HOME

/

PMI

/

DOGANE E COMMERCIO INTERNAZIONALE

/

LA DETERMINAZIONE DEL VALORE IN DOGANA: METODI ALTERNATIVI

La determinazione del valore in dogana: metodi alternativi

Metodi secondari rispetto al criterio principale per il calcolo del valore in dogana

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nelle ipotesi in cui non è possibile determinare il valore in dogana in base al valore di transazione (art. 70 CDU) sarà necessario ricorrere ai metodi c.d. secondari di determinazione del valore in dogana (art. 74 CDU).

Pertanto, in assenza di un valore di transazione, dovranno prendersi in considerazione criteri c.d. secondari, nell’ordine gerarchico individuati dalla norma.

L’ordine di applicazione degli ultimi due criteri (come riportati di seguito) potranno essere invertiti se richiesto dal dichiarante.

Nello specifico, i criteri alternativi al valore di transazione sono:

  • Il valore di transazione di merci identiche;
  • Il valore di transazione di merci similari;
  • Il valore fondato sul prezzo unitario;
  • Il valore calcolato.

Di seguito analizziamo nello specifico i metodi alternativi.

1) Dogana: il metodo del valore di transazione di merci identiche

Il primo dei metodi secondari disciplinati dall’articolo 74 del CDU prevede, quando non è possibile dichiarare/conoscere il valore di transazione della merce importata, la possibilità di far ricorso al valore di merci identiche, che siano state importate nello stesso momento o in periodo pressappoco identico rispetto alla merce oggetto di valutazione. In questo senso, per merci identiche si fa riferimento alle merci prodotte nello stesso Paese (inteso come stessa origine geografica)e uguali sotto tutti gli aspetti ovvero, stesse caratteristiche fisiche, stessa qualità (in senso commerciale e merceologico).

In applicazione del metodo in esame sarà necessario considerare, oltre alla disposizione di cui sopra, anche quanto specificato dal legislatore unionale all’articolo 141 del Regolamento di esecuzione 2447/2015.

In particolare, il valore in dogana sarà determinato dal valore di transazione di merci identiche (o similari) vendute allo stesso livello commerciale e in quantitativi sostanzialmente equivalenti a quelli delle merci oggetto della valutazione. Nell’ipotesi in cui non si possa determinare il valore in dogana secondo quanto appena descritto, si potrà   fare riferimento a vendite di merci similari secondo una delle ipotesi seguenti: (i) vendita allo stesso livello commerciale ma riguardante una quantità differente;(ii) vendita ad un livello commerciale differente ma riguardante sensibilmente una stessa quantità; (iii) vendita ad un livello commerciale differente e riguardante una quantità differente. Nello specifico, la norma  prevede la possibilità di operare le dovute rettifiche in una qualsiasi delle tre situazioni in precedenza descritte.

Dunque, dal tenore letterale della norma deve rilevarsi che qualsiasi rettifica effettuata a causa di differenze di livello commerciale o di quantità, a prescindere dal fatto che porti ad un aumento o ad una diminuzione del valore, deve essere operata unicamente in base ad elementi di prova esibiti che stabiliscano chiaramente che essa è ragionevole ed esatta, ad esempio liste nelle quali figurano prezzi in vigore che si riferiscono a livelli differenti o a quantità differenti.

2) Calcolo valore in dogana: metodo del valore di transazione di merci similari

Anche con riferimento a questo metodo è necessario riferirsi a merci vendute per l’esportazione e destinate al mercato Ue in cui l’esportazione avviene nello stesso momento o pressappoco, allo stesso livello commerciale e in quantitativi sostanzialmente equivalenti rispetto alle merci oggetto di valutazione. Per merci similari, invece, deve farsi riferimento alle merci che, seppur non essendo uguali sotto tutti gli aspetti, presentano comunque caratteristiche oggettive analoghe tanto da poter svolgere le stesse funzioni e da essere interscambiabili sul piano commerciale.

3) Calcolo valore in dogana: metodo del valore dedotto (prezzo unitario)

Con riguardo a questo metodo si deve fare riferimento al valore basato sul prezzo unitario al quale le merci importate (o merci importate identiche o similari) sono  vendute nel territorio doganale dell’Unione nel quantitativo complessivo maggiore, effettuate a persone non legate al venditore, nello stesso momento, o pressappoco, delle merci oggetto di valutazione, previa effettuazione di alcune specifiche deduzioni (esempio: le commissioni pagate o da pagare, margine utile o commissioni dovute per la vendita e lo sdoganamento, spese di trasporto etc.).

