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CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

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REVISORE LEGALE E OBBLIGHI SEGNALAZIONE PRECRISI D'IMPRESA

Revisore legale e obblighi segnalazione precrisi d'impresa

Modifiche terzo correttivo art. 25-octies: obbligo di segnalazione indizi di precrisi in capo al soggetto preposto alla revisione legale dell’impresa - organo di controllo esterno

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È noto che, la disciplina degli strumenti di composizione e regolazione della crisi e dell’insolvenza d’impresa è stata oggetto di riscrittura ad opera della riforma organica delle procedure concorsuali, e ricondotta all’interno del D. Lgs n. 14, 12 gennaio 2019, Codice della crisi d’impresa, entrato in vigore il 15 luglio 2022

A distanza di pressappoco due anni, legislatore interviene con lo schema del  terzo correttivo, approvato dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2024,  contenente disposizioni integrative e correttive delle norme del Codice. Nel correttivo appare di estrema rilevanza la novella dell’articolo 25-octies che specifica l’obbligo di segnalazione degli indizi di precrisi in capo al soggetto preposto alla revisione legale dell’impresa (organo di controllo esterno).  Di conseguenza, dopo una disamina delle parti integrative dell’articolo 25- octies, il seguente speciale si sofferma su:

  • l’attività dell’organo preposto alla revisione legale dell’impresa, e
  • i doveri e le responsabilità in ordine all’emersione anticipata della crisi d’impresa (rinviando ad altri contributi della stessa autrice, le funzioni ed i doveri di segnalazione dell’organo di controllo interno).

Il terzo correttivo colmerebbe le carenze di coordinamento del Codice della Crisi (art. 379, D. Lgs 14/2019[1]) con le previsioni dell’art. 2477 c.c., nell’ipotesi (diffusa) di Srl che nominino solo il soggetto preposto alla revisione legale.


1) Crisi d'impresa art. 25-octies: obbligo di segnalazione dell’organo di controllo. Modifiche comma 1

Lo Schema del correttivo integra la disposizione dell’art. 25 -octies del Codice della crisi d’impresa, estendendo l’obbligo di segnalazione all’ organo di controllo di revisione. In particolare, la novella sarebbe contenuta nella prima parte della disposizione, laddove il comma 1 dell’art. 25-octies verrebbe così modificato: “1. L'organo di controllo societario e il soggetto  incaricato della revisione legale, nell’esercizio delle rispettive funzioni, segnalano per iscritto all'organo  amministrativo la sussistenza dei presupposti  di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b),  per la presentazione dell'istanza di cui  all'articolo 17 (accesso alla composizione negoziata quale strumento di composizione degli indizi di precrisi)”.

Il Codice della crisi adotta la nozione di emersione e prevenzione anticipata della crisi d’impresa attraverso gli strumenti aziendalistici. Pertanto, l’obbligo dell’organo di controllo si fonda sulla segnalazione tempestiva e motivata, trasmessa all’organo amministrativo con mezzi che ne assicurano la prova dell'avvenuta ricezione, che indichi un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.

Il carattere di tempestività verrebbe definito nel terzo correttivo nel termine temporale di sessanta giorni dalla conoscenza degli indizi di precrisi.

2) Crisi d'impresa art. 25-octies: contenuti dell’obbligo di segnalazione - nuovo comma 2-bis

Al fine di agevolare la prevenzione di un eventuale crisi d’impresa, il terzo correttivo aggiunge il comma 2-bis, dopo il comma 2, prevedendo che l’organo societario e il soggetto incaricato alla revisione legale, nell’esercizio delle rispettive funzioni:

  • il collegio sindacale o unico sindaco nell’ambito del dovere di vigilanza ex art. 2403, c.c.; e
  • il revisore legale o società di revisione, nell’ambito dell’attività di revisione ai sensi del D.lgs. 39/2010 e secondo le responsabilità trattate dai principi di revisione internazionali Isa (Italia);

devono verificare se sussistono gli indizi di precrisi come definiti dalle lettere a), b) e c) del comma 3 dell’articolo 3 del Codice della crisi:

  1. rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
  1.  verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali (indicatori quantitativi) che prima dell’emersione della crisi o dell’insolvenza, ne agevolano la prevenzione ;
  1. ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento (di cui all'articolo 13, al comma 2, Codice).

Per i contenuti si rinvia ad un precedente articolo della stessa autrice, “Adeguati assetti e gestione dell'imprese: gli indizi di precrisi

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3) Crisi d'impresa art. 25-octies: gli indizi di precrisi

Sono indicatori quantitativi (indizi precrisi, o segnali) per la rilevazione dell’emersione anticipata della crisi o dell’insolvenza dell’impresa (comma 4 , art. 3): 

  1. l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; 
  1. l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; 
  1. l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni; 
  1. l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1- Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati .

