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ENTI DEL TERZO SETTORE: ASSEMBLEE ED ORGANI DI CONTROLLO. EMENDAMENTI E NOVITÀ

Enti del terzo settore: assemblee ed organi di controllo. Emendamenti e novità

ETS: modifiche dirette a semplificare il funzionamento degli enti di minori dimensioni e il riconoscimento di un beneficio tributario e fiscale

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Sono alla fine dell’iter di approvazione, gli emendamenti in materia di Politiche Sociali e di Enti del Terzo Settore, Disegno di Legge AC 1352-ter[1], che tra gli altri punti (agli articoli 4 e 7, del Disegno di legge) prevedono: 

  • la modifica: 
    • delle regole di partecipazione degli associati alle assemblee,
    • dei parametri dimensionali per la nomina degli organi di controllo;
    • dei termini per la presentazione dei rendiconti e dei bilanci presso il RUNTS; e
  • l’esclusione del regime di solidarietà per il versamento delle imposte di successione.

Le prime tre delle predette modifiche sono dirette a semplificare il funzionamento degli enti di minori dimensioni, l’ultima riguarda il riconoscimento di un beneficio tributario e fiscale.

[1] Già articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 28 novembre 2023, AC 1532-ter.

1) Novità ETS: regole di partecipazione ed intervento alle assemblee

Una delle rilevanti novità dei suddetti emendamenti riguarda le regole di partecipazione e intervento degli associati alle assemblee degli Enti del Terzo Settore, ETS. 

Attualmente, gli associati posso intervenire nelle assemblee mediante i mezzi di telecomunicazione a distanza solo se vi è una espressa previsione dell’atto costitutivo o statutaria. Il Disegno di legge in commento, prevede che: 

  • l’associato possa intervenire alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione
  • a condizione che vi sia una verifica dell'identità dell'associato che partecipa e vota, e 
  • salvo che lo statuto non lo preveda espressamente

Tale emendamento ha l'obiettivo,di facilitare la partecipazione degli associati alle assemblee ribaltando l'attuale formulazione.

2) Novità ETS: parametri dimensionali ridotti per la nomina dell’Organo di controllo

Per non gravare le associazioni riconosciute e non di eccessivi adempimenti, il Disegno di legge in commento prevede l’aumento dei parametri dimensionali al superamento dei quali risulta obbligatoria la nomina dell'organo di controllo e del revisore legale.

In particolare, l’attuale formulazione del codice del Terzo settore (D. Lgs 117/2017) individua 

  • all’articolo 30, i parametri dimensionali per la nomina del Collegio sindacale, e 
  • all’articolo 31 i parametri dimensionali per la nomina dell’organo preposto alla revisione legale contabile e del bilancio dell’ente (revisore legale o società di revisione legale). 

Gli emendamenti proposti (art. 4, AC 1352-ter) prevedono:

- la modifica dell’articolo 30, comma 2:

1) alla lettera a), il parametro 110.000,00 euro è sostituito dal nuovo parametro 150.000 euro;

2) alla lettera b), il parametro: 220.000,00 euro è sostituito dal nuovo parametro 300.000 euro;

3) alla lettera c), le parole 5 unità sono sostituite da 7 unità;

- la modifica dell’articolo 31, comma 1:

1) alla lettera a), il parametro 1.100.000,00 euro è sostituito dal nuovo parametro 1.500.000 euro; 

2) alla lettera b), il parametro 2.200.000,00 euro è sostituito dal nuovo parametro 3.000.000 euro;

3) alla lettera c), le 12 unità sono sostituite da 20 unità.

3) Modifiche dei termini del deposito dei rendiconti e bilanci degli ETS

Gli emendamenti dettano anche modifiche puntuali all’articolo 48 del CTS, in tema, rispettivamente, di:

  • deposito dei rendiconti e dei bilanci degli Enti del terzo settore, e 
  • aggiornamento del contenuto del citato Registro.

In particolare, la formulazione attuale dell’articolo 48 prevede che:

  • i rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno, ed 
  • entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1e 2, incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.

Gli emendamenti modificano il termine del 30 giugno e successivo, con: ”ogni anno presso il RUNTS entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio e, per gli enti di cui all’articolo 13, comma 4, presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall’approvazione”

Al comma 4 ,al termine sessanta giorni - decorsi dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa ai sensi del comma 3, lettera c), la domanda di iscrizione s'intende accolta- è inserito il termine non inferiore a trenta giorni.

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4) Quadro sinottico: attuale formulazione – previsione modifiche

Formulazione attuale disposizione CTS

Emendamenti AC 1352-ter

Art. 30, comma 2

Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

 

Art. 30 comma 2

Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità

 

Art. 31 comma 1

le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

 

Art. 31 comma 1

le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3.000.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

 

Art. 48 comma 3

rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno.

Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1 e 2, incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 48 comma 3

rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, devono essere depositati ogni anno entro 180 gg. Dalla chiusura dell’esercizio.

Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1 e 2, incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 48 comma 4

In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

Art. 48 comma 4

In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

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5) ETS e novità: alcune osservazioni

Gli emendamenti in commento, se da una parte hanno natura e finalità semplificativa nel rispetto del principio di proporzionalità (in quanto legati ai parametri dimensionali dell’ente), per altri aspetti bisogna dire che confermano e rafforzano il processo di societarizzazione o aziendalizzazione degli ETS attraverso l’allineamento di trattamento degli enti no profit agli enti for profit.  Sotto questo profilo, 

  • il bilancio d’esercizio dell’ETS, a differenza del passato, assurge, a strumento amministrativo e di controllo della gestione dell’ETS, e 
  • il controllo, interno ed esterno, attribuisce ai rispettivi organi, distintamente, per le competenze ad essi attribuiti dalla norma, il dovere di vigilare (collegio sindacale) sul rispetto delle norme e l’adeguatezza degli assetti amministravi, contabili ed organizzativi dell’ente, nonché di verificare il controllo contabile e dei risultati dell’ente e della sua gestione (revisore legale o società di revisione legale, quando non ricorrono i presupposti del comma 6, dell’art. 30, CTS).

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Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay
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