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RIFORMA FISCALE 2023-2024

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LO SCHEMA DELLE NUOVE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Lo schema delle nuove sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023)

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Lo schema di d.lgs. di riforma delle sanzioni amministrative riduce la punibilità delle violazioni fiscali presenti nel d.lgs. 18.12.1997, n. 472.

Per quanto riguarda le regole di base, non vengono modificate le regole di riferibilità della sanzione amministrativa alla persona fisica che ha commesso o ha concorso a commettere la violazione.

Nuovo è il contenuto del comma 2-bis secondo cui nel caso di società (o enti) la sanzione è esclusivamente a carico della stessa

Nella fase di riscossione, la disciplina della responsabilità solidale e sussidiaria è prevista per i soggetti privi di personalità giuridica.

Qualora la persona fisica, la società o l’ente privo di personalità giuridica sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione è irrogata nei confronti di chi ha agito per loro conto.

Leggi anche

1) Nuove sanzioni amministrative: principi di legalità e proporzionalità (art. 3)

Sono confermate le regole secondo cui:

  • la sanzione non può essere irrogata applicando una norma entrata in vigore successivamente alla violazione (comma 1);
  • salvo diversa previsione di legge, non può essere irrogata una sanzione per un fatto che per la legge posteriore non è punibile; sa la sanzione è stata irrogata con provvedimento definitivo, il debito residuo si estingue ma non è possibile chiedere la restituzione delle somme che sono già state pagate (comma2);
  • se la legge in vigore e quella successiva stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia diventato definitivo.

Nuovo è il contenuto dell’art. 3-bis: “La disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie è improntata ai principi di proporzionalità e di offensività”.

2) Nuove sanzioni amministrative: cause di non punibilità (art. 6)

Restano ferme le regole fissate

  • dal comma 2: non è punibile la violazione “determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazione o dei modelli per la dichiarazione e il pagamento”:
  • dal comma 4: “l’ignoranza della legge tributaria non rileva se non di tratta si ignoranza inevitabile”;
  • dal comma 5: non sono punibili le violazioni che “non arrecano “concreto pregiudizio” all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo”.

Lo schema di d.lgs. inserisce il nuovo comma 5-bis secondo cui il contribuente che si adegua alle indicazioni dell’amministrazione finanziaria in materia di abuso del diritto o di elusione fiscale ai sensi dell’art. 10-bis, comma 2, lett. a) e b), della l. 27.7.2000, n. 212, non è punibile se entro 60 giorni dalla loro pubblicazione provvede a presentare la dichiarazione integrativa e a versare l’imposta dovuta, ma sempre che “la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.

3) Nuove sanzioni amministrative: criteri di determinazione della sanzione (art. 7)

Secondo le nuove regole, “la determinazione della sanzione è effettuata in ragione del principio di proporzionalità di cui all’art. 3, comma 3-bis”.

Permangono le regole in base alle quali la sanzione viene determinata avendo riguardo alla gravità della violazione e alla condotta dell’agente, anche in relazione ai suoi precedenti fiscali.

Cambia, invece, il contenuto del comma 3, primo periodo:

TESTO ATTUALE

Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei 3 anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli artt. 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all’accertamento di mediazione e di conciliazione.

NUOVO TESTO

Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione è aumentata “fino al doppio” nei confronti di chi, “nei 3 anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell’atto”  è incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi “dell’art. 13 del presente decreto o dell’art. 5-quater del d.lgs. 19.6.1997, n. 218”.

Cambia anche il contenuto del comma 4 secondo cui  “qualora concorrano particolari circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo”. 

Inoltre, secondo la nuova formulazione:

  1. la sanzione “è ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile”;
  2. se concorrono circostanze di particolari gravità della violazione o ricorrono altre circostanze valutate ai sensi del comma 1,l sanzione prevista in misura fissa, proporzionale o variabile può essere aumentata fino alla metà”.

Il nuovo comma 4-bis prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione o di una denuncia entro 30 giorni dalla scadenza del termine la sanzione è ridotta a un terzo (e non più “della metà”).

4) Nuove sanzioni amministrative: i responsabili per la sanzione amministrativa (art. 11)

Nella nuova versione, se la violazione è stata commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell’adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la persona fisica “è obbligata solidalmente al pagamento della sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso”.

Leggi anche

5) Nuove sanzioni amministrative: concorso di violazioni e la continuazione (art. 12)

Nei casi di concorso di violazioni e di continuazione, l’irrogazione della sanzione per violazione è distinta da quella di omesso versamento.

Se le violazioni rilevano per più tributi, non viene più irrogata “la sanzione più grave aumentata di un quinto” ma “l’aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave aumentata di un quinto” (comma 3).

Se le violazioni della stessa indole sono commesse in periodi di imposta diversi, non si applica più “la sanzione base aumentata dalla metà al triplo” ma “l’aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata dalla metà al triplo. Se le violazioni … rilevano anche ai fini di più tributi, l’incremento dalla metà al triplo opera sulla sanzione aumentata ai sensi del comma 3”.

Nei casi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o di ravvedimento, in deroga, le disposizioni sulla sanzione unica, in caso di progressione o di medesima risoluzione, si applicano separatamente per ciascun tributo, per ciascun periodo di imposta e per ciascun istituto deflattivo. 

6)Nuove sanzioni amministrative: le sanzioni accessorie (art. 21)

E’ soppresso l’inciso “per una durata massima di sei mesi” per l’interdizione:

  • dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di entri con personalità giuridica, pubblici o privati;
  •  dalla partecipazione a gare per l’affidamento di pubblici appalti e forniture;
  • Dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l’esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione;
  • Dall’esecizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate alla lett. c).

Le singole leggi di imposta, nel prevedere i casi di irrogazione di sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in “relazione alla gravità dell’infrazione e alla misura della sanzione principale” (e non più “entro i limiti minimi e massimi” della della).                                                              

Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay
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