Dal 1° luglio 2024, le compensazioni dei debiti con crediti INPS e INAIL tramite il modello F24 dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Questo obbligo, introdotto dalla Legge 213/2023, mira a migliorare il controllo e la tracciabilità delle operazioni fiscali. L'Agenzia delle entrate potrà sospendere fino a 30 giorni i modelli F24 con profili di rischio per verificarne la correttezza.
1) Modello F24 con compensazioni: novità da luglio 2024
Nuove regole per effettuare i versamenti delle somme dovute con i modelli F24 in presenza di compensazione orizzontale di debiti con crediti maturati a titolo di contributi dovuti all’INPS e di premi INAIL.
L’art. 1, comma 94, della L. 30.12.2023, n. 213, ha modificato il testo dell’art. 37, comma 49-bis del d.l. 4.7.206, n. 223.
Pertanto chi intende effettuale la compensazione dei crediti IVA (risultanti dalla dichiarazione annuale o per periodi inferiori all’anno), delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, dell’IRAP e dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta è obbligato ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici che sono messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Fino al 30.6.2024 nessun particolare obbligo deve essere osservato per i crediti previdenziali verso l’INPS e per i crediti verso l’INAIL: l’interessato può eseguire il pagamento o operare compensazioni verso tali enti direttamente mediante i servizi di home banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate (cioè banche, Poste Italiane e prestatori di servizi di pagamento) ovvero mediante i servizi “F24 web” e “F24 online” utilizzando i canali Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle entrate. Soltanto nel caso di utilizzazione di crediti erariali il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (risoluzione 31.12.2019, n.110/E) anche nel caso di modello F24 con “saldo zero”, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, cioè se l’importo complessivo dei crediti oggetto di compensazione è pari alla somma dei debiti da pagare per cui la differenza è pari a zero. Tuttavia, il modello F24 può essere presentato in forma cartacea se sono utilizzati i crediti d’imposta che sono fruibili in compensazione con gli agenti della riscossione.
Dal 1.7.2024 vanno presentati i modelli F24 che presentano crediti in compensazione aventi ad oggetto:
- crediti per IVA, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, IRAP;
- crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta;
- crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
- crediti maturati a titolo di contributi INPS;
- crediti maturati a titolo di premi nei confronti dell’INAIL.
Restano invariate le regole di “compensazione verticale” cioè l’utilizzazione del credito, che interessi lo stesso tributo, ad esempio, il credito maturato nella dichiarazione annuale dell’IRPEF che è utilizzato per ridurre l’acconto dell’IRPEF per l’anno successivo: il contribuente può scegliere se esporre la compensazione direttamente nel modello di dichiarazione senza dover presentare il modello F24.
L’attuale modello F24 con compensazioni di crediti
Descrizione | Soggetto IVA | No soggetto IVA |
Modello F24 con compensazione con saldo finale:
| F24 esclusivamente telematico tramite l’Agenzia delle entrate | F24 esclusivamente telematico tramite l’Agenzia delle entrate |
Modello F24 senza compensazione | F24 esclusivamente telematico tramite l’Agenzia delle entrate | Presentazione telematica tramite l’Agenzia delle entrate o home banking o remote banking o modello cartaceo |
Il modello F24 con compensazione dal 1.7.2024
Contribuenti | Modello F24 | Modalità |
Tutti (anche non soggetti IVA) | Con crediti compensati anche se con saldo zero o positivo | Esclusivamente telematica tramite i canali dell’Agenzia delle entrate |
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2) Modello F24 con compensazioni: i controlli
L’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione del modello F24 contenente compensazioni che presenta profili di rischio.
Se il controllo evidenzia la correttezza dell’utilizzazione o se sono decorsi 30 giorni dalla presentazione del modello, la delega è eseguita per cui le compensazioni e i versamenti si considerano effettuati alla data della loro effettuazione.
In caso contrario non vengono contabilizzati i versamenti e le compensazioni e si considerano non effettuati.
Sei i crediti sono, in tutto o in parte, non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate ne dà comunicazione al contribuente applicando la sanzione prevista dall’art. 15, comma 2-ter, del d.lgs. 18.12.1997, n. 471, cioè nella misura del 5% dell’importo, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro per importi superiori a 5.000 euro, per ciascuna delega non eseguita, senza applicare la disciplina della continuazione di cui all’art. 12 del d.lgs 18.12.1997, n. 472.
Entro il 30° giorno successivo, il contribuente può fornire i chiarimenti su eventuali elementi non considerati o valutati in maniera errata.
Inoltre, per evitare l’iscrizione a ruolo, entro tale termine, egli può eseguire il pagamento di quanto preteso; in caso contrario, la cartella di pagamento viene notificata entro il termine del 31.12 del terzo anno successivo a quello in cui è stato presentato il modello F24 (art. 37, comma 49-quater, del d.l. 4.7.2006, n. 223).