Dopo il Parlamento Europeo (in data 24.03.2024), il Consiglio UE, con comunicato stampa del 24 maggio 2024 ha annunciato l’adozione della Direttiva Due Diligence, CSDDD, o anche CS3D (dopo un lungo processo di elaborazione legislativa che ha coinvolto in discussione i diversi Stati membri dell’Unione Europea). A seguito della firma congiunta del Presidente del Parlamento Europeo e del Presidente del Consiglio Europeo, la Direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Europea (ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione). Gli stati membri avranno due anni di tempo per implementare i regolamenti e le procedure amministrative per conformarsi al testo giuridico UE.
Oggetto della Direttiva sono non solo le attività delle imprese, ma anche quelle delle loro filiali e quelle dei loro partner commerciali.
La CSDDD delinea i requisiti delle misure di due diligence (in accordo con quanto previsto dalla Direttiva (UE) CSRD[1]) che le aziende devono implementare per prevenire, mitigare e rimediare agli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente con riferimento alle operazioni proprie e dei partner commerciali.
[1] Per approfondimenti si veda R. Bauer, M. Peta, “Reporting di sostenibilità ESG. Indicazioni per società quotate micro e PMI non quotate", Maggioli, febbraio 2024.
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1) CSDDD Perimetro soggettivo e scadenze
Rientrano nel perimetro dell’obbligo della CSDDD:
- le Società madri e le imprese dell'UE con:
- più di 1.000 dipendenti e un fatturato netto globale superiore a 450 milioni, e
- i franchising che operano nell’Unione con un fatturato superiore a 80 milioni di EURO, di cui almeno 22,5 derivanti da diritti di licenza di euro nell'ultimo esercizio finanziario;
- le Società madri e Società Extra che generano nell’UE:
- un fatturato netto di oltre 450 milioni nell’esercizio finanziario, indipendentemente dal numero di dipendenti.
La CSDDD prevede l’applicazione progressiva degli obblighi:
- a partire dal 2027: le imprese con più di 5.000 dipendenti e un fatturato superiore a 1.500 milioni di EURO;
- a partire dal 2028: le imprese con più di 3.000 dipendenti e un fatturato superiore a 900 milioni di EURO;
- a partire dal 2029: tutte le altre imprese che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (ovvero quelle con oltre 1.000 dipendenti e un fatturato superiore a 450 milioni di EURO.
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2) CSDDD Gli obblighi
In tutti i casi previsti, le aziende dovranno integrare la due diligence secondo le linee guida dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, OCSE, Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct “Guide Lines RBC” (ultima versione 8 giugno 2023). (L’ autrice ha trattato i punti essenziali delle linee guida dell’OCSE in un precede articolo “Principi di rendicontazione di sostenibilità e due diligence ambientale Ocse 2023”)
Gli obblighi riguardano:
- L’ integrazione del dovere di diligenza nelle politiche e nei sistemi di gestione del rischio attraverso una descrizione dell'approccio aziendale, il codice di condotta, policy aziendali e una descrizione dei processi messi in atto per integrare la due diligence, comprese le misure per verificare la conformità.
- L’individuazione e la valutazione degli impatti negativi sui diritti umani e ambientali negativi reali e potenziali, ove necessario, dando priorità agli impatti negativi potenziali e reali, come il lavoro minorile, lo sfruttamento del lavoro, l'inquinamento, la deforestazione e i danni agli ecosistemi. Detti obblighi implicano l’adozione di misure adeguate a mappare ed effettuare una valutazione approfondita delle operazioni pertinenti al fine di identificare le aree generali in cui è più probabile che si verifichino e siano più gravi gli impatti negativi.
- Stabilire e mantenere strumenti di segnalazione e canali di reclamo con persone o organizzazioni che nutrono legittime preoccupazioni riguardo agli effetti negativi effettivi o potenziali. Le aziende dovrebbero stabilire una procedura equa, accessibile, prevedibile e trasparente per la gestione dei reclami e adottare misure per prevenire ritorsioni nei confronti di coloro che presentano reclami.
