Il granchio blu, oltre che per le altre questioni ben note per l’attività di pesca, è diventato anche un problema fiscale: sulle cessioni si applica o non si applica l’IVA?
L’attività di cattura, prelievo, trasporto a terra e commercializzazione/smaltimento dei c.d. “granchi blu” (CallinectesSapidus) è un attività ittica (risposta 12 marzo 2024, n.67).
Di seguito ulteriori dettagli.
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1) Granchio blu: le somme ottenute dalla commercializzazione hanno natura risarcitoria
Le imprese ittiche che sono titolari di concessione demaniale marittima di affidamento ai sensi dell’art. 45 del codice della navigazione, possono essere autorizzate ad effettuare le suddette operazioni all’interno degli impianti nei quali viene svolta l’attività di molluschicoltura utilizzando i relativi attrezzi che sono ordinariamente impiegati per espletare l’attività entro i limiti territoriali previsti.
Con la nota 19 luglio 2023, n. 719838, il MASAF, ha autorizzato “nell’ambito della sacca di Goro, <<..in via del tutto eccezionale, la pesca del “granchio blu” all’interno degli impianti di molluschicoltura attraverso l’utilizzo degli attrezzi “nasse/cestelli e reti da posa fissa sulle imbarcazioni iscritte in V categoria>>”. Inoltre, ha consentito agli operatori autorizzati la possibilità di catturare e prelevare esemplari di “granchio blu”, nonché di trasportare e commercializzare tale specie, a titolo di ristoro per l’attività di pesca.
In considerazione del fatto che questa attività è esercitata soltanto in via straordinaria, accessoria e temporanea sulla base di appositi provvedimenti autorizzativi, la risposta alla domanda di interpello ha affermato che:
- le suddette attività “possono essere ricondotte, ai fini fiscali, nell’ambito dell’attività di acquacoltura (i.e., quella di allevamento di molluschi svolta dall’istante)”;
- ai fini delle imposte dirette, le attività “rientrano tra quelle produttive di reddito agrario” di cui all’art. 32 edel d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in presenza dei presupposti e delle condizioni presenti nei provvedimenti di autorizzazione, (e di quello eccedente nel rispetto alla lettera b) ai sensi del successivo art. 56 comma 5);
- ai fini dell’iva, date le circostanze straordinarie sopra evidenziate, limitatamente al caso specifico ed esclusivamente in forza dei provvedimenti autorizzativi menzionati:
- le suddette attività da parte dei titolari delle concessioni demaniali o di affidamento sono nell’ambito dell’acquacoltura, essendo il “granchio blu” un parassita/antagonista delle vongole permettendo di curare il ciclo biologico del proprio allevamento di vongole;
- le somme ottenute dalla commercializzazione del “granchio blu” “non sono soggette a IVA data la loro natura risarcitoria” essendo queste a “parziale o totale ristoro dei danni subiti dall’acquacoltore”.
Sulla base di tali considerazioni, la risposta all’interpello ha affermato che “non si ravvisano differenze sostanziali rispetto ai contributi statali previsti dal d.l. 10.8.2023, n.104… a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura e allo smaltimento della predetta specie”.