Il Decreto Agevolazioni Fiscali ha introdotto importanti novità in merito al bonus investimenti in beni strumentali materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 232/2016.
L’art. 6 del decreto, infatti, ha sospeso l’esercizio del diritto alla fruizione dei bonus maturati a seguito di investimenti in beni strumentali Industria 4.0.
L’art. 6 del D.L. 39/2024 ha introdotto degli obblighi in merito all’iter da seguire per il riconoscimento del credito di imposta per investimenti effettuati in beni strumentali nuovi Industria 4.0 (ossia quelli elencati negli allegati A e B alla Legge 232/2016) e per l’utilizzo in compensazione dello stesso nel modello F24.
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1) Crediti di imposta per investimenti in beni industria 4.0: fino al 2023
Fino al 31/12/2023, l’effettuazione dell’investimento in beni 4.0 comportava automaticamente la maturazione di un credito di imposta in capo alle imprese con conseguente possibilità di un utilizzo immediato dello stesso, con un’unica condizione: la verifica della sussistenza del requisito dell’interconnessione con i sistemi aziendali.
L’unico adempimento documentale era rappresentato dall’invio telematico di un modello, approvato con decreto emanato dal Mimit, entro il 30 novembre di ogni anno con riferimento agli investimenti effettuati nell’anno precedente.
Obbligo che, però, non costituiva presupposto per il riconoscimento e la fruizione del credito di imposta, in quanto i dati contenuti nel modello erano acquisiti al solo fine di monitorare e valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
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2) Crediti di imposta per investimenti in beni industria 4.0: nuove regole dal 30.03.2024
A partire dal 30.03.2024, data di entrata in vigore del DL 39/2024, l’utilizzo in compensazione del credito di imposta 4.0 è condizionato all’invio telematico di una comunicazione preventiva al Ministero delle Imprese e del Made in Italy contenente i seguenti dati:
- importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a partire dal 30.03.2024;
- indicazione della presunta ripartizione negli anni del credito di imposta e della relativa fruizione.
La comunicazione è soggetta, poi, ad aggiornamento a consuntivo al completamento degli investimenti.
Sono previsti obblighi documentali diversi in relazione al periodo temporale di effettuazione degli investimenti:
- investimenti effettuati nel 2023: la compensazione dei crediti di imposta già maturati e non ancora fruiti è subordinata all’invio della comunicazione consuntiva circa gli importi degli investimenti 4.0 effettuati e dei relativi crediti non ancora compensati alla data del 30 marzo 2024;
- investimenti effettuati dal 01.01.2024 al 29.03.2024: la compensazione dei crediti di imposta è subordinata all’invio della comunicazione consuntiva circa gli importi degli investimenti 4.0 effettuati in tale intervallo temporale e dei relativi crediti maturati;
- investimenti effettuati dal 30.03.2024: vige un doppio obbligo di comunicazione delle spese agevolate sostenute e dei crediti maturati sui beni 4.0, uno preventivo ed uno consuntivo.
La comunicazione ex ante deve riportare l’importo programmato di spesa, la formazione dei crediti e la probabile ripartizione temporale per l’utilizzo di questi ultimi. Tale comunicazione deve essere inviata prima della conclusione del contratto con il fornitore.
Al completamento dell’investimento, comunicato ex ante, sarà necessario trasmettere una seconda comunicazione ex post per aggiornare e rendicontare gli importi già indicati.