HOME

/

FISCO

/

RIFORMA FISCALE 2023-2024

/

IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il nuovo ravvedimento operoso

Cambiano le regole del c.d. “ravvedimento operoso”: vediamo come

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal 1° settembre 2024 cambiano le regole del c.d. “ravvedimento operoso” per effetto del d.lgs. 14.6.2024, n. 87, che ha modificato notevolmente le regole in materia di “ravvedimento operoso”, di cui all’art. 13 del d. lgs. 18.12.1997, n. 472, le diverse ipotesi agevolative allargando l’accessibilità a ulteriori fattispecie ma, anche per effetto della riduzione della sanzione per dichiarazione infedele che scende dal 90% al 70% e quella per omesso versamento dal 30% al 25% con conseguente minori oneri per la regolarizzazione.

Viene affermata la regola, già vigente, in maniera implicita che esclude la regolarizzazione della dichiarazione omessa eccetto quella presentata con ritardo non superiore a 90 giorni (comma 2-ter).

1) Le condizioni per il ravvedimento operoso

Il contribuente che vuole regolarizzare l’irregolarità fiscale commesse può correggere gli errori fatti purché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui egli o i soggetti obbligati solidamente non abbiano avuto formale conoscenza (comma 1).

La procedura consiste nella rimozione dell’irregolarità commessa e con il contestuale pagamento del tributo o della differenza di tributo dovuto, della sanzione ridotta conteggiata sul minimo edittale e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

ATTENZIONE: “La riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con ritardo superiore a 90 giorni” (comma 2-ter). 

È ammessa la regolarizzazione dell’omissione della presentazione della dichiarazione se queste è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni (art. 1, comma 1, lett. c).

Se la dichiarazione è presentata oltre i 90 giorni “è da considerarsi, comunque, omessa con la conseguenza che le sanzioni non possono essere spontaneamente regolarizzate mediante l’istituto del ravvedimento operoso” (circolare 12.10.2016, n. 42/E).

Le lettere di compliance di cui all’art. 1, commi da 634 a 636, della l. 23.12.2014, n. 190, non bloccano la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

2) Ravvedimento operoso: la sanatoria delle irregolarità

Contestualmente alla regolarizzazione, va eseguito il versamento dell’imposta o della differenza, quando sono dovuti, nonché degli interessi moratori (calcolati in base al tasso legale con maturazione giorno per giorno) e della sanzione in misura ridotta, conteggiata sul minimo irrogabile.

Il ravvedimento operoso


IRREGOLARITÀ SANABILE

RIDUZIONE SANZIONE

TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE

Mancato versamento del tributo o dell’acconto (lett. a)

 

 


1/15

per ogni giorno di ritardo fino a 15 giorni cioè 12,5 x 1/10 x 1/15);

1/10

per ritardo da 16 a 30 giorni;

1/9

ritardo dal 31° al 90° giorno;

1/8

entro il termine di presentazione della dichiarazione, ovvero entro l’anno dall’omissione se la dichiarazione non è prevista;

Errori e omissioni anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione è eseguita

 

 

ravvedimento intermedio (lett. 4-bis)

1/9

entro 90 giorni dall’omissione;

ravvedimento lungo (lett. b)

 

1/8

entro il termine di presentazione della dichiarazione per l’anno in cui e commessa la violazione, ovvero se non prevista entro un anno dall’omissione;

ravvedimento lunghissimo (lett. b-bis)

1/7

oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero la dichiarazione se non è prevista oltre un anno dalla omissione dall’errore.

Regolarizzazione:

 

 

dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all’art. 6-bis, comma 3, della l. 27.07.2000, n 212 (lett. b-ter)

1/6

purché non preceduta da processo verbale di constatazione, senza che sia stata presentata l’istanza di accertamento con adesione ai sensi del comma 2-bis del d.lgs. 19.6.1997, n. 218;

dopo la constatazione fatta con processo verbale di constatazione di cui all’art. 24 della l. 7.1.1929, n. 4 (lett. b- quater)

1/5

purché non sia preceduta la comunicazione di adesione al verbale di cui all’art. 5-quater del d.lgs. 19.6.1997, n. 218, e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all’art. 6-bis, comma 3, della l. 27.7.2000, n.212. La definizione non si applica per le violazioni indicate negli artt. 6, comma 2-bis, limitatamente all’omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, o 11 comma 5, del d.lgs. 18.12.1997, n. 471

dopo la comunicazione dello schema di atto in cui al citato art. 6-bis relativo alla violazione constata di cui al citato art. 24

1/4

purché non sia stata presentata istanza di accertamento con adesione di cui all’art. 6, comma 2-bis del d. lgs. 19.6.1997, n. 218.

Omissione di versamento

1/10

purché la dichiarazione sia presentata entro 90 giorni dalla scadenza.

