HOME

/

FISCO

/

EREDITÀ E SUCCESSIONE 2024

/

SUCCESSIONE: GUIDA ALLE DETRAZIONI IRPEF PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Successione: guida alle detrazioni IRPEF per gli interventi di riqualificazione energetica

Erede e rebus spese di recupero edilizio. Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio di riqualificazione energetica edifici nel caso di decesso dell’avente diritto

Ascolta la versione audio dell'articolo

La detrazione ai fini dell’IRPEF per gli interventi di recupero edilizio di riqualificazione energetica degli edifici nel caso di decesso dell’avente diritto

Secondo l’art. 16-bis del d.p.r. 22.12.1086, n. 917, può essere fruita:

  • dal contribuente che possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi (comma 1);
  • nel caso di vendita dell’unità immobiliare, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi d’imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica della stessa (comma 8, primo periodo);
  • nel caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detrazione materiale e diretta del bene (comma 8, secondo periodo).

La guida “Recupero patrimonio edilizio”, al pari della circolare 26.6.2023, n. 17/E, n. 28/E, precisa che il beneficio è riconosciuto anche a favore dei familiari conviventi, dei detentori (locatori o comodatari) dell’immobile (circolare 24.2.1998, n. 57), del coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge (circolare 9.5.2013, n. 13/E) e ai conviventi di fatto di cui all’art. 1, comi 36 e 37, della l. 20.5.2016, n. 76.

1) Erede e spese recupero edilizio: trasferimento mortis causa

Nel caso di successione ereditaria dell’immobile le quote residue di detrazione si trasferiscono all’erede (o agli eredi tra i quali è ripartita in parti uguali, secondo la circolare 5.3.20023, n. 15/E, che conservano la detrazione materiale dell’immobile) “a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale” secondo la circolare 10.6.2004, n. 24/E.

Applicando tale regola:

  • se l’immobile è oggetto di locazione, la detrazione non può esser fruita dall’erede in quanto egli non ne può disporre;
  • se l’immobile è a disposizione di più eredi, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi;
  • in presenza di più eredi e uno dei quali abiti l’immobile, la detrazione spetta soltanto all’erede che vi abita;
  • se il coniuge superstite, titolare del diritto di abitazione, rinuncia all’eredità, egli non beneficia della detrazione poiché non sussiste più la condizione di erede; inoltre, neppur i figli e gli altri eredi possono fruirne qualora non convivono con il il coniuge superstite;
  • la detrazione materiale e diretta dell’immobile deve sussistere per l’intero periodo d’imposta per cui se l’immobile è “locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell’anno, l’erede non può fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità”; regola che va osservata non solo per l’anno della successione ma anche per ciascun anno successivo in relazione alla quota spettante (circolare 24.4.2015, n. 17/E).

Queste regole sono state ribadite con la risposta all’interrogazione parlamentare 29.5.2024, n. 5-02423.

Se l’erede vende o dona l’immobile detenuto, le quote di detrazione non si trasferiscono all’acquirente/destinatario, anche se l’operazione si concretizza nell’anno in cui è avvenuta l’accettazione dell’eredità.

Per una sintesi di tutte le Novità sulla Riforma fiscale e quindi anche sulle novità per i dichiarativi ti segnaliamo gli eBook

e un utile tool in excel:

Visita la nostra collana I Pratici di Fisco e Tasse

2) Erede e spese recupero edilizio: locazione dell'immobile

Nel caso di locazione dell’immobile, il conduttore dello stesso beneficiava della detrazione, questa si trasferisce a favore dell’erede che subentrando nella titolarità, del contratto, vi conserva la detenzione materiale e diretta (circolare 9.5.2013, n. 13/E).

Tuttavia, tale regola non può essere osservata se il subentrante nel contratto non è un erede, ad esempio, anche il convivente di fatto non nominato erede e il coniuge che non ha accettato l’eredità.


Per una sintesi di tutte le Novità sulla Riforma fiscale e quindi anche sulle novità per i dichiarativi ti segnaliamo gli eBook

e un utile tool in excel:

Visita la nostra collana I Pratici di Fisco e Tasse

3) Erede e spese recupero edilizio: immobile in comodato

Il contratto di comodato si estingue con il decesso del comodatario per cui gli eredi non vi subentrano e, quindi, non beneficiano della residua detrazione.

Ben diverso è il caso in cui l’erede sia il comodante: “questi può portare in detrazione le rate residue poiché, in qualità di proprietario dell’immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. E’ necessario, tuttavia, che abbia la detenzione materiale e diretta del bene (circolare 6.5.2016, n. 18/E).

4) Erede e spese recupero edilizio: diritto di usufrutto

Il diritto reale di usufrutto ha natura temporanea e, se è costituito a favore di un a persona fisica, secondo l’art. 979 del codice civile, non può eccedere la durata in vita dell’usufruttuario.

Se il proprietario dell’immobile è erede dell’usufruttuario, si verifica il consolidamento dell’intera proprietà del bene per estinzione naturale del diritto. 

Di conseguenza, egli ha il titolo giuridico per esercitare la detrazione delle successive rate, a condizione che abbia la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

5) Erede e spese recupero edilizio: decesso del familiare

Il proprietario dell’immobile erede di altro familiare deceduto che ha sostenuto le spese per gli interventi agevolati sullo stesso beneficia della detrazione per le rate ancora spettanti sullo stesso. Indipendentemente dalla circostanza che l’unità immobiliare fosse già presente nel suo patrimonio, l’erede può continuare a fruire delle rate residue spettanti al de cuius, avendo un vincolo giuridico con l’immobile … (in quanto ne è proprietario), di cui deve avere la detrazione materiale e diretta.

Fonte immagine: chat gpt
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

EREDITÀ E SUCCESSIONE 2024 · 25/06/2024 Cartella notificata direttamente all'erede: per la Cassazione è valida

La Cassazione specifica che l'avviso di pagamento notificato direttamente all'erede è valido: lo afferma l'Ordinanza n 12964 depositata lo scorso mese di maggio

Cartella notificata direttamente all'erede: per la Cassazione è valida

La Cassazione specifica che l'avviso di pagamento notificato direttamente all'erede è valido: lo afferma l'Ordinanza n 12964 depositata lo scorso mese di maggio

Modello Redditi PF 2024 presentato dagli eredi

Dichiarazione 2024 presentata dagli eredi: istruzioni per adempiere in base alla data del decesso del proprio congiunto

Successione: guida alle detrazioni IRPEF per gli interventi di riqualificazione energetica

Erede e rebus spese di recupero edilizio. Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio di riqualificazione energetica edifici nel caso di decesso dell’avente diritto

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.