Cambia la disciplina del principio contraddittorio di cui all’art.6-bis della l. 27.7.2000, n.212, ma solo per la decorrenza ponendo la parola fine sul dilemma se dalla data del 22.4.2024, di entrata in vigore del d. lgs. 12.2.2024, n. 13, l’istituto poteva trovare applicazione in concomitanza con le norme sull’accertamento con adesione di cui al d.lgs. 19.6.1997, n. 218.
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1) Contraddittorio o adesione: panoramica del problema
Le perplessità erano state avvalorate dal contenuto dell’art. 1, comma 2-bis, del d.lgs. che recita: “Lo schema di atto comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall’art. 6-bis, comma 3. Della l. 27.7.2000, n.212, reca oltre all’invito alla formulazione delle osservazione, anche quello alla presentazione dell’istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. L’invito alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione è in ogni caso contenuto nell’avvisto di accertamento o di rettifica ovvero nell’atto di recupero non soggetto all’obbligo del contraddittorio preventivo”.
L’atto di indirizzo 29.2.2024 aveva precisato che “una lettura interpretativa di ordine sistematico delle recenti novità normative che si sono susseguite porta a far ritenere che fino all’emanazione del decreto ministeriale di elencazione delle fattispecie nelle quali il diritto al contraddittorio è assolutamente escluso (cioè il d.m. 24.4.2024 nonché, ai sensi dell’art. 7-bis del d.l. 29.3.2024, n.39, gli atti di diniego e di istanze di rimborso, gli atti per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l’amministrazione finanziaria e il contribuente e gli atti di recupero per disconoscimento e di crediti d’imposta) e, in ogni caso, fino alla predetta data del 30.4.2024 nulla sia mutato in ordine alle modalità procedurali di contraddittorio, occorrenti per far legittimamente valere la pretesa tributaria, tradizionalmente disciplinate nella legislazione vigente”.
L’art. 7 del d.l. 29.3.2024, n. 39, in modo chiaro precisa che:
- le disposizioni dell’art. 6-bis “non si applicano agli atti emessi prima del 30.4.2024 e a quelli precedenti da un invito ai sensi del d.lgs. 19.6.1997,n. 218, emesso prima della medesima data”(comma 1);
- “agli atti di cui al comma 1 si applica la disciplina vigente prima del 30.4.2024”(comma 2)
Tuttavia, qualora l’amministrazione finanziaria (nonché l’ente impositore territoriale), prima del giorno 30.3.2024, data dell’entrata in vigore del d.l. n. 39, abbia comunicato al contribuente lo schema di atto impositivo autonomamente impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria in osservanza del "principio del contraddittorio di cui all’art. 6-bis”, “agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica la proroga del termine di decadenza prevista dal comma 3, terzo periodo”, del citato art. 6-bis per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Cioè il termine è elevato a 120 giorni.
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2) Contraddittorio o adesione: quadro del rapporto fisco-contribuente
Il quadro del rapporto fisco-contribuente può essere così riassunto:
- principio del contraddittorio
- regola generale: si applica per gli atti autonomamente impugnabili emessi dal 30.4.2024 con esclusione deli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazione di cui al d.m. 24.4.2024 e quelli indicati nel citato art. 7-bis;
- deroga per gli atti notificati prima del 29.3.2024: il termine di decadenza di 60 giorni per produrre le osservazioni del contribuente è prorogato a 120 giorni;
- accertamento con adesione di cui al d. lgs. 19.6.1997, n. 218:
- si applica:
- per gli atti di accertamento indicati nel d.m. 30.4.2024;
- se il contribuente ha ricevuto lo schema di atto impositivo di cui all’art. 6-bis ma decide di presentare l’istanza di accertamento con adesione;
- non si applica:
- se il contribuente ha aderito al processo verbale di constatazione di cui all’art. 5-quater del citato d.lgs. n.218;
- per avvisi di accertamento o di rettifica, ovvero atti di recupero per i quali non si applica il contraddittorio preventivo.
- si applica: