prevalente, in sintonia con l'orientamento della Suprema Corte, adotta una posizione meno rigida. Essa consente una comunicazione cumulativa, sia per evitare possibili ostacoli pratici, sia per coerenza con la ratio della norma, che mira principalmente a garantire che tutti i soci siano informati del recesso, indipendentemente dalle modalità utilizzate per la comunicazione.
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3) Recesso del socio: modalità di comunicazione
Se le comunicazioni di recesso vengono inviate separatamente e non giungono contemporaneamente a tutti i soci, il recesso si considera perfezionato solo quando l'ultimo socio ne avrà preso conoscenza.
Per quanto riguarda il recesso per giusta causa o convenzionale, in assenza di disposizioni specifiche da parte del legislatore, si ritiene che le parti possano decidere in anticipo a chi indirizzare la comunicazione, permettendo che questa venga inviata anche esclusivamente agli amministratori.
Tuttavia, se l'atto costitutivo non specifica nulla a riguardo, è preferibile applicare per analogia la regola prevista al primo comma per le società a tempo indeterminato, considerando valida ed efficace la comunicazione fatta collettivamente a tutti i soci.
Per quanto riguarda le modalità della comunicazione del recesso, è senz’altro preferibile la forma scritta. Tuttavia, in assenza di una specifica disposizione nell'articolo 2285 c.c., sono astrattamente ammesse sia la forma orale che la manifestazione tacita, desunta da comportamenti concludenti (facta concludentia), con tutte le difficoltà probatorie che ne derivano.
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4) Recesso del socio: manifestazione tacita e validità del recesso
A questo proposito, si potrebbe riconoscere una manifestazione tacita di recesso nell'abbandono della partecipazione alla vita sociale da parte del socio, con l'accettazione di tale comportamento da parte degli altri soci.
Esistono opinioni difformi in Dottrina, secondo cui non è appropriato equiparare la dichiarazione di recesso all'assenteismo prolungato del socio, poiché quest'ultimo potrebbe essere dovuto a varie ragioni, non necessariamente legate alla volontà di abbandonare la società.
Secondo questo orientamento, il recesso dovrebbe essere espresso e motivato per evitare strumentalizzazioni dell’istituto e comportamenti arbitrari. In particolare, di fronte a una manifestazione tacita, sarebbe estremamente difficile determinare il momento dal quale decorre il preavviso, che invece deve essere collegato alla presa di conoscenza dei motivi del recesso da parte di tutti i soci.
Adottando questa prospettiva, una Corte di merito ha stabilito che la dichiarazione di recesso deve essere esplicita per essere valida; il semplice verificarsi di una delle cause previste dalla legge o dallo statuto non è sufficiente a sciogliere il vincolo associativo.
In conformità a questo principio, è stato deciso che il fatto giustificativo della decisione di recedere, pur essendo astrattamente idoneo a costituire una giusta causa di recesso, non aveva rilevanza poiché non era stato indicato come base e motivo dell'atto di recesso. Solo in questo modo, un atto astratto può diventare un atto causale.
Per gli stessi motivi, non possono essere considerate vere e proprie dichiarazioni di recesso altre ipotesi tratte dalla casistica giudiziaria, come
- la comunicazione dell'intenzione di recedere senza un evento certo o un motivo esplicito,
- la dichiarazione di voler cedere in prelazione la propria quota ai soci,
- la comunicazione di recesso inviata solo all'amministratore, o
- la proposta di scioglimento anticipato della società.
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5) Recesso del socio: come può tutelarsi il socio
Inoltre, esaminando le forme del recesso, si osserva che il legislatore non specifica nulla riguardo alle modalità di invio della comunicazione.
Pur non essendoci una procedura standardizzata, il socio può comunque tutelarsi adeguatamente inviando la comunicazione di recesso tramite raccomandata o assicurandosi che il destinatario firmi una copia conforme della dichiarazione in sua presenza.
In ogni caso, se nonostante tutte le precauzioni non si riesce a dimostrare l'avvenuta ricezione della comunicazione, quest'ultima si presume conosciuta per effetto della semplice giacenza del piego raccomandato presso l'ufficio postale del luogo di residenza del destinatario.
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