Vale la pena chiarire, con un esempio concreto, come determinare il prezzo unitario corrispondente alle vendite nel quantitativo maggiore[1]. Pertanto, a titolo esemplificativo, il calcolo riferito al quantitativo maggiore sarà effettuato nel seguente modo:

QUANTITÀ PER VENDITA

PREZZO UNITARIO

NUMERO DI VENDITE

QUANTITÀ TOTALE VENDUTA A CIASCUN PREZZO

Da 1 a 10

100

10 vendite di 5 unità

5 vendite di 3 unità

65 [2]

Da 11 a 25 unità

95

5 vendite di 11 unità

55

Più di 25 unità

90

1 vendita di 30 unità

1 vendita di 50 unità

80

Dunque, dall’esempio riportato dalla tabella di cui sopra si evince che il numero più elevato di unità vendute ad un determinato prezzo è 80; di conseguenza, il prezzo unitario corrispondente alle vendite nel quantitativo maggiore è 90.

4) Calcolo valore in dogana: metodo del valore calcolato

Il metodo del valore calcolato si ottiene dalla somma dei seguenti elementi:

  1. Del costo o del valore delle materie e delle operazioni di fabbricazioni o altre, utilizzate per produrre le merci importate[3];
  2. Di un importo rappresentante gli utili e le spese generali, uguale a quello che comportano generalmente le vendite di merce della stessa qualità o della stessa specie delle merci da valutare fatte da produttori del Paese di esportazione per l’esportazione a destinazione della UE;
  3. Del costo o del valore delle spese di trasporto o di assicurazione delle merci importate e delle spese di carico e movimentazione connesse al trasporto delle merci fino al punto della loro introduzione nel territorio doganale della UE.

In sostanza il metodo in esame differisce dai precedenti in quanto non si basa né sul valore di transazione di merci identiche o similari , né sul valore unitario conseguente alla rivendita sul territorio UE di queste ultime o di altre merci  a queste identiche o similari, ma sulla ricerca di un valore calcolato sulla base delle voci di costo necessarie per la produzione della specifica merce.

5) Calcolo valore in dogana: metodo residuale

Nell’ipotesi in cui non fosse possibile ricostruire il valore in dogana delle merci da importare secondo uno dei metodi sopracitati, sarà necessario ricorrere al c.d. metodo residuale, secondo il quale sarà necessario determinare il valore della merce da importare sulla base dei dati disponibili nel territorio doganale della UE ricorrendo a mezzi ragionevoli e compatibili con i principi  e le disposizioni generali dell’accordo  e dell’art. VII del GATT.

6)Calcolo valore in dogana: note

[1] Compendio sul valore in dogana 2022.

[2] Formula per calcolare la quantità totale venduta a ciascun prezzo (10*5) + (5*3) =65

[3] Comprensivo del costo dei container, dell’imballaggio e relativa manodopera e materiali impiegati; del costo proporzionale di ogni prodotto o servizio fornito dall’acquirente ed impiegato nella produzione delle merci oggetto della valutazione; Di tutti i costi inerenti la creazione, lo sviluppo e il miglioramento considerevole dei beni, compresi utensili, matrici, stampi e oggetti utilizzati o materia consumate per la produzione delle merci importate.

Fonte immagine: Foto di WikiImages da Pixabay
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

DOGANE E COMMERCIO INTERNAZIONALE · 05/11/2024 Sdoganamento centralizzato all'importazione

Dogane: circolare n.23/2024 con istruzioni operative per la presentazione istanza procedura di sdoganamento centralizzato all’importazione

Sdoganamento centralizzato all'importazione

Dogane: circolare n.23/2024 con istruzioni operative per la presentazione istanza procedura di sdoganamento centralizzato all’importazione

Riforma doganale: nuovi chiarimenti applicativi sulle sanzioni amministrative

Pubblicata la Circolare n. 22/2024 in tema di sanzioni amministrative e confisca per operazioni doganali in linea

Riforma fiscale: Dlgs di revisione della disciplina doganale pubblicato in GU

Pubblicato in GU il testo del decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione in attuazione della Delega fiscale (Dlgs 141/2024)

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.