Lo schema di riforma dell’IRPEF modifica le regole di riconoscimento delle deduzioni dal reddito di lavoro autonomo sostituendo l’art. 54 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, con i nuovi artt. da 54 a 54 septies.
Resta ferma la regola (art. 54) secondo cui il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori che sono percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto è diversamente stabilito anche nei nuovi articoli da 54-bis a 54-septies.
Ti potrebbero interessare anche gli ebook e fogli di calcolo relativi ai Dichiarativi 2024:
- 730/2024 e spese detraibili e crediti d'imposta (eBook)
- Calcolo IRES e IRAP 2024 - Redditi Società di Capitali
- Criptovalute e dichiarazione dei redditi (eBook 2023)
Visita il Focus sulle Dichiarazioni Fiscali continuamente aggiornato con Libri E-book Fogli di calcolo
1) Deduzioni reddito professionista: spese e addebiti
Come regola generale, non sono deducibili le spese che il professionista:
- chiede in rimborso al committente in quanto gli vengono rifuse trattandosi di oneri sostenuti nell’esecuzione dell’incarico che gli è stato conferito ma a condizione che le stesse siano debitamente ed analiticamente documentate e indicate nella parcella (ad es. i valori bollati, i diritti della CCIAA, ecc.);
- chiede l’addebito delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati (ad es., i locali adibiti allo studio professionale e il posto per il parcheggio dell’autovettura), anche in modo promiscuo, per l’esercizio dell’attività, inclusi i servizi connessi (ad es., le spese di condominio, l’energia elettrica, ecc.).
Tuttavia, le spese anticipate per conto del cliente sono deducibili se il committente non le ha rimborsate a partire dalla data in cui si verifica uno dei seguenti eventi:
a) il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi dell’impresa o dell’insolvenza di cui al d.lgs. 12.1.2019, n. 14, o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni; il comma 3 dell’art. 54-ter precisa l’individuazione della data in cui il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti previsti dal citato d.lgs. n. 14 secondo le seguenti regole (art. 54-ter, comma 3):
- nel caso di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata del sovraindebitamento: dalla data della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o controllata;
- nel caso di liquidazione coatta amministrativa: dalla data del provvedimento che la dispone;
- nel caso di procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi: dalla data di ammissione della procedura;
- nel caso di procedura di concordato preventivo: dalla data del decreto di apertura della procedura;
- nel caso di accordo di ristrutturazione del debito e di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione: dalla data di omologazione dell’accordo ovvero del piano;
- nel caso di piano attestato di risanamento di data certa: dalla data certa degli atti e dei contratti di cui all’articolo 56, comma 5, del d.lgs. 12.1.2019, n. 14;
- nel caso di contratto o di accordo di cui all’art. 23, comma 1, lett. a, b) e c) del citato d.lgs.: dalla data certa di tali atti;
- nel caso di concordato semplificato di cui all’art. 25-sexies del medesimo d.lgs.: dalla data del decreto di cui al comma 4 dello stesso articolo;
- nel caso di concordato minore: dalla data di apertura della procedura;
- nel caso di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all’art. 67 e seguenti del citato d.lgs.: dalla data di pubblicazione della relativa proposta ai sensi del successivo art. 70;
- nel caso di istituti di diritto estero equivalenti previsti in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni: si applicano le suddette regole (art. 54-ter, comma 4);
b) la procedure esecutiva individuale nei confronti del committente è rimasta infruttuosa;
c) il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto.
AVVERTENZA
Le spese anticipate sostenute per conto del committente e addebitate analiticamente di importo, comprensivo del compenso ad esse relative, non superiore a € 2.500 che non sono state rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione sono in ogni caso deducibili dal periodo d’imposta nel corso del quale scade il predetto termine annuale. |
Ti potrebbero interessare gli ebook e fogli di calcolo relativi ai Dichiarativi 2024:
- Le perdite di esercizio (eBook 2024)
- Redditi esteri in dichiarazione 2024 (Pacchetto eBook)
- Guida alla compilazione del Quadro RW 2024 (eBook)
Visita il Focus sulle Dichiarazioni Fiscali continuamente aggiornato con Libri E-book Fogli di calcolo
2) Deduzioni reddito professionista: minusvalenze (art. 54-quater)
Le minusvalenze di beni mobili strumentali, con esclusione degli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, sono deducibili secondo i criteri indicati per le plusvalenze, se sono rilevate mediante la cessione a titolo oneroso o mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.