4) Crisi d'impresa art. 25-octies: funzioni e doveri preposto alla revisione legale

Le modifiche all’ art. 25 -octies, andrebbero a confermare il  principio generale del Codice che si fonda sulla prevenzione ed emersione anticipata dell’eventuale e probabile crisi attraverso il monitoraggio interno ed esterno dell’impresa, che responsabilizza gli amministratori ad attivarsi preventivamente con gli adeguati assetti e misure idonee atti a garantire la continuità aziendale (o going concern).

Quanto alla figura del soggetto preposto (revisore, o società di revisione, o sindaco che svolge la funzione di revisore) alla revisione dell’impresa (e all’espressione del giudizio sul bilancio d’esercizio), questi svolge l’attività di revisione ai sensi del D.lgs. 39/2010, finalizzata anche al controllo e alla verifica della continuità aziendale e del sistema di controllo interno, in conformità ai principi di revisione internazionali ISA (Italia). In particolare,

- il principio di revisione ISA (Italia) 570, tratta delle responsabilità del revisore di verificare attraverso le attestazioni prodotte dalla direzione aziendale, (e dal management), il presupposto della continuità aziendale ai fini della redazione del bilancio. Detto presupposto è verificato se l’impresa è in grado di continuare a svolgere la propria attività come entità in funzionamento. Il principio elenca e descrive gli eventi e circostanze che possono far sorgere dubbi sul presupposto del going concern, anche con riferimento alle imprese di dimensioni minori, ed elenca dettagliatamente gli indicatori finanziari, gestionali e di altra natura dai quali dedurre l’esistenza o meno di incertezze significative[2].

- Il principio di revisione ISA (Italia) 315, tratta la responsabilità del revisore nell’individuazione e valutazione dei rischi di bilancio attraverso la comprensione del contesto dell’impresa e del sistema di controllo interno, SCI. Con riferimento a quest’ultimo il revisore deve valutare se il sistema configurato, secondo il principio di scalabilità ( rispetto alle dimensioni e complessità dell’impresa o dell’ente) messo in atto e mantenuto dai responsabili delle attività di governance, dalla direzione e da altro personale dell’ente, è adeguato alla finalità di fornire una ragionevole sicurezza sul raggiungimento degli obiettivi istituzionali con riferimento all’attendibilità dell’informativa finanziaria, all’efficacia e all’efficienza delle attività ed alla conformità alle norme e ai regolamenti applicabili, attraverso cinque componenti correlate:  l’ambiente di controllo;  il processo adottato dall’impresa per la valutazione del rischio;  il processo adottato dall’impresa per monitorare il sistema di controllo interno;  il sistema informativo e la comunicazione; le attività di controllo.

5) Crisi d'impresa art. 25-octies: considerazioni adeguati flussi informativi tempestivi

Il terzo correttivo sembra confermare le indicazioni del Codice della crisi riguardo una chiara mappatura dei doveri e responsabilità dei soggetti:

  • interni alla società (organo amministrativo e  di gestione e organo di controllo societario[3]);
  • esterni alla società (organo di revisione, creditori pubblici qualificati, e Organismo di  vigilanza, ODV, se previsto).

In detta mappatura assume rilevanza l’assetto dei flussi informativi che  non può prescindere dal fattore tempo, ovvero dalla tempestività che misura l’adeguatezza dei flussi informativi per l’emersione e la conoscenza anticipata di circostanze potenziali od effettive che possano prefigurare un probabile rischio di crisi dell’impresa.

6)Crisi d'impresa art.25-octies: note

[1] L’articolo 379 del D. Lgs. 14/2019, CCII, sancisce espressamente l’obbligo in capo alle società a responsabilità limitata, e alle società cooperative,  al verificarsi delle “disposizioni” previste dall’articolo 2477, commi 2,3 , c.c., di provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, si veda Codice crisi d'impresa: nomina organi di controllo e adeguamento statuto

[2] Nell’ambito dell’esercizio dei propri doveri, dovrà rendere una dichiarazione, nella propria relazione annuale di giudizio sul bilancio, in ordine ad “eventuali incertezze significative relative ad eventi e circostanze la continuità aziendale”. (art. 14, lettera f, D.lgs. 39/2010 modificato dal D.lgs. 135/2016)

[3] Per organo di controllo si intende nella S.p.a. ovviamente il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per la gestione e il controllo, nelle varie declinazioni a seconda del modello di governance adottato, e invece nelle Srl, si tratta del collegio sindacale o del sindaco unico.

Fonte immagine: Foto di Mohamed Hassan da Pixabay
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