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LE NUOVE SANZIONI PER LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI - PARTE 1

Le nuove sanzioni per le dichiarazioni dei redditi - parte 1

Riforma fiscale e novità in tema di sanzioni: per dichiarazione omessa, infedele, integrativa, con documentazione falsa

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La bozza di d.lgs. di riforma delle sanzioni riduce l’aspetto punitivo delle violazioni commesse in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive indicate nell’art. 1 del d.lgs. 18.12.1997, n. 471.

In questa prima parte dello speciale ci si sofferma sui seguenti punti:

  • la dichiarazione annuale omessa
  • la dichiarazione infedele
  • la dichiarazione integrativa
  • la dichiarazione con documentazione falsa
  • la riduzione della sanzione

1) Riforma delle sanzioni: dichiarazione annuale omessa

La dichiarazione annuale omessa è punita con la sanzione amministrativa prevista nella misura del 120% (e non più nella misura variabile dal minimo del 120% al massimo del 240%) dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta, con un minimo di € 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da € 250 a € 1.000.

L’imposta dovuta è determinata computando la differenza tra l’ammontare del tributo liquidato in base all’accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni automatizzate e formali di cui, rispettivamente, agli artt. 36-bis e 36-ter del d.p.r. 29.9.1973, n. 600.

Lo schema di d.lgs. cancella la sanzione ridotta dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di € 200 se la dichiarazione annuale è presentata entro il termine che è previsto per tale adempimento per l’anno successivo, comunque prima dell’inizio di qualsiasi attività di accertamento. 

Tuttavia tale disposizione è sostituita dalla riforma delle sanzioni che prevede nuova modalità di regolarizzazione: si applica la sanzione del 75% (cioè la sanzione prevista dall’art. 13, comma 1, del d.l.gs. 18.12.1997, n. 471, cioè le sanzione del 25% aumentata al triplo) ma a condizione che la dichiarazione omessa sia presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma entro il termine del 31.12 del quinto anno successivo a quello di scadenza per la notifica dell’avviso di accertamento. Se non è dovuta l’imposta, si applica la sanzione da € 250 a € 1.000. 

Nel caso in cui non sono dovute imposte l’omessa presentazione è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000, che può essere aumentata fino al doppio nei confronti di chi è obbligato a tenere le scritture contabili. 

2) Riforma delle sanzioni: dichiarazione infedele

Se dal controllo della dichiarazione risulta un ammontare di imposta inferiore a quello effettivo o un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella effettivamente spettante, la sanzione è irrogata nella misura del 70% (e non più dal 90% al 180%) della maggiore IVA dovuta o della differenza di credito che è stato utilizzato, con un minimo di € 150.

3) Riforma delle sanzioni: dichiarazione integrativa

Il nuovo comma 2-bis prevede l’irrogazione della sanzione nella misura del 50% delle imposte dovute (cioè l’aliquota del 25% aumentata al doppio), con un minimo di € 150, se il trasgressore presenta la dichiarazione integrativa non oltre il termine fissato dall’art. 43 del d.p.r. 29.9.1973, n. 600. La procedura deve essere perfezionata prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo.

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4) Riforma delle sanzioni: dichiarazione con documentazione falsa

La nuova versione del comma 3 fissa la sanzione del 70% aumentata dalla metà al doppio, cioè dal 105% al 140%, se la dichiarazione infedele è stata influenzata dall’utilizzazione di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici, raggiri o condotte simulatorie o fraudolente.

Non è recepita la nuova formula presente nella riforma dell’art. 5 del d.lgs. 18.12.1997, n.471, in materia di IVA, che contiene la precisazione che la sanzione “si applica nei confronti del cessionario o committente che ha utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti solo se è provata la compartecipazione alla frode”.

5) Riforma delle sanzioni: riduzione della sanzione

Permane il contenuto del comma 4: la sanzione è ridotta di un terzo se la maggiore imposta ovvero il minor credito accertati sono complessivamente inferiori al 3% dell’imposta e del credito che sono stati dichiarati e, complessivamente, di importo inferiore a € 30.000. 

In pratica, la sanzione è ridotta al 46,67% delle imposte (e non più dal 60% al 120%).

La riduzione della sanzione di un terzo si applica, con esclusione dei casi indicati al comma 3, qualora la dichiarazione infedele sia conseguente ad un errore sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito a condizione che il componente positivo abbia già concorso a determinare il reddito nell’annualità in cui interviene l’attività di accertamento o in una precedente. 

Qualora non vi sia alcun danno per l’amministrazione finanziaria, la sanzione viene irrogata nella misura fissa di € 250.

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Fonte immagine: chat gpt
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