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VOLONTARIO SPORTIVO: NUOVA NORMATIVA E CONFRONTO CON IL VOLONTARIO ETS

Volontario sportivo: nuova normativa e confronto con il volontario ETS

Modifiche al regime fiscale delle prestazioni sportive dei volontari. Analisi novità normative e confronto con il regime dei volontari ETS

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Con l’entrata in vigore del D.l. n. 71/2024 sono state apportate modifiche al regime fiscale delle prestazioni sportive dei volontari. Di seguito un’analisi delle novità normative e un confronto con il regime dei volontari ETS.

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1) Prestazioni sportive dei volontari: quadro generale

L’art. 29 del D.lgs. 36/2021 – recentemente novellato - stabilisce che le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari. Questi mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi.

La novella alla norma in analisi stabilisce che le prestazioni dei volontari sportivi non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. 

Tuttavia, possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché le stesse deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. 

Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicarne i nominativi e l'importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. 

Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). 

La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale , nonché tramite il sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del medesimo codice dell'amministrazione digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento. 

Di rilievo il fatto che i rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
Tuttavia, tali rimborsi 

  • concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-bis (in riferimento all’ aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche);
  •  costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento; 
  • costituiscono base imponibile ai fini fiscali al superamento dei limiti dell’art. 36, comma 6 (15.000,00 euro annui).

2) Prestazioni sportive dei volontari: quando un'ASD si iscrive al RUNTS

Nell’ipotesi in cui un’ASD decidesse di entrare nel Terzo settore, iscrivendosi al RUNTS nella sezione APS o “altri enti di Terzo settore” troverebbe applicazione la disciplina prevista per i volontari di cui all’art. 17 CTS.

In primis, i volontari (non occasionali) ETS devono essere iscritti, a cura dell’ente per cui prestano tale attività, in un apposito registro.

Anche in questo caso, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate, dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. A differenza della disciplina prevista per il volontario sportivo, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario

Al riguardo, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Infine, una previsione normativa non prevista nel settore dello sport prevede che i lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, ovviamente compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

3) Prestazioni sportive dei volontari: volontario sportivo e volontario ETS

Volontario sportivo

 

Volontario ETS 

Definizione: i volontari mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Definizione: Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Registro dei volontari : NO

Registro dei volontari: Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Retribuzioni: Le prestazioni dei volontari sportivi non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Retribuzioni: L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. 

Rimborsi forfettari: SI

Rimborsi forfettari: NO

Disciplina sui rimborsi: Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. 

Disciplina sui rimborsi: Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Adempimenti connessi ai rimborsi: per i volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicarne i nominativi e l'importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Adempimenti connessi ai rimborsi: le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Incompatibilità: Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Incompatibilità: La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria

Obbligo di assicurazione: Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l’art. 18 del Codice di Terzo settore.

Obbligo di assicurazione: Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi (art. 18, comma 1, CTS).

Fonte immagine: Foto di MCvec da Pixabay
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