Ti segnaliamo:

3) Il ravvedimento sprint

Se l’irregolarità ha per oggetto versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è del 12,5% (quella del 25% è irrogata soltanto se il versamento non è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza) è ridotta a un importo pari a 1/15 per ogni giorno un giorno di ritardo cioè nella misura di 0,83% cioè 15% x1x1/15, (art. 13, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n.471). Pertanto il versamento eseguito con due giorni di ritardo rende irrogabile la sanzione del 1.67% (cioè 12,5% x 2/15), ecc. Il beneficio si applica a prescindere “dal verificarsi delle condizioni richieste per il ravvedimento. Se poi al versamento tardivo del credito (inferiore a 15 giorni) si accompagna quello spontaneo dei relativi interessi legati e delle stesse sanzioni entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, la riduzione si aggiunge” (C.M. 5 luglio 2000, n. 138/E) per cui l’entità della sanzione per un giorno di ritardo è dello 0,83%, per due giorni dello 1,67%, ecc. e tali importi sono ridotti nella misura di 1/10.

giorni di ritardo

sanzione principale

sanzione ridotta

1

0,83%

0,08%

2

1,67%

0,17%

3

2,50%

0,27%

4

3,33%

0,33%

5

4,17%

0,41%

6

5,00%

0,50%

7

5,83%

0,58%

8

6,67%

0,67%

9

7,50%

0,75%

10

8,33%

0,83%

11

9,17%

0,92%

12

10,00%

1,00%

13

10,83%

1,08%

14

11,67%

1,17%

15

12,50%

1,25%

da 16 a 30

12,50%

1,25%(a)

da 31 a 90

12,50%

1,39%(b)

oltre (d)

25%

3,13%(c)

  1. Riduzione a 1/10.
  2. Riduzione a 1/9.
  3. Riduzione a 1/8.
  4. Entro il termine massimo di presentazione della dichiarazione annuale

Ti segnaliamo:

4) Ravvedimento operoso: le irregolarità del versamento

Il contribuente beneficia dell’istituto soltanto se sono presenti le seguenti situazioni:

  1. la rimozione formale della violazione
  2. il contestuale versamento della sanzione ridotta, del tributo, se dovuto e degli interessi moratori (circ. 19 marzo 2009, n. 10/E)

L’entità della sanzione varia in funzione del periodo di tempo decorso tra la data in cui l’irregolarità è stata commessa a quella della regolarizzazione.

Gli interessi vengono calcolati solo sul tributo applicando il tesso legale con maturazione giorno per giorno

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo e degli interessi moratori per cui il beneficio non trova applicazione nei seguenti casi:

a) solo rimozione della violazione cioè senza pagamento delle somme dovute;

b)rimozione e pagamento:

  • soltanto della sanzione o del tributo o degli interessi;
  • soltanto della sanzione e del tributo o della sanzione e degli interessi o del tributo e degli interessi;

c) rimozione e pagamento:

  • integrale delle somme dovute oltre il termine previsto;
  • delle somme dovute a titolo di tributo e di interessi entro il termine previsto e della sanzione successivamente;
  • del tributo entro il termine e delle altre somme successivamente.

In sintesi, se il contribuente non ha effettuato (o ha effettuato solo in parte) il versamento dell’acconto IVA per l’anno 20x1 (ad esempio, € 1.000) entro il 27 dicembre 20x1, è riconosciuto il ravvedimento operoso se, entro il 30 aprile 20x2, è versata in una o più soluzioni la quota capitale (ad esempio, € 300, € 400, € 100, € 200) con i correlati sanzione e interessi. La procedura è perfezionata limitatamente all’importo versato, se è eseguito il pagamento entro il 30 aprile 20x2, ad esempio di € 600 (con correlati interessi e sanzione) ma non per quello che è stato versato successivamente, se, nel frattempo, è intervenuto il controllo.

Non è possibile effettuare il pagamento in forma rateale (circ. 21 giugno 2011, n. 48/E)

La norma interpretativa (art. 13-bis del d.lgs. 18.12.1997, n.472)

Il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso anche nel caso di versamento frazionato purché entro i termini prescritti.

Se l’imposta è versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi interviene successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella relativa al tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento di perfezionamento dello stesso.

Nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, il contribuente può operare autonomamente per il ravvedimento dei singoli versamenti, con le riduzioni consentite, ovvero per il versamento complessivo applicando la riduzione in relazione alla data di cui la stessa è regolarizzate.

La disposizione si applica soltanto per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate-

Fonte immagine: Foto di Arek Socha da Pixabay
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA FISCALE 2023-2024 · 09/08/2024 Decreto legislativo 110 2024 Riscossione: il testo in GU

Il testo del Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110 "Riscossione" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024

Decreto legislativo 110 2024 Riscossione: il testo in GU

Il testo del Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110 "Riscossione" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024

Adempimento collaborativo: effetti premiali e scudo penale rafforzati anche per le PMI

Decreto correttivo 108/2024 interventi sul regime di adempimento collaborativo. Certificazione infedele non determina la fuoriuscita dal regime

Decreto riscossione pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Riforma fiscale. Le novità del Decreto Riscossione pubblicato in GU il 7 agosto 2024

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.