Il meccanismo della Riattribuzione delle Ritenute consente ai soci degli studi associati di lasciare all’interno dello Studio una parte delle ritenute che lo studio ha loro assegnato sulla base delle quote di studio.
L’Agenzia delle Entrate entra nel merito con la Circolare n.56/E/2009 asserendo che: “ … i soci… possono acconsentire in maniera espressa a che le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF, siano utilizzate dall’associazione… ”
La circolare chiarisce quindi che la facoltà di effettuare la riattribuzione delle ritenute è condizionata all’effettuazione dei seguenti adempimenti:
- utilizzo nella dichiarazione del socio delle ritenute fino a totale compensazione del debito IRPEF emergente dalla dichiarazione stessa: il rigo RN45 (imposta a debito) del socio deve quindi risultare a zero;
- indicazione delle ritenute (complessive e riattribuite) nella dichiarazione dei redditi del socio e dello studio associato;
- consenso esplicito da parte del socio/associato alla riattribuzione delle ritenute;
Con riferimento al consenso esplicito da parte del socio dello studio, l’Agenzia delle Entrate ritiene che debba essere presente un atto avente data certa come una scrittura privata autenticata o un atto pubblico.
In alternativa l’Agenzia ritiene che la manifestazione della volontà dei soci relativa alla riattribuzione delle ritenute possa essere indicata nell’atto costitutivo.
Il socio può quindi lasciare una parte delle proprie ritenute allo studio associato (che le potrà utilizzare in compensazione per il versamento di altri tributi a debito), ricevendo dallo Studio l’equivalente in denaro.
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1) Riattribuzione delle ritenute negli studi associati: determinazione ammontare della riattribuzione
Dato quindi un certo ammontare di ritenute assegnate dallo studio al socio, dato un certo utilizzo delle ritenute effettuato dal socio nella propria dichiarazione dei redditi per il pagamento dell’IRPEF, ci si chiede se debba essere riattribuito l’intero importo residuo oppure se sia possibile riattribuire allo studio solo una parte dell’importo residuo.
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.12/E/2010, par.2.11, entra nel merito consentendo espressamente la parziale riattribuzione dell’importo residuo, ritenendo che “…il socio – prima di ritrasferire le ritenute residue… - possa trattenerne un’ulteriore quota da utilizzare per il pagamento di altri di imposta o contributivi”.
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2) Riattribuzione delle ritenute negli studi associati: indicazione dell’importo nel Modello Redditi
Per poter validamente riattribuire le ritenute è necessaria l’indicazione degli importi nel modello redditi dello studio associato e nel modello redditi dei soci.
Modello Redditi Società di Persone per lo Studio Associato:
- nel quadro RN colonna 1 va indicato il reddito complessivo dello studio associato;
- nel quadro RN in colonna 2 vanno indicate le ritenute subite dallo studio associato, poiché il quadro serve da supporto per la originaria imputazione ai soci/ associati;
- nella sezione II quadro RO, rigo 10 colonna 12, in relazione a ciascun socio deve essere indicato l’ammontare delle ritenute restituite;
- nella sezione V del quadro RX, rigo RX51, colonna 3, deve essere indicato l’ammontare totale delle ritenute ricevute in restituzione e del loro utilizzo ai fini della compensazione o del rimborso.
Naturalmente, se il credito derivante dalla restituzione delle ritenute non è stato interamente utilizzato dallo studio associato entro il termine della dichiarazione successiva, l’ammontare residuo può essere rigenerato e riutilizzato, ferma restando la possibilità di richiedere il rimborso dell’eccedenza non utilizzata.
Modello Redditi Persone Fisiche per i singoli soci:
- nel quadro RN al rigo 33 colonna 4, vanno indicate le ritenute totali del socio, tra cui anche quelle attribuite dallo studio associato;
- nel quadro RN al rigo 33, colonna 3, dovrà essere indicata la quota di ritenute dello studio associato non utilizzate e riattribuite allo stesso.
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