Alla proroga Covid di 24 mesi per la notifica delle cartelle di pagamento dei controlli automatici delle dichiarazioni fiscali resta ormai un effetto ridotto ed emergono i primi dubbi sulla coerenza dei provvedimenti adottati in fase emergenziale.
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1) Notifica cartelle: liquidazione automatica delle dichiarazioni
La notifica delle cartelle di pagamento relative alla cd. “liquidazione automatica” delle dichiarazioni (ex artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972), deve avvenire, secondo l’art. 25, co. 1, lett. a), del D.P.R. 602/1973, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Tuttavia, tale norma è stata oggetto di diverse modifiche nel corso della pandemia da Covid-19 sia con interventi specifici, sia attraverso norme di portata più generale.
Rientrano nel primo ambito le seguenti proroghe:
- 14 mesi disposta con l’art. 157, co. 3, del D.L. 34/2020 per le dichiarazioni presentate nell'anno 2018;
- ii) 12 mesi prevista dall’art. 5, co. 8, del D.L. 41/2021, per le dichiarazioni presentate nel 2019;
- iii) 12 mesi disposta dall’art. 1, co. 158, della legge 197/2022, relativamente alle dichiarazioni del 2020.
Con un intervento di portata più generale, inoltre, l’art. 68, co. 4-bis, del D.L. 18/2020 – relativamente ai carichi tributari affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione Covid-19 (8.03.2020 - 31.12.2021), nonché, anche successivamente solo se relativi alla liquidazione delle dichiarazioni presentate nel 2018 – ha disposto, tra l’altro, una proroga di 24 mesi per i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
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2) Notifica cartelle: proroga e carico fiscale affidato al concessionario
Come emerge chiaramente, la situazione appare assai complessa: giuste le proroghe specifiche, la notifica delle cartelle per le liquidazioni
- dell’anno 2017 è scaduta il 28.02.2023;
- per quelle del 2018 è scaduta il 31.12.2023,
- mentre per il 2019 scadrà il prossimo 31.12.2024,
ma non è tutto.
Ove, infatti, il carico fiscale sia stato affidato al concessionario entro il 31.12.2021 (o anche dopo se afferente alle liquidazioni del 2017 di cui all’art. 68 del D.L. 18/2020), opererebbe la proroga di 24 mesi del termine di decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/1973, nonché della prescrizione ex art. 2946 c.c..
Si deve sottolineare, dunque, che, mentre per il 2017 la proroga di 24 mesi opera anche se il relativo carico è affidato al concessionario dopo il citato periodo di sospensione, per le successive annualità, la proroga opera solo se il carico è affidato al concessionario entro il citato periodo temporale (8.03.2020 -31.12.2021). Conseguentemente, alla notifica delle cartelle delle liquidazioni degli anni 2018 e 2019, affidati al concessionario dopo tale periodo, dovrebbe applicarsi la sola maggiorazione di un anno.
Riguardo al concetto di “carichi affidati”, occorre riferirsi a quanto chiarito nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2/E dell’8.03.2017, da cui emerge come il tenore letterale del termine “affidati” faccia riferimento alla data di trasmissione del carico all’Agente della riscossione che, peraltro, può essere rilevata solo dall’estratto di ruolo.
Non meno complessa appare, infine, la valutazione sul piano giuridico della legittimità delle predette proroghe giacché, sia pure riguardo alla proroga di 85 gg. dei termini di notifica degli avvisi di accertamento disposta nel periodo emergenziale, la giurisprudenza di merito ha già segnalato come la volontà del Legislatore fosse diretta
- sia a un giusto bilanciamento tra gli interessi dei contribuenti e dell’Amministrazione finanziaria
- sia a incidere, ex art. 12 del D.lgs. 159/2015, solo sugli anni colpiti dall’evento eccezionale, dovendosi escludere, quindi, ogni effetto “a cascata” sulle annualità successive (CGT Latina n. 974/2023; CGT Prato n. 87/2023; CGT Torino n. 890/2022; CGT Milano n. 537/2023).
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