Il d.lgs. 14/6/2024, n. 87, ha rivisto la misura delle sanzioni per le violazioni commesse in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, indicate nell’art. 1 del d.lgs. 18.12.1997, n. 471.
Di seguito la seconda parte dello speciale sulle nuove sanzioni per le dichiarazioni dei redditi (Leggi anche: Le nuove sanzioni per le dichiarazioni dei redditi - parte 1) che tratta i seguenti punti:
- i prezzi di trasferimento con società;
- il disallineamento da ibridi;
- gli immobili e la “cedolare secca sugli affitti”;
- i redditi prodotti all’estero.
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1) Riforma delle sanzioni: i prezzi di trasferimento con società
Nel caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, ai sensi dell’art. 110, comma 7, del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, da cui emerga una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione del 70% non si applica se, nel corso dell’accesso, dell’ispezione o della verifica o di altra attività istruttoria, all’amministrazione finanziaria sia consegnata la documentazione indicata nel Provvedimento 23.11.2000 che sia idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento che sono stati praticati.
In assenza, viene irrogata la sanzione del 70%.
2) Riforma delle sanzioni: disallineamento da ibridi
Permane il contenuto del comma 6-bis relativo alla contestazione delle norme in materia di “disallineamento da ibridi”, cioè l’effetto di doppia imposizione o di deduzione senza inclusione conseguente a qualsiasi entità o accordo che in base alla legislazione di uno Stato è considerato un soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi e i cui componenti positivi e negativi di reddito sono considerati componenti positivi e negativi di reddito in un altro Stato o di altri soggetti, di cui al Capo IV del d.lgs. 29.11.2018, n. 142.
Qualora emerga una maggiore imposta o una riduzione del credito, la sanzione del 70% non si applica se, nel corso dell’accesso, dell’ispezione o della verifica o di altra attività istruttoria, all’amministrazione finanziaria sia consegnata la documentazione, avente data certa, che permette di consentire il riscontro dell’applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi.
In assenza, viene irrogata la sanzione del 70%.
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3) Riforma delle sanzioni: immobili e cedolare secca sugli affitti
Resta invariata la previsione punitiva in materia di locazione di immobili.
Se nella dichiarazione dei redditi non è indicato il canone di locazione degli immobili ad uso abitativo con “cedolare secca” viene irrogata la sanzione del 120%, con un minimo di € 250. Se il canone è indicato in misura inferiore a quella effettiva, la sanzione si applica nella misura del 70%, con un minimo di € 150.
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4) Riforma delle sanzioni: redditi prodotti all’estero
Per le violazioni commesse a partire dal 1°.9.2024, per effetto degli artt. 2, comma 1, lett a), e 5 del d.lgs. 14.6.2024, n. 87, è abrogato il comma 7. Pertanto, per le violazioni commesse fino al 31.8.2024 l’omessa dichiarazione dei redditi prodotti all’estero la sanzione è aumentata di un terzo, cioè dal 160% al 320% con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte dovute su tali redditi.
Nel caso di dichiarazione infedele, la sanzione viene irrogata nella misura dal 120% al 240%.
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