Il 12 giugno 2024 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende pubblica una circolare, prot. 348006/RU dell'11.06.2024, con indicazioni integrative circa il Sistema di prova della posizione unionale delle merci e gestione dei documenti T2L e T2LF – Proof of Union Status (PoUS).
Precedentemente, la circolare n.7 del 27 marzo 2024, ha illustrato il nuovo sistema informatico transeuropeo (PoUS) per la prova della posizione unionale delle merci e la gestione dei documenti T2L/T2LF, in sostituzione della precedente cartacea.
Di seguito vediamo invece ulteriori indicazioni in risposta ai quesiti pervenuti dagli operatori economici circa l'utilizzo del PoUS e agli adempimenti procedurali da attuare in determinati casi.
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1) PoUS: chiarimenti sulla gestione dei documenti T2L/T2LF
La circolare delle Dogane fornisce indicazioni dettagliate riguardo all'utilizzo del nuovo sistema informatico transeuropeo (PoUS) per la prova della posizione unionale delle merci e la gestione dei documenti T2L/T2LF.
Ecco una sintesi delle risposte ai principali quesiti sollevati dagli operatori economici:
- Accettazione dei formulari cartacei T2L/T2LF da altri Stati membri:
- Nonostante la Commissione abbia ribadito l'impossibilità di un periodo transitorio per migrare dall'uso di formulari cartacei a quelli elettronici, è stata suggerita l'accettazione informale di tali formulari per agevolare la gestione operativa in alcuni Stati membri UE, garantendo così la continuità dei flussi commerciali.
- Richiesta di rettifica/annullamento di un documento T2L/T2LF:
- La normativa doganale unionale attuale non prevede la rettifica o l'annullamento dei documenti T2L/T2LF. Tuttavia, è possibile emettere un nuovo documento previo invio di una richiesta di "annullamento" del precedente tramite PEC all'Ufficio delle Dogane competente.
- Emissione di un documento T2L/T2LF cumulativo per più spedizioni verso lo stesso SM di destinazione con numero di articoli pari al numero di transizioni commerciali e relativi documenti di supporto:
- La Commissione ha precisato che il T2L/T2LF non può essere cumulativo e può essere utilizzato solo per una singola spedizione, come stabilito dall'articolo 205 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447.
- Attestazione della posizione unionale delle merci su fattura o documento di trasporto per merci con valore non superiore a 15.000 euro:
- La possibilità di attestare la posizione unionale delle merci mediante presentazione della fattura o del documento di trasporto per merci di valore non superiore a 15.000 euro rimane valida anche con l'introduzione del nuovo sistema PoUS, come previsto dall'articolo 211 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447.
- Ottenimento di un documento T2L/T2LF a posteriori:
- È possibile ottenere un documento T2L/T2LF a posteriori entro il termine di tre anni per la notifica dell’obbligazione doganale, a condizione che sia verificato attentamente per garantire il rispetto dei criteri necessari. Questi documenti devono includere l’indicazione “Rilasciato a posteriori — 99210” e devono essere accettati dalle autorità doganali competenti, senza pregiudicare l'applicazione delle procedure di controllo retroattivo o di altre procedure amministrative.
Queste indicazioni aiutano a chiarire i dubbi degli operatori economici sull'implementazione e utilizzo del nuovo sistema PoUS, garantendo così una corretta gestione delle procedure doganali relative alla prova della posizione unionale delle merci.
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