La detrazione ai fini dell’IRPEF per gli interventi di recupero edilizio di riqualificazione energetica degli edifici nel caso di decesso dell’avente diritto.
Secondo l’art. 16-bis del d.p.r. 22.12.1086, n. 917, può essere fruita:
- dal contribuente che possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi (comma 1);
- nel caso di vendita dell’unità immobiliare, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi d’imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica della stessa (comma 8, primo periodo);
- nel caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detrazione materiale e diretta del bene (comma 8, secondo periodo).
La guida “Recupero patrimonio edilizio”, al pari della circolare 26.6.2023, n. 17/E, n. 28/E, precisa che il beneficio è riconosciuto anche a favore dei familiari conviventi, dei detentori (locatori o comodatari) dell’immobile (circolare 24.2.1998, n. 57), del coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge (circolare 9.5.2013, n. 13/E) e ai conviventi di fatto di cui all’art. 1, comi 36 e 37, della l. 20.5.2016, n. 76.
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1) Erede e spese recupero edilizio: trasferimento mortis causa
Nel caso di successione ereditaria dell’immobile le quote residue di detrazione si trasferiscono all’erede (o agli eredi tra i quali è ripartita in parti uguali, secondo la circolare 5.3.20023, n. 15/E, che conservano la detrazione materiale dell’immobile) “a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale” secondo la circolare 10.6.2004, n. 24/E.
Applicando tale regola:
- se l’immobile è oggetto di locazione, la detrazione non può esser fruita dall’erede in quanto egli non ne può disporre;
- se l’immobile è a disposizione di più eredi, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi;
- in presenza di più eredi e uno dei quali abiti l’immobile, la detrazione spetta soltanto all’erede che vi abita;
- se il coniuge superstite, titolare del diritto di abitazione, rinuncia all’eredità, egli non beneficia della detrazione poiché non sussiste più la condizione di erede; inoltre, neppur i figli e gli altri eredi possono fruirne qualora non convivono con il il coniuge superstite;
- la detrazione materiale e diretta dell’immobile deve sussistere per l’intero periodo d’imposta per cui se l’immobile è “locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell’anno, l’erede non può fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità”; regola che va osservata non solo per l’anno della successione ma anche per ciascun anno successivo in relazione alla quota spettante (circolare 24.4.2015, n. 17/E).
Queste regole sono state ribadite con la risposta all’interrogazione parlamentare 29.5.2024, n. 5-02423.
Se l’erede vende o dona l’immobile detenuto, le quote di detrazione non si trasferiscono all’acquirente/destinatario, anche se l’operazione si concretizza nell’anno in cui è avvenuta l’accettazione dell’eredità.
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2) Erede e spese recupero edilizio: locazione dell'immobile
Nel caso di locazione dell’immobile, il conduttore dello stesso beneficiava della detrazione, questa si trasferisce a favore dell’erede che subentrando nella titolarità, del contratto, vi conserva la detenzione materiale e diretta (circolare 9.5.2013, n. 13/E).
Tuttavia, tale regola non può essere osservata se il subentrante nel contratto non è un erede, ad esempio, anche il convivente di fatto non nominato erede e il coniuge che non ha accettato l’eredità.
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3) Erede e spese recupero edilizio: immobile in comodato
Il contratto di comodato si estingue con il decesso del comodatario per cui gli eredi non vi subentrano e, quindi, non beneficiano della residua detrazione.
Ben diverso è il caso in cui l’erede sia il comodante: “questi può portare in detrazione le rate residue poiché, in qualità di proprietario dell’immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. E’ necessario, tuttavia, che abbia la detenzione materiale e diretta del bene (circolare 6.5.2016, n. 18/E).
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4) Erede e spese recupero edilizio: diritto di usufrutto
Il diritto reale di usufrutto ha natura temporanea e, se è costituito a favore di un a persona fisica, secondo l’art. 979 del codice civile, non può eccedere la durata in vita dell’usufruttuario.
Se il proprietario dell’immobile è erede dell’usufruttuario, si verifica il consolidamento dell’intera proprietà del bene per estinzione naturale del diritto.
Di conseguenza, egli ha il titolo giuridico per esercitare la detrazione delle successive rate, a condizione che abbia la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
5) Erede e spese recupero edilizio: decesso del familiare
Il proprietario dell’immobile erede di altro familiare deceduto che ha sostenuto le spese per gli interventi agevolati sullo stesso beneficia della detrazione per le rate ancora spettanti sullo stesso. Indipendentemente dalla circostanza che l’unità immobiliare fosse già presente nel suo patrimonio, l’erede può continuare a fruire delle rate residue spettanti al de cuius, avendo un vincolo giuridico con l’immobile … (in quanto ne è proprietario), di cui deve avere la detrazione materiale e diretta.