A differenza di quanto è previsto per le plusvalenze, non hanno alcuna rilevanza le minusvalenze relative al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o la destinazione a finalità estranee all’attività.
La plusvalenza e la minusvalenza vengono determinate mediante la differenza tra il corrispettivo o l’indennizzo percepito e il costo non ammortizzato.
Costo di acquisto € 10.000-
Ammortamento dedotto € 8.000=
Costo non ammortizzato € 2.000
Se il corrispettivo (o il risarcimento) è di € 3.000, si rileva la plusvalenza di € 1.000, ma se è di € 1.500 la minusvalenza è di € 500.
Ti potrebbero interessare gli eBook:
3) Deduzioni reddito professionista: oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione
Le spese sostenute per l’acquisto di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, anche se sono utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione, sono comprese tra le spese di rappresentanza per cui sono deducibili entro il limite massimo dell’1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta (art. 54-septies, comma 2). Pertanto non sono deducibili le quote di ammortamento.
Nel caso di cessione o di consumo personale o familiare o di destinazione a finalità estranee all’attività, le plusvalenze e le minusvalenze non hanno rilevanza fiscale.
4) Deduzioni reddito professionista: beni mobili
a) I beni acquistati
Per i beni strumentali è ammessa la deduzione del costo sostenuto in quote annuali di ammortamento nella misura che risulta dall’applicazione dei coefficienti stabiliti per categorie omogenee dall’apposito d.m.
Tuttavia, interviene la novità: per il primo periodo d’imposta la deduzione è consentita nella misura del 50% e non più del 100%.
La deduzione del costo è integrale nel periodo d’imposta in cui il bene è stato acquistato se la spesa non è superiore a € 516,40.
Nel caso di eliminazione di beni per i quali ancora non si è conclusa la procedura di ammortamento, il costo residuo è ammesso in deduzione.
b) I beni strumentali ad uso promiscuo
Le spese di acquisto di beni mobili (esclusi i mezzi di trasporto di cui all’art. 164) adibiti promiscuamente all’attività e all’uso personale o familiare sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non è superiore a € 516,14, nella misura del 50%. Nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziarie di noleggio, e le spese relative all’impiego di tali beni.
c) I contratti di locazione finanziaria
I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano, a prescindere dall’entità delle somme pagate nel periodo di imposta (ad es., il maxicanone).
La deduzione è ammessa se la durata del contratto è non inferiore:
- per i mezzi di trasporto di cui all’art. 164 al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente fissato con d.m.;
- per gli altri beni alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con d.m.
La deduzione è ammessa nella misura del 50% per i beni acquisiti che sono adibiti promiscuamente all’attività e all’uso personale o familiare, esclusi i mezzi di trasporto di cui all’art. 164.
d) I beni immobili
Il costo sostenuto per l’acquisto del bene immobile che è utilizzato nell’attività non è oggetto della procedura di ammortamento (art. 54-quinquies, comma 1).
Se l’immobile è oggetto di un contratto di locazione finanziaria, i canoni sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a 12 anni. La deduzione è riconosciuta con riguardo alla quota capitale dei canoni, assunta al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione, ma, se le aree non sono state acquistate autonomamente in precedenza, il costo da attribuire alle stesse è pari al 20% del costo di acquisto.
Le spese sostenute per l’ammodernamento, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria sono deducibili in quote costanti nel periodo in cui sono state sostenute e nei cinque successivi.
Se il bene immobile è utilizzato in maniera promiscua, è deducibile il 50% della rendita catastale, ma se il bene è oggetto di un contratto di locazione, anche finanziaria, è deducibile il 50% del relativo canone, applicando le regole procedurali sopra indicate, a condizione che l’interessato non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’attività.
