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DIVIETO DI COMPENSAZIONE CON I CREDITI FISCALI AL VIA DAL 1.07.2024

Divieto di compensazione con i crediti fiscali al via dal 1.07.2024

Stretta sull’utilizzazione in compensazione dei crediti d’imposta per debiti erariali superiori a 100.000

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Dal 1.7.2024 entra in vigore la stretta sull’utilizzazione in compensazione dei crediti d’imposta a fronte di debiti erariali presenti complessivamente in misura superiore a 100.000 euro. La norma introdotta con l’art. 1, comma 94, della l. 30.12.2023, n. 213, è stata modificata con l’art. 4, comma 2, del d.l. 29.3.2024, n. 39, chiarendo i contorni operativi del divieto e prevedendo il superamento del divieto ricorrendo alla rateazione del debito.

La normativa si applica a decorrere dal 1.7.2024

1) Il divieto di compensazione

Come regola generale l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L. 27.7.2000, n. 212.

In deroga a tale principio, il comma 49-quinquies del d.l. 4. 7. 2006, n. 233, alla luce delle modifiche recate con il d.l., n. 39 citato al testo introdotto con il comma 94 della l. 30.12.2023, n. 213, il contribuente non può avvalersi della possibilità di compensazione se ha debiti per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti, dovuti:

  • iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori;
  • iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti;
  • atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati in compensazione, compresi gli interessi e le sanzioni di cui all’art. 1, commi da 421 a 424 della l. 30.12.2004, n. 311 (norma abrogata dal 30.4. 2024 per effetto dell’art. 1, comma 4, lett. a), del d.lgs. 232. 202, n. 2024; tuttavia i riferimenti a tali commi, contenuti nelle norme attualmente in vigore, si intendono effettuati agli atti indicati all’art. 38-bis, comma 1, lett. da a) a f), del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, cioé crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9.7.1997, n. 241).

Il divieto di compensazione è subordinato alla presenza delle seguenti condizioni:

  • debiti per imposte erariali e relativi accessori iscritti a ruolo;
  • importi complessivamente dovuti superiori a 100.000 euro;
  • termini di pagamento scaduti.

2) Divieto di compensazione: le esclusioni

La singola iscrizione a ruolo esclude la compensazione soltanto se è di importo tale che concorre ad eccedere la soglia predetta. Se il contribuente è già debitore con termini di pagamento già scaduti per l’importo di 90.000 euro e gli viene notificata la cartella di pagamento o il carico affidato all’agente della riscossione con la pretesa di 15.000 euro, il divieto di compensazione non è immediatamente operante ma soltanto dopo che è scaduto il termine di 60 giorni dalla data della notifica senza che sia intervenuto il pagamento di tale atto.

L’esclusione della compensazione è confermata non solo fino all’importo di 100.000 euro ma anche per l’eccedenza.

Il divieto di compensazione non opera per iscrizioni a ruolo aventi ad oggetto pretese diverse dalle imposte erariali (ad esempio, tributi locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL, infrazioni al codice della strada, ecc.) il cui ammontare non concorre a formare la soglia di 100.000 euro.

L’art. 4 citato esclude dal divieto i debiti che:

  1. sono oggetto di sospensione del pagamento in via amministrativa (art. 39 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602) o giudiziale (art. 467 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546);
  2. sono oggetto di piani di pagamento rateale (art. 19 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602) ma solo se non è intervenuta la decadenza, cioè se il debitore non abbia pagato otto sette rate, anche non consecutive; il mancato pagamento dell’ottava rata fa venir meno il beneficio della rateizzazione del debito;
  3. i debiti esclusi dal divieto indicati all’art. 7, comma 2, del d.lgs. 9.7.1997, n. 241, cioè:
  • contributi previdenziali dovuti dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative (lett. e);
  • contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis, del d.p.r. 22.12.1986, n. 917 (lett. f);
  • premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del d.p.r. 30.6.1965, n. 1124 (lett.. g

Un problema particolare ha per oggetto l’accertamento esecutivo (art. 29 del d.l. 31.5.2010, n. 78) per il quale si prospettano le seguenti situazioni:

  • impugnazione dell’atto: va versato 1/3 delle imposte e degli interessi entro 60 giorni dalla data di notifica; tuttavia, in assenza di pagamento, decorsi 30 giorni, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico all’agente della riscossione per cui soltanto da tale data si manifesta la negazione della compensazione;
  • acquiescenza all’atto: va versato l’intero importo preteso; tuttavia, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 19.6.1997, n. 218, rinunciando all’impugnazione, le sanzioni vanno ridotte a un terzo del minimo, se il versamento è eseguito entro il termine previsto per proporre il ricorso; tuttavia, è possibile eseguire il pagamento in forma rateale versando la prima rata entro il termine previsto per proporre il ricorso.
  • accoglimento del ricorso ma il debito non è stato saldato: la sentenza comporta l’annullamento della pretesa e, quindi, la cancellazione del debito di importo che comporta il superamento della soglia di 100.000 euro per cui sussiste la possibilità di operare la compensazione.

3) Divieto di compensazione: aggirarlo con richiesta di pagamento rateale entro il 30.06.2024

La norma non trova applicazionecon riferimento alla somma oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza”.

Qualora il contribuente attualmente abbia debiti per imposte erariali e relativi accessori, come già indicati, di importo complessivo superiore a 100.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti” è possibile ovviare alla regola del divieto di compensazione presentando la richiesta di pagamento rateale del debito entro il 30.6.2024, ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. 29.9. 1973, n. 602.

4) Divieto di compensazione: i ruoli a titolo definitivo

Il vincolo posto dall’art. 4 del d.l. n. 39 citato non incide sul contenuto dell’art. 31, comma 1, del d.l. 31.5.2010, n. 78, che inibisce la possibilità di operare la compensazione orizzontale dei debiti di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

In tale ipotesi, per la compensazione fatta in eccedenza è irrogata la sanzione nella misura del 50% dell’importo che è stato indebitamente utilizzato. La sanzione non può essere applicata fino a quando sull’iscrizione a ruolo sussiste la contestazione in sede giurisprudenziale o amministrativa per cui la notificazione dell’atto di contestazione può essere attivata dal giorno successivo alla decisione sfavorevole per il contribuente.

Il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo, per imposte erariali e relativi accessori mediante l’esercizio della compensazione di crediti relativi alle imposte medesime può essere effettuato con il modello “F24 Accise” indicando il codice tributo “RUOL” (risoluzione 21.2.2011, n. 18/E).

Tale procedura, limitata ai soli ruoli definitivi per sole imposte erariali e accessori, può essere attivata anche in presenza dell’esclusione disposta dall’art. 4 del d.l. n. 39 citato.

5) Divieto di compensazione: i controlli

La verifica della presenza dell’esclusione della compensazione viene fatta in base alle risultanze che sono presenti nei modelli F24 ai sensi dell’art. 37, commi 49-ter e 49-quater, del d.l. 4.7.2006, n. 223.

Nel caso di irregolarità

  • la delega di pagamento non è eseguita e 
  • i versamenti e le compensazioni si considerano come non effettuati (comma 49-ter).

L’Agenzia delle entrate, unitamente alla sanzione prevista, porta a conoscenza del contribuente il quale ha trenta giorni di tempo per fornire eventuali chiarimenti

L’iscrizione a ruolo non è eseguita se viene effettuato il pagamento entro tale termine ma, in assenza la cartella di pagamento è notificata entro il 31.12 del terzo anno successivo a quelli di presentazione della delega di pagamento modello F24 (comma 49-ter).

Fonte immagine: Foto di Ralph da Pixabay
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