- Svolgere un coinvolgimento efficace con le parti interessate mediante consultazioni efficaci e trasparenti. Sono parti interessate i dipendenti dell'azienda, i dipendenti delle sue controllate, i sindacati e le rappresentanze dei lavoratori, i consumatori. Includono anche altri individui, gruppi, comunità o entità i cui diritti o interessi potrebbero essere influenzati dai prodotti, dai servizi e dalle operazioni di tale azienda, delle sue filiali e dei suoi partner commerciali, compresi i dipendenti dei partner commerciali dell'azienda, dei sindacati e dei lavoratori rappresentanti, istituzioni nazionali per i diritti umani e l’ambiente, organizzazioni della società civile, altro...
- La prevenzione, arresto o minimizzazione degli impatti negativi, sui diritti umani e sull'ambiente reali e potenziali e l’adozione di misure appropriate. Ad esempio:
- chiedere ad un partner commerciale diretto la garanzia contrattuale del rispetto del codice di condotta aziendale e di un piano d'azione di prevenzione;
- sviluppare e implementare un piano d'azione di prevenzione con tempistiche ragionevoli e chiaramente definite per l'implementazione di misure appropriate e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare il miglioramento;
- effettuare investimenti finanziari e non finanziari necessari per adeguamenti o aggiornamenti, ad esempio degli impianti, della produzione, o di altri processi operativi e infrastrutture;
- apportare modifiche o i miglioramenti necessari al piano aziendale dell’azienda, alle strategie e alle operazioni complessive, comprese le pratiche di acquisto, progettazione e distribuzione.
- La verifica, monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle misure. Le aziende dovrebbero effettuare valutazioni periodiche delle misure di due diligence nelle proprie operazioni e nella catena di valore, per valutare l’implementazione e l’efficacia di sistemi per l’identificazione, prevenzione, mitigazione, cessazione e minimizzazione degli impatti negativi. Le valutazioni dovrebbero basarsi su indicatori qualitativi e quantitativi ed informazioni provenienti dalle parti interessate.
- Rendicontare la politica e le misure di due diligence in conformità alle disposizioni della Direttiva (UE) CSRD.
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3) CSDDD Competenza e sanzioni
Le aziende sono responsabili per i danni causati sulle persone e sull’ambiente se non hanno rispettato, intenzionalmente o per negligenza, i propri obblighi di due diligence riguardanti la prevenzione e la mitigazione degli impatti negativi.
La CSRDDD prevede l’impegno importante per gli stati membri di:
- prevedere le autorità preposte al controllo. Possono essere le Agenzia del Lavoro, l’Agenzia Europea dell’Ambiente, l’Agenzia dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali o altre organizzazioni internazionali con esperienza nella due diligence. Dovranno:
- individuare le linee guida che includano le indicazioni per le aziende e le migliori pratiche per condurre la due diligence, indicazioni pratiche sui piani di transizione, indicazioni settoriali specifiche, per il coinvolgimento delle parti interessate e la raccolta delle informazioni.
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4) CSDDD Come prepararsi
Alcune attività dell’impresa per prepararsi alla CSDDD:
comprendere se rientra nell'ambito del CS3D | X |
confrontare le politiche attuali di due diligence coni nuovi requisiti |
X |
Identificare le parti coinvolte che potrebbero fornire input agi sforzi e azioni di due diligence e individuare il modo di coinvolgerli |
X |
Formulare una strategia e modello aziendale allineati alla due diligence | X |
Mappare gli obblighi di due diligence nell’informativa di sostenibilità (ESRS 2) | X |
Assegnare ruoli, competenze e responsabilità all’interno dell’organizzazione per la conformità alla CSDDD | X |
Valutare l’opportunità di considerare la CSDDD come acceleratore della strategia sostenibile e per realizzare appieno i suoi vantaggi | X |
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