Le spese per i servizi relativi agli immobili utilizzati promiscuamente e quelle relative alla loro manutenzione ordinaria sono deducibili in ragione del 50%. Lo stesso dicasi per le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria per le quali la deducibilità è riconosciuta in quote costanti nell’anno di sostenimento e nei cinque successivi.
e) Le apparecchiature terminali per i servizi di telecomunicazione elettronica
Per le apparecchiature terminali per i servizi di telecomunicazione elettronica sono deducibili nella misura dell’80% le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria e le spese di impiego e di manutenzione.
- I mezzi di trasporto
Lo schema di d.lgs. non modifica le regole di deduzione delle quote di ammortamento e delle spese di utilizzo dei mezzi di trasporto per cui, secondo l’art. 164:
- la deduzione segue le regole previste per i beni mobili per i mezzi di trasporto che non sono disciplinati da tale norma (ad. es., la bicicletta);
- la deduzione è riconosciuta nella misura del 20% del costo relativamente alle autovetture e agli autocaravan di cui all’art. 54 del d.lgs. 30.4.1992, n. 285, ai ciclomotori e ai motocicli utilizzati nell’attività tenendo presente che non si tiene conto del costo di acquisizione che eccede:
- € 18.075,99 per autovetture e autocaravan (ovvero € 3.615,20 se in locazione finanziaria);
- € 4.131,66 per motocicli (ovvero € 774,69 se in locazione finanziaria);
- € 2065,83 per ciclomotori (ovvero € 413,67 se in locazione finanziaria);
- I limiti vanno ragguagliati ad anno.
La deduzione è ammessa per un solo mezzo di trasporto posseduto dall’artista professionista; nel caso di società semplici e associazioni indicate nel precedente art. 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato;
5) Deduzioni reddito professionista: elementi immateriali (art. 54-sexies)
Il costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, delle formule relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili per quote di ammortamento non superiori al 50% del costo.
Gli altri costi di natura pluriennale sono deducibili per quote di ammortamento nella misura corrispondente alla durata di utilizzazione o della legge.
Il costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri distintivi dell’attività artistica o professionale sono deducibili per quote di ammortamento nella misura di 1/18 del costo.
6)Deduzioni reddito professionista: altre spese
L’art. 54-septies disciplina la deduzione dal reddito di altre particolari spese.
LA DEDUZIONE DI PARTICOLARI SPESE
TIPO DI SPESA | DEDUZIONE AMMESSA |
Spese di rappresentanza, comprese quelle sostenute per l’acquisto di:
| 1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta. |
Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande | 75% delle spese e, in ogni caso, per un importo complessivo non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo di imposta. |
Spese per iscrizioni a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese le spese di viaggio e soggiorno | Integralmente deducibili entro il limite annuo di € 10.000. |
Spese per servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionale effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente | Integralmente deducibili entro il limite annuo di € 5.000. |
Oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornite da forme assicurative di solidarietà | 100% della spesa |
Contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge | deduzione dal reddito di lavoro autonomo.
|
Prestazioni di lavoro:
|
|
stipendi e oneri accessori
| 100%
|
contributi previdenziali e assistenziali
| 100% della quota a carico
|
indennità di fine rapporto di lavoro dipendente
| quota maturata nel periodo di imposta;
|
indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto risulta da atto di data certa anteriore al periodo di imposta
| quota maturata nel periodo di imposta;
|
compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell’artista o professionista ovvero dei soci o associati per l’opera svolta nei confronti dell’artista o professionista ovvero della società o associazione
| non deducibili (e non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti).
|
spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dei dipendenti | deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a € 180,76 (€ 258,23 per le trasferte all’estero; se il dipendente è stato autorizzato all’uso del mezzo proprio o noleggiato, rileva il costo di percorrenza o la tariffa di noleggio relativa al mezzo di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero a 20 se con motore